Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 3
In tema di affidamento in prova c.d. "terapeutico" (art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), spetta al pubblico ministero disporre la sospensione dell'esecuzione della pena in corso di espiazione nel caso di richiesta di applicazione dello speciale beneficio presentata dal detenuto tossicodipendente o alcooldipendente, atteso che la disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del d.p.r. predetto, attributiva di tale competenza, non è stata abrogata dalla normativa introdotta con la legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. "Simeone"), la quale ha diversamente disposto, prevedendo la competenza del magistrato di sorveglianza (art. 2, comma 2, che ha sostituito l'art. 47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario) non in via generale, bensì esclusivamente con riferimento alla sospensione dell'esecuzione a seguito di richiesta del detenuto di affidamento in prova "ordinario".
In tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. "terapeutico" presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell'esecuzione della pena, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso può essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
In tema di benefici penitenziari, attesa la natura necessariamente interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta di affidamento in prova c.d. "terapeutico", la quale, ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dura soltanto <<fino alla decisione del tribunale di sorveglianza>>, è inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di incidente, su detta sospensione abbia provveduto, sia nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dopo la pronuncia del tribunale di sorveglianza, sia nel caso in cui detta pronuncia sia intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, considerato che in tali ipotesi dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando più, a seguito della decisione del tribunale, qualunque ne sia il contenuto, alcuno spazio di operatività della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimità si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta dell'esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nella specie l'istanza di affidamento terapeutico risultava ancora pendente davanti al tribunale di sorveglianza, ha ritenuto ammissibile, rigettandolo peraltro nel merito, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di incidente, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del procedimento).
Commentario • 1
- 1. Reati contro la pubblica amministrazione. Ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Le disposizioni normative, art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975 e art. 319, c.p., sono destinate ad operare in settori autonomi dell'ordinamento, ancorché funzionalmente collegati, e perseguono finalità diverse, il che giustifica una disciplina differenziata. E anche volendo riconoscere l'esistenza di un difetto di coordinamento delle due norme, che le renderebbe non sintoniche tra loro, è solo al legislatore che spetta di ricondurre a unitarietà il sistema e di eliminare l'eventuale disarmonia con esclusione di interventi in funzione correttiva da parte dell'interprete. Nella specie, l'ordine di carcerazione di Roberto FORMIGONI per l'espiazione della pena della reclusione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 29025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29025 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. ALDO VESSIA - Presidente - del 27/06/2001
2. Dott. BRUNELLO DELLA PENNA - Componente - REGISTRO GENERALE
3. Dott. GUIDO IETTI - Componente - N. 44090/2000
4. Dott. MAURO LOSAPIO - Componente -
5. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Componente -
6. Dott. VINCENZO COLARUSSO - Componente -
7. Dott. PIETRO SIRENA - Componente -
8. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Componente -
9. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Componente -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nel procedimento a carico di NO PE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa in data 8.9.2000;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni SILVESTRI;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del Sostituto Dott. Aurelio Galasso, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. - Con ordinanza dell'8.9.2000, il GIP del Tribunale di Ragusa accoglieva l'incidente di esecuzione proposto da NO PE avverso il provvedimento del 14.8.2000 col quale il P.M. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 309/90: a giustificazione della pronuncia veniva rilevato che la sospensione strumentale all'affidamento terapeutico ha carattere speciale rispetto alla disciplina dettata dalla l. n. 165 del 1998 e che il precedente rigetto di analoga istanza non creava alcuna preclusione. Pertanto, ritenute esistenti le condizioni previste dagli artt. 91 e 94 del D.P.R. n. 309/90, il GIP annullava il provvedimento di rigetto del P.M., disponeva la sospensione dell'ordine di carcerazione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di affidamento ed ordinava l'immediata liberazione dello NO. Il P.M. proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per incompetenza del giudice che aveva disposto la sospensione: deduceva che era stato violato l'art. 656, nel testo introdotto dalla l. 27.5.1998, n. 165, che, nel dettare una nuova e completa disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena, aveva attribuito al magistrato di sorveglianza il relativo potere, in pendenza della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, restando così abrogata la diversa normativa posta dagli artt. 91 e 94 del D.P.R. n. 309/90. 2 - Con ordinanza del 2.4.2001, la Seconda Sezione Penale di questa Corte rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già in corso in caso di richiesta di affidamento terapeutico. Il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva, nella sua requisitoria scritta, sostenendo che spetta al P.M., e non al magistrato di sorveglianza, disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite dal Primo Presidente Aggiunto, il quale ha fissato per la data odierna la trattazione in camera di consiglio, a norma dell'art. 611 c.p.p. 3. - Il contrasto che queste Sezioni Unite sono chiamate a risolvere verte sulla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena allorché la richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 9.10.1990, n.309, sia stata presentata, in vista della realizzazione o del completamento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da persona tossicodipendente nei cui confronti sia già iniziata l'espiazione della pena.
