Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 B 1 Aula 'A' - I 6 2 D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L E A D UFFICIO COPIE T 2 S 4 6 O . P Richiesta copia studio R R . EL POPOL ITAL012 79 /02 M P EPUBBLICA ITALIANA I . D dal Sig. 80LE 24.QRE A U per diritty 1.55 B . D l l a E . || 1 FEB. 2002. T b a N t E 2 S IL CANCELLIERE CASSAZIONE 2 E . A C t Oggetto r a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 8985/99 Dott. Alfredo ROCCHI - Consigliere Cron. 3,578 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 377 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere SPAGNA MUSSO Dott. Bruno - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO OPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. BARBANTIM COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, per diritti 4,55 elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, A CANCELLIERE presso 1'Avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, che 3000 L CANCELLER 1,55 lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente DH676867
contro
FI EN, FI AU, FI ZO, FI DH676866 RC, FI IL, FI FI, FI 05660290 elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILVIO PAOLA, 24, presso l'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, 2001 PELLICO rappresentati e difesi dall'avvocato VITTORIO BOLOGNI, 1962 COCET SS13 -1- giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 940/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
1'Avvocato Goffredo udito per il ricorrente, Barbantini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 25-3-1995 IA TO, IA UR, IA ZO, IA CE, IA DI, IA IO e IA LA convenivano innanzi alla Corte d'Appello di Firenze il Comune di Prato onde sentir determinare l'indennità di esproprio di un terreno di loro proprietà; deducevano, in particolare, gli istanti l'incongruità dell'indennizzo provvisorio ad essi offerto da detto Comune e l'omessa liquidazione definitiva da parte della Commissione provinciale. Costituitosi il Comune, l'adita Corte territoriale, con la sentenza in esame, ritenuta la "vocazione edificatoria legale" del fondo in questione, determinava l'indennità in questione in £.141.311.650, senza operare la decurtazione del 40% "in mancanza di una valida offerta da parte del convenuto". Ricorre per cassazione, con due motivi, il Comune di Prato;
resistono con controricorso i IA. Svolgimento del processo Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 5 bis della 1.n.359/92 "sotto il profilo della retrodatazione della valutazione delle possibilità legali di edificazione al momento precedente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione anziché a quello del verificarsi della vicenda ablativa". Si sostiene, inoltre, l'ulteriore violazione dell'art.5 bis della l.n.359/92, e relativo difetto di motivazione, “in ordine all'asserita edificabilità legale del terreno espropriato". Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.39 della l.n.2358/1865 e dell'art.5 bis della 1.n.359/92 "in merito alla determinazione del valore venale del terreno espropriato poiché i valori di mercato attribuiti dal c.t.u. agli edifici già realizzati non risultano suffragati da idonea documentazione e non sono perciò verificabili". In controricorso, tra l'altro, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in avente ad oggetto "nuovi temi di contestazione", con particolare riferimento "all'accertamento dell'edificabilità legale del terreno ablato". Deve, innanzitutto, rilevarsi l'infondatezza della suddetta eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dagli odierni resistenti riguardando il thema decidendum della controversia in esame, sin dalle sue origini in sede di merito, proprio i criteri e i parametri in base ai quali accertare l'edificabilità, sia legale che di fatto, del suolo espropriato ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio. Quanto al ricorso, va osservato che lo stesso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze. Riguardo ai due profili di censura del primo motivo, deve osservarsi che, per ormai più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ( tra le altre, Cass. S.U.n.125/2001 e Cass.n.11764/2001), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dal menzionato art. 5 bis un'area deve essere ritenuta edificabile (c.d. vocazione edificatoria legale rispetto alla quale la c.d. edificabilità di fatto rileva o in via suppletiva, per mancanza di strumenti urbanistici, o, in via integrativa, per quanto attiene la determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata) quando essa è classificata come tale dallo strumento urbanistico in vigore all'atto dell'imposizione del vincolo espropriativo, senza tener conto di quest'ultimo (sul punto, anche Corte Cost.n.442 del 1993). Alla stregua di ciò, immune da censure è dunque quanto asserito dalla Corte di Firenze che, con più che sufficienti e logiche argomentazioni, ha liquidato l'indennità di esproprio in questione, ritenendo il suolo ablato a vocazione edificatoria legale, per quanto evidenziato nella consulenza tecnica di ufficio, “in virtù dello strumento urbanistico vigente prima dell'apposizione del vincolo che ha determinato l'espropriazione (prg del 1971)", e “trovandosi lo stesso in prossimità di strade pubbliche di collegamento con il centro urbano, con esistenza d'impianti per servizi pubblici essenziali ed inserito in un contesto urbano edificato", in relazione alla vocazione edificatoria di fatto quale criterio complementare. Tra l'altro, non può non ulteriormente rilevarsi come l'assunto del ricorrente risulta in proposito confuso e contraddittorio laddove dapprima enuncia, facendolo proprio, il soprarichiamato indirizzo giurisprudenziale per poi sostenere che detta edificabilità deve essere accertata al momento del "verificarsi della vicenda ablativa”. Inammissibile è, poi, il secondo motivo: non solo esso tende a sottoporre all'esame del Collegio la questio facti dei criteri valutativi dei dati indicati nella consulenza da parte dei giudici del merito ma non indica i "diversi" parametri sui quali la Corte territoriale avrebbe dovuto eventualmente fondare la liquidazione dell'indennità di esproprio, con specifico riferimento alla vicenda ablativa in oggetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali d el presente giudizio di legittimità che liquida in complessive £.
5.125000 di cui £.
5.000.000 per onorario. In Roma, il 26-9-2001 Amfrelдве вия L'estensore Anika F S 129.11 14557 CG TOT. A IL CANCELLIERE M O Andrea Blanchi R E T A R 41 FEB 2002 T G N A E CANCELLIERE M E L L 0 E D 3 LLO IA BO Z N N I 1 DEL 26-10-72 E O D T STA G A N PO E 3 IM C D.P.R. 642 A 2 1 : D l ro s . it p C c u o s e (D e ( R