Sentenza 2 luglio 2007
Massime • 1
In tema di esecuzione, l'incompetenza del Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine - nella fattispecie derivante dal fatto che si trattava di magistrato appartenente alla Procura presso il giudice che aveva emesso la sentenza posta in esecuzione e non già l'ultima sentenza di condanna - non determina la nullità dell'ordine di esecuzione medesimo, in quanto si tratta di provvedimento non giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, avverso il quale è proponibile soltanto l'incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2007, n. 31916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31916 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1107
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 7410/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LI US, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 3 - 31/10/2006 del Tribunale di Brindisi. Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, con le quali si chiede la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse (pena espiata).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 26 maggio 2006 la prima Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio al Tribunale di Brindisi l'ordinanza 12.9.2005 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari che, in funzione di giudice dell'esecuzione aveva respinto l'opposizione proposta il 18.7.2005 da US LI avverso l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari con riferimento alla condanna alla pena di un anno, tre mesi e sette giorni di reclusione infintagli il 1.10.1999 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari per il reato di cui al D.Lgs n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, eccependo l'incompetenza del Pubblico
ministero di Bari e in subordine dolendosi della mancata sospensione dell'ordine ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. A ragione dell'annullamento la prima Sezione osservava che giudice dell'esecuzione era da ritenersi il Tribunale di Brindisi, che aveva pronunziato l'ultima sentenza di condanna nei confronti del LI, a nulla rilevando che detta condanna non fosse in esecuzione.
2. Decidendo quale giudice del rinvio il Tribunale di Brindisi dichiarava non luogo a provvedere sulla opposizione del LI, osservando:
- che il ricorrente aveva nel frattempo interamente espiato la pena cui si riferiva l'ordine di esecuzione opposto;
- che pur apparendo fondata la doglianza relativa alla incompetenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, l'annullamento dell'ordine d'esecuzione e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Brindisi non poteva comunque sortire alcun effetto perché l'istanza volta ad ottenere la sospensione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento essendo la condanna relativa al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, ostativo alla sospensione ai sensi del comma 9, lett. a), del medesimo articolo in quanto compreso nell'elenco dell'art. 4 bis ORD. PEN. (L. n. 354 del 1975);
- che in siffatta situazione sarebbe spettato dunque in via esclusiva al magistrato di sorveglianza valutare se, in concreto, esistevano le condizioni indicate nello stesso art. 4 bis, per ammettere il condannato ai benefici penitenziari e sarebbe stato onere del condannato rivolgersi direttamente al magistrato di sorveglianza per ottenere di scontare la pena, nel caso di specie già espiata, sotto forma di misura alternativa.
3. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b).
violazione della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, censurando l'erroneità della affermata inclusione del delitto per il quale il LI era stato condannato tra quelli (di "seconda fascia") enumerati dalla norma citata e sottolineando come essa richiami il D.Lgs. 286 del 1998, art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, solo in quanto reati fine dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ostativa all'accesso ai benefici penitenziari ove ricorrano detti o altri, pure specificatamente indicati, reati fine.
Insiste quindi nella richiesta di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata affermando il proprio perdurante interesse al fine di potere agire ex art. 314 c.p.p., per la richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita. A sostegno cita la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 a proposito della riparabilità del vulnus patito a causa di erroneo ordine d'esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il LI ha interamente espiato la pena oggetto dell'ordine di esecuzione della carcerazione di cui ha denunziato l'illegittimità per essere stato emanato da Pubblico ministero incompetente e perché non sospeso ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Nonostante l'esattezza dei presupposti di entrambe le doglianze il fatto che la pena sia stata interamente espiata comporta tuttavia l'inammissibilità sopravvenuta, per carenza d'interesse del ricorso. Nessuno dei vizi denunziati può condurre infatti alla nullità dell'ordine di carcerazione e, cosa che conta di più, alla illegittimità della pena espiata, che trae titolo dal giudicato di condanna e dalla assenza di pregresse cause estintive o modificative della pretesa punitiva.
