Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale (nella fattispecie, sollevata nella requisitoria del P.G.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2008, n. 22439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22439 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 15/05/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1298
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 43678/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. Tribunale di Roma;
avverso la sentenza 6/7/07 G.I.P. Tribunale di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la illegittimità costituzionale dell'art. 425 c.p.p. e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e in subordine per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore delle imputate AL De AR IL e NG LI GA, nella persona dell'Avv. Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. del locale Tribunale ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AL De AR IL e NG LI GA, perché gli elementi probatori acquisiti non sono idonei a sostenere in giudizio l'accusa in ordine al reato di cui agli artt.110 - 81 cpv. c.p. - art. 61 c.p., n.
7 - art. 314 c.p., per essersi appropriate in concorso con altri e in più occasioni, nella qualità la prima di direttrice del Medagliere del Museo Nazionale di Roma e la seconda di addetta allo stesso, di varie monete d'oro e di argento di ingente valore numismatico.
A sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza il P.M. ricorrente denuncia l'errore in procedendo in cui era incorso il G.I.P., allorché aveva omesso di riportare nel capo di imputazione l'elenco delle cose sottratte illecitamente, limitandosi a rinviare agli "allegati n. 18 fogli"; l'error in iudicando, allorché aveva sostenuto che la materia poteva essere suscettibile di valutazioni diverse a seconda del metodo scientifico utilizzato per la verifica e per l'analisi delle monete, e aveva escluso la riconducubilità del fatto sul piano soggettivo e temporale alle imputate. Con memoria difensiva pervenuta in data 9/10/08 l'Avvocatura dello stato in replica alle osservazioni del P.M. ricorrente ha evidenziato la manifesta infondatezza del primo motivo e la genericità del secondo motivo di ricorso, concludendo per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Osserva il collegio che l'indagine sulla ammissibilità del ricorso è del tutto prioritaria rispetto alla deduzione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 425 - 428 c.p.p., formulata dal P.G. di udienza, giacché, laddove i motivi del ricorso siano ritenuti manifestamente infondati o generici, la conclusione di inammissibilità, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, impedisce la disamina in ordine alla rilevanza e la non manifesta infondatezza della dedotta questione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. È infatti giurisprudenza consolidata che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla non specificità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude sia la possibilità di applicare ex art. 606 c.p.p., comma 2 la norma penale più favorevole, sia la immediata declaratoria di cause di esclusione della punibilità ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. 6^ 37648/06 rv. 234610; Sez. 5^ 1326/99 Faroni). Alla stessa identica conclusione ritiene il collegio di pervenire anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, la censura di incostituzionalità della norma summenzionata sia stata formulata all'interno di un ricorso, che per essere manifestamente infondato e generico, non ha forza per originare un nuovo grado di giudizio, il quale, solo, potrebbe legittimare l'indagine di rilevanza e ammissibilità della questione di legittimità sollevata dal P.G..
Orbene nella specie la prima censura denuncia una inesistente violazione dell'art. 426 c.p.p., comma 3 non essendo ravvisabile nel richiamo, contenuto nel capo di accusa, agli allegati, acquisiti agli atti, relativi alla descrizione delle monete oggetto di asportazione, un declassamento dell'oggetto della contestazione, avendo comunque il G.I.P. nella parte motiva sufficientemente descrittone la tipologia e le caratteristiche, e non essendo la denunciata genericità sanzionata dalla norma summenzionata a pena di nullità. La seconda censura difetta di specificità, essendo essa formulata con un mero richiamo a questioni di fatto, già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, senza allegare nuovi e ulteriori apprezzabili argomenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008