Va precisato che nessuna disparità di opinioni è riscontrabile in ordine alla titolarità del potere di sospensione in capo al pubblico ministero nell'ipotesi in cui la sospensione debba essere disposta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, a seguito di richiesta del tossicodipendente in stato di libertà, stante l'univoca e convergente previsione degli artt. 656, comma 5, c.p.p., e 91, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/90. Il contrasto di giurisprudenza è insorto, invece, sulla questione relativa all'attribuzione del potere di sospensione nei casi nei quali l'esecuzione della pena abbia già avuto inizio, essendosi manifestata nelle decisioni di questa Corte una divergenza sulla disciplina applicabile, identificata in alcune pronunce nella disposizione di cui all'art. 47, comma 4, ord. pen. e in altre in quella di cui all'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90. Infatti, secondo un primo indirizzo, l'esecuzione già in corso può essere sospesa unicamente dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art.47, comma 4, della l. 26.7.1975, n. 354, sostituito dall'art. 2, comma 1, della l. 27.5.1998, n. 165, che avrebbe introdotto una regola generale operante in tutte le ipotesi di sospensione strumentali alla richiesta di qualsiasi misura alternativa e, quindi, anche quando la sospensione sia disposta in vista dell'affidamento in prova c.d. "terapeutico" (Cass., Sez. IV, 14 aprile 2000, Campanotta, rv. 216490; Cass., Sez. I, 25 gennaio 1999, Maggio, rv. 213284; Cass., Sez. I, 15 gennaio 1999, Litrico, rv. 212582). L'orientamento interpretativo contrario, che risulta maggioritario, individua, invece, nell'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90 la sola fonte normativa di riferimento, tuttora vigente perché non abrogata dalla l. n. 165 del 1998, ritenendo che, anche dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, provvedere alla sospensione dell'esecuzione della pena richiesta per la concessione del particolare affidamento previsto dall'art. 94 del citato D.P.R. del 1990, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi di disciplina degli stupefacenti (Cass., Sez. I, 23 maggio 2000, Elezovic, rv. 216283; Cass., Sez. I, 3 marzo 2000, Sebastianelli, 215818; Cass., Sez. I, 21 gennaio 2000, Carbonara, rv. 215379;
Cass., Sez. I, 10 dicembre 1999, Inghilterra, rv. 214959; Cass., Sez. I, 4 maggio 1999, De Felice, rv. 213837). 4. - Le Sezioni Unite ritengono di dovere dirimere il contrasto di giurisprudenza stabilendo che rientra nelle attribuzioni del pubblico ministero, e non in quelle del magistrato di sorveglianza, disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già iniziata allorché il tossicodipendente detenuto abbia richiesto l'applicazione del particolare affidamento in prova previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, dovendo ritenersi che tale situazione sia regolata dalla disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del medesimo D.P.R. e non da quella contenuta nell'art. 47, comma 4, ord. pen.
Prima dell'entrata in vigore della l. 27.5.1998, n. 165, la materia della sospensione dell'esecuzione della pena, correlata alla presentazione di una richiesta di misura alternativa, era disciplinata dalle seguenti disposizioni di legge: a) l'art. 47, comma 4, della l. n. 354/75, che attribuiva al pubblico ministero o al pretore il potere di sospensione in caso di istanza di affidamento ordinario presentata dal condannato prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, senza alcuna esplicita previsione per l'ipotesi di istanza proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena;
b) l'art. 47-bis della l. n. 354/75, riguardante l'affidamento in prova in casi particolari, che stabiliva che, in caso di istanza presentata dopo che l'ordine di carcerazione era stato eseguito, l'organo dell'esecuzione (pubblico ministero o pretore) doveva ordinare la scarcerazione del condannato;
c) l'art. 91 del D.P.R. n. 309/90, che affidava al pubblico ministero il potere di sospensione, strumentale all'affidamento terapeutico, in ogni caso di richiesta di tale specifica misura alternativa precedente all'emissione dell'ordine di carcerazione (comma 3) o successiva all'inizio dell'esecuzione della pena (comma 4).
La l. n. 165 del 1998 ha determinato rilevanti modificazioni della disciplina previgente, sostituendo anzitutto, con l'art. 1, il testo dell'art. 656 del codice di rito, il cui comma 5 ha generalizzato il potere del pubblico ministero di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena contestualmente all'emissione dell'ordine di carcerazione, con l'avviso al condannato che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. Inoltre, l'art. 2, comma 2, della l. n. 165 del 1998 ha sostituito il quarto comma dell'art. 47 ord. pen. eliminando la previsione relativa alla sospensione antecedente all'esecuzione della pena (ora regolata in via generale dall'art. 656, comma 5, del codice) e stabilendo che se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione, il magistrato di sorveglianza competente, cui la richiesta di affidamento ordinario deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato. Infine, l'art. 3 della stessa legge ha espressamente abrogato l'art. 47-bis ord. pen., concernente l'affidamento in prova in casi particolari, che resta regolato unicamente dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, esplicitamente richiamato dal nuovo art. 656, comma 5, c.p.p., avendo preso atto il legislatore del 1998 dell'opinione emersa in dottrina e in giurisprudenza secondo cui l'art. 47-bis era stato oggetto di abrogazione implicita a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 94, con cui era stata ridisegnata, in modo organico e completo, la disciplina dell'istituto dell'affidamento in prova per i casi particolari di condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti (cfr. Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). Ciò posto, occorre accertare se, con la normativa dettata dalla l. n. 165 del 1998, il legislatore abbia inteso abrogare l'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, che attribuisce al pubblico ministero il potere di sospensione in caso di istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 ad esecuzione già iniziata, per rendere applicabile soltanto il nuovo art. 47, comma 4, ord. pen., che detto potere ha affidato al magistrato di sorveglianza quando il detenuto abbia presentato istanza di affidamento ordinario. La tesi della intervenuta abrogazione del citato art. 91, comma 4, su cui è imperniato l'indirizzo interpretativo che considera prevalente la disposizione di cui all'art. 47, comma 4, ord. pen., non può essere condivisa perché manca di base logica e sistematica e non è giustificata dalle modificazioni introdotte dalla l.27.5.1998, n. 165, esaminate alla luce dell'art. 15 delle
Disposizioni sulla legge in generale, a norma del quale "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".
Deve escludersi, in primo luogo, che si sia verificata l'abrogazione implicita, o tacita, a causa della sopravvenienza di una nuova disciplina che abbia regolato l'intera materia, per la ragione che la l. n. 165 del 1998 ha introdotto - con l'art. 1 che ha sostituito l'art. 656 c.p.p.- una normativa di portata generale soltanto per la sospensione dell'esecuzione disposta prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione, affidata in ogni caso al pubblico ministero. Per contro, in riferimento alla sospensione successiva all'inizio dell'esecuzione della pena, la legge anzidetta non ha previsto una regola generale, dato che essa contiene specifiche disposizioni riguardanti i singoli istituti, individuabili nell'art. 2, comma 2, che ha sostituito l'art. 47, comma 4, della l. n. 354/75 per l'affidamento in prova ordinario, nell'art. 4, comma 1, lett. a), che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 47-ter ord. pen. per la detenzione domiciliare, e nell'art. 5, comma 1, lett. b), che ha sostituito il sesto comma dell'art. 50 ord. pen., per il regime di semilibertà. Ne consegue che la mancanza di una nuova disciplina generale della sospensione disposta dopo l'inizio dell'espiazione della pena implica che, in carenza di una esplicita volontà novativa del legislatore, non è giustificato inferirne l'automatica caducazione della disposizione del cui all'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90. Inoltre, non ricorrono neppure le condizioni per ritenere che quest'ultima disposizione sia stata abrogata per incompatibilità con le nuove disposizioni. È opinione unanime che l'abrogazione implicita di una legge per incompatibilità postula l'esistenza tra le norme succedutesi nel tempo di una contraddizione logico-giuridica tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, onde dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza di quella precedente. Queste posizioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità, sia penale (Cass., Sez. I, 29 ottobre 1993, Papa, rv. 197551) che civile (Cass., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2502). Va precisato, altresì, che i principi sull'abrogazione implicita sanciti dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale operano in modo del tutto particolare rispetto alle leggi speciali, le quali restano insensibili all'introduzione di una nuova disciplina generale della materia o di singole modificazioni normative che non riguardino la materia speciale, conformemente al canone ermeneutico per cui "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali" (Cass. civ., Sez. lav., 9 febbraio 1994, n. 1297;
Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 1992, n. 8975; Cass., civ., Sez. lav., 20 luglio 1991, n. 8090). Ditalché deve ritenersi che una legge speciale possa essere abrogata solo da altra legge speciale successiva o a seguito di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore diretta ad eliminare il carattere di specialità della materia e a ricondurre la stessa nella disciplina generale. 5. - Queste ultime considerazioni rivelano, in modo non equivoco, l'inconsistenza della tesi favorevole all'intervenuta abrogazione dell'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, che attribuisce al pubblico ministero il potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già iniziata nella specifica situazione del detenuto tossicodipendente che abbia presentato istanza di affidamento terapeutico a norma dell'art. 94 dello stesso D.P.R. L'opinione contraria potrebbe presentare una qualche base giustificativa soltanto negando il carattere speciale dell'affidamento in casi particolari regolato del citato art. 94 rispetto all'affidamento ordinario di cui all'art. 47 ord. pen. e sostenendo, di conseguenza, che si tratta di misure alternative riconducibili all'interno di un solo istituto. Ma simili proposizioni sono sicuramente inaccettabili, dato che il regime delle due misure alternative è nettamente distinto e che i rispettivi presupposti e le rispettive finalità sono totalmente differenziati, onde deve motivatamente affermarsi che l'affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 del testo unico delle leggi sugli stupefacenti costituisce un istituto speciale rispetto all'affidamento ordinario.
La disamina della disciplina giuridica dei due istituti offre una dimostrazione univoca della specialità del particolare affidamento previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90. Questo è connotato, anzitutto, dalla diversa ampiezza del limite della pena da espiare, fissato in quattro anni e non in tre anni come per l'affidamento ordinario (v. artt. 94 D.P.R. cit., 47 ord. pen. e 656 c.p.p.), dalla possibilità di applicazione per due volte (e, quindi, dalla non estensione del divieto di cui all'art. 58-quater, comma 2, ord. pen.) e dalla inoperatività - secondo un determinato indirizzo giurisprudenziale condiviso in dottrina - del divieto di applicare la misura alternativa speciale al tossicodipendente condannato per uno dei reati indicati nell'art.
4-bis ord. pen. (Cass., Sez. I, 4 maggio 1999, De Felice, rv. 213837; Cass., Sez. I, 15 dicembre 1998, Pontillo, rv. 212263). Inoltre, a norma degli artt. 91, comma 2, e 94 del D.P.R. del 1990 l'affidamento "terapeutico" è caratterizzato, dalla circostanza che alla richiesta deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma terapeutico e socio-riabilitativo, con l'indicazione delle modalità di realizzazione e della struttura, anche privata, prescelta, e che il tribunale di sorveglianza è munito di ampi poteri istruttori e deve impartire le opportune prescrizioni ed eseguire i necessari controlli per assicurare che il programma concordato vada a buon fine. Alla peculiarità dei presupposti dell'affidamento terapeutico corrisponde la specificità della finalità perseguita dall'istituto, nel quale, accanto al generico scopo rieducativo proprio di ogni misura alternativa alla detenzione, è di determinante preminenza la finalità terapeutica di recupero e di liberazione dalla tossicodipendenza, onde deve escludersi che ogni norma relativa all'affidamento ordinario possa estendersi automaticamente all'affidamento in prova del tossicodipendente (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). La peculiarità dell'affidamento di cui all'art. 94 del D.P.R. n.309/90 rispetto all'affidamento ordinario si riflette nella specialità della disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena già in corso al momento della domanda, regolata dall'art. 91 in termini nettamente differenti da quelli dell'art. 47, comma 4, ord. pen. non solo con riferimento all'organo che può disporre la sospensione (pubblico ministero e non magistrato di sorveglianza), ma anche in relazione alle diverse condizioni dell'esercizio del potere. Invero, questa Corte ha precisato - in più pronunce riguardanti l'affidamento ex art. 47-bis ord. pen. e certamente riferibili alla identica sospensione di cui agli artt. 91, comma 4, e 94 del D.P.R. n. 309/90 - che al pubblico ministero non spetta alcun sindacato di merito ne' alcuna discrezionalità in ordine all'accoglimento dell'istanza di sospensione in attesa della decisione del competente tribunale di sorveglianza sulla domanda di affidamento terapeutico, dovendo lo stesso pubblico ministero limitarsi a controllare soltanto il rispetto del limite di pena da espiare e l'esistenza della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza del condannato e l'idoneità del programma terapeutico concordato (Cass., Sez. VI, 23 settembre 1996, Boldrini, rv 206355; Cass., Sez. V, 28 maggio 1996, Spina, rv. 205209). E la Corte costituzionale ha lucidamente chiarito che la mancanza di discrezionalità nel provvedimento di sospensione, strumentale alla concessione dell'affidamento terapeutico, è perfettamente spiegabile con la speciale finalità dell'istituto, conformato "alla singolarità della situazione dei suoi destinatari, nei confronti dei quali si giustifica una risposta correlativamente differenziata dell'ordinamento penale", osservando altresì che la norma di favore relativa alla sospensione dell'esecuzione della pena risponde a "ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica che il legislatore (anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente) espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, in prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza" (Corte cost., 24 luglio 1995, n. 367). Tali osservazioni pongono in luce la stretta correlazione esistente tra la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 91 del D.P.R. (e dall'abrogato art. 47-bis ord. pen.) e la finalità dell'affidamento terapeutico, sicché, anche sotto tale particolare profilo, resta confermato che a questo specifico tipo di sospensione non è applicabile la disposizione di cui al novellato art. 47, comma 4, ord. pen., che, nell'affidare la sospensione già in corso al magistrato di sorveglianza, non configura un potere vincolato, come quello spettante al pubblico ministero a norma del citato art. 91, ma prevede un potere discrezionale, nell'esercizio del quale il magistrato di sorveglianza deve formulare - sia pure in forma di delibazione - un giudizio prognostico fondato sulla valutazione di concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'affidamento in prova ordinario, al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e all'inesistenza di un pericolo di fuga.
Dai precedenti rilievi si evince, dunque, che la sospensione dell'esecuzione già iniziata, prevista dall'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90 è oggetto di una norma speciale, in puntuale sintonia con la specialità delle norme che regolano l'affidamento in casi particolari di cui al successivo art. 94, di guisa che è da escludere che l'entrata in vigore della l. 27.5.1998, n. 165, abbia determinato l'abrogazione implicita della disposizione speciale e che abbia reso applicabile a quello specifico tipo di sospensione l'art. 47, comma 4, ord. pen., riguardante il solo affidamento ordinario.
6. - Riconosciuto al pubblico ministero il potere di disporre, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, la sospensione dell'esecuzione della pena già in corso, deve porsi in risalto che avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero abbia negato la sospensione richiesta dal detenuto non è esperibile il ricorso per cassazione, ma può essere proposto soltanto incidente dinanzi al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà verificare il corretto esercizio di detto potere con le garanzie proprie del procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. (Cass., Sez. II, 8 giugno 1999, Spadini, rv. 214258), risolvendo, quindi, una questione che investe l'efficacia provvisoria del titolo esecutivo (Cass., Sez. I, 11 febbraio 1998, Valerio, rv. 210245; Cass., Sez. I, 4 dicembre 1997, Matteagi, rv. 209536; Cass., Sez. V, 28 maggio 1996, Spina, rv. 205210, cit.).
Il passaggio attraverso le forme del procedimento di esecuzione rende esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice in base all'esplicita previsione dell'art. 666, comma 6, c.p.p. Tuttavia, la riconosciuta ricorribilità del provvedimento del giudice dell'esecuzione richiede talune precisazioni imposte dai peculiari caratteri della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta dello speciale affidamento terapeutico. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 91 del D.P.R. n.309/90 risulta che la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione o dell'esecuzione della pena già in corso dura "fino alla decisione del tribunale di sorveglianza", al quale devono essere trasmessi immediatamente gli atti per la pronuncia sull'istanza di affidamento, che dovrà intervenire entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Dalle precise linee della normativa traspare dunque, in modo non equivoco, che la sospensione ha, per sua intrinseca natura e funzione, carattere necessariamente interinale e provvisorio, essendo comunque destinata a cessare con la pronuncia del tribunale di sorveglianza, quale che sia il contenuto della decisione, nel senso che se la richiesta di affidamento per