1.1. In particolare, l'ipotesi di incompetenza dell'organo del pubblico ministero che ha proceduto alla emissione dell'ordine di esecuzione - derivante dal fatto che si trattava di magistrato appartenente all'Ufficio della Procura presso il Giudice che aveva emesso la sentenza posta in esecuzione e non già l'ultima sentenza di condanna - non può condurre, nell'impianto sistematico del codice, alla nullità dell'ordine di esecuzione emanato, che resta atto non avente natura giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, ai cui vizi può porsi rimedio solamente mediante il ricorso all'incidente d'esecuzione e con l'intervento del giudice dell'esecuzione competente.
Sul piano formale non può non rilevarsi, quindi, che le nullità debbono essere prevedute dalla legge. Mentre il caso d'incompetenza "territoriale" del Pubblico ministero in funzione di organo dell'esecuzione non rientra in alcuna delle ipotesi espressamente previste ne' è riconducibile ad alcuna delle disposizioni generali in tema di nullità, che (ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) concernono la iniziativa nell'esercizio dell'azione penale o la sua partecipazione al procedimento (e, per altro, si riferiscono all'istituto del pubblico ministero considerato unitariamente cornei in relazione all'analoga dizione dell'art. 185 c.p.p., 1930, già rilevavano Sez. 5, Ordinanza n. 383 del 14/03/1973; Sez. 1, Sentenza n. 11001 del 12/05/1978; Sez. 6, Sentenza n. 5840 del 24/11/1989). La qual cosa consente di comprendere perché la prima Sezione di questa Corte, rilevato che il giudice competente per l'esecuzione era il Tribunale di Brindisi anziché quello di Bari, ha annullato senza rinvio il solo provvedimento giurisdizionale impugnato disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.
1.2. Non v'è dubbio, poi, che il Tribunale sbagli nel considerare il delitto di cui all'art. 12, comma 3, ex se compreso tra quelli ostativi alle misure alternative ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen. Come giustamente rileva il ricorrente non è tale delitto ad essere incluso tra quelli elencati come "ostativi" (salvo che ricorrano le condizioni ivi previste) dall'art. 4 bis, ma quello di associazione per delinquere (art. 416 bis c.p.) allorché sia finalizzato alla commissione del reato in esame.
Può dunque affermarsi che il titolo del reato non era affatto ostativo alla sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 c.p., comma 1, lett. b).
1.3. Resta il fatto, però, che la pena è stata nel frattempo espiata.
Ora, la sospensione prevista dall'art. 656 c.p., comma 5, è provvedimento provvisorio, previsto in funzione della richiesta di misura alternativa al magistrato di sorveglianza e ha la sola funzione di evitare che medio tempore il condannato si condotto in carcere pur potendo beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione.
È perciò principio consolidato che la mancata sospensione non conduce alla nullità dell'ordine d'esecuzione legittimamente omesso, bensì, al più, alla sua temporanea inefficacia. E la mancata sospensione - corretta o sbagliata che sia - non preclude la facoltà del detenuto di richiedere l'applicazione di misure alternative secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario (tra molte Sez. 1, Sentenza n. 2035 del 17/03/2000 P.G. in proc. Cornacchia).
S'è di conseguenza affermato (Sez. U, Sentenza n. 29025 del 27/06/2001 PM. in proc. Iacono, nello stesso senso Sez. U, Sentenza n. 29024 del 27/01/2001, Tempesta) che, poiché "la sospensione ha, per sua intrinseca natura e funzione, carattere necessariamente interinale e provvisorio", il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla sospensione è inammissibile sia quando sia successivo alla decisione del Tribunale di sorveglianza sulla richiesta di misura alternativa sia quando tale decisione intervenga dopo la presentazione del ricorso, "poiché la decisione del tribunale di sorveglianza ha reso non più possibile la provvisoria sospensione dell'esecuzione" e "dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio e la pronuncia del giudice di legittimità si tradurrebbe unicamente nella declaratoria della esattezza, teorica ed astratta, della decisione sulla sospensione, divenuta comunque ormai inattuabile".
Identica, nella sostanza, è la situazione in esame, in cui, estinta la pena per effetto della espiazione, nessuna misura alternativa (che non sia stata già concessa) può essere ancora pretesa e nessuna sospensione può essere disposta.
2. Sostiene il ricorrente l'esistenza del proprio interesse all'annullamento del provvedimento impugnato in vista di una eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (e solo per tale motivo).
Tuttavia l'evocazione della sentenza n. 310 del 1996 è impertinente. La pronunzia citata si riferisce infatti alla detenzione ingiustamente subita per effetto di una condanna che, oggettivamente, era stata posta in esecuzione per effetto di un ordine di carcerazione illegittimo o "arbitrario" (nel caso in esame emesso in sull'erroneo presupposto che la sentenza di condanna fosse divenuta definitiva, essendo stato poi l'imputato invece prosciolto). L'erroneità, recte l'illegittimità, dell'ordine di carcerazione scaturiva dunque dalla inesistenza del titolo.
E in questo caso, come in tutti quelli in cui si discuta dell'inesistenza del titolo (della sentenza di condanna, annullata o revocata) o di qualsiasi altra causa che comporti estinzione, modifica o riduzione del diritto punitivo dello Stato, la giurisprudenza di questa Corte era già tradizionalmente orientata nel senso che anche dopo l'esaurimento del rapporto esecutivo per completa espiazione della pena persiste l'interesse a far dichiarare l'illegittimità o l'inutilità delle esecuzione ( tra molte. Sez. 1, Sentenza n. 27 del 11/01/1988 Montanari). Il caso in esame è però, come s'è detto, diverso, non investendo il ricorso la legittimità della esecuzione della condanna ma, indirettamente, le modalità di detta esecuzione e, direttamente, la possibilità di una sua sospensione interinale in funzione di una più ampia esecuzione con modalità alternative (situazione che per avere rilevanza ai fini della "riparabilità" a norma della disciplina vigente postulerebbe la assodata equiparabilità alla detenzione ingiusta della detenzione patita con modalità più afflittive o in luogo di misure alternative).
2.1. Assorbente è, per altro, il rilievo che dopo la pronunzia citata, già con la sentenza n. 109 del 1999 (sinora l'ultima sentenza di incostituzionalità pronunziata nella materia) la Corte costituzionale avvisava come sin dalla sentenza n. 446 del 1997 fosse stato "chiarito che in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post, in ragione della qualità del bene offeso si deve avere riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa", così segnalando la necessità che della norma (art. 314 c.p.p.) sia desse, fin dove possibile, una lettura capace di coprire i casi comunque accertati di detersione rivelatasi obiettivamente ingiusta.
Esplicitamente la sentenza n. 284 del 2003 (di rigetto interpretativo) ha quindi affermato che "il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo non è precluso dalla legittimità del provvedimento che determina la privazione della libertà personale, nè richiede che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita. Ciò che rileva è l'obiettiva ingiustizia di quella privazione che, per la qualità del bene coinvolto, postula una misura riparatoria (sentenza n. 446 del 1997)". E analoghi principi sono ripetuti nelle sentenze numeri 230 e 413 del 2004 (di rigetto "interpretativo"), nelle quali parimenti, richiamandosi le norme costituzionali e sovrannazionali alle quali l'art. 314 c.p.p., ha dato attuazione, si pone l'accento sull'assenza di limiti circa le "ragioni" dell'ingiustizia, il titolo della detenzione, ovvero - per quello che qui rileva - circa le modalità d'accertamento dell'ingiustizia.
2.3. Non v'è di conseguenza ragione per accedere alla richiesta del ricorrente giacché - inesorabilmente venuto meno con l'espiazione della pena l'interesse all'accoglimento della domanda qui esaminata - per gli ulteriori e meramente eventuali profili d'interesse indicati (la cui valutazione non riguarda questa sede) è sufficiente dare atto di quanto prima s'è detto sull'originaria fondatezza delle censure e sulla erroneità delle ragioni poste a base, ex art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), del rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione, impregiudicato ogni ulteriore aspetto.
3. S'impone, conclusivamente, la declaratoria d'inammissibilità sopravvenuta. Ma da quanto esposto discende che a carico del ricorrente non possono essere poste ne' spese ne' sanzioni, non essendo individuabili a suo carico profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) ne' di soccombenza (Sez. U, Sentenza n. 7 del 25/06/1997; S.U. del 6/12/96, Vitale;
Sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli), neppure virtuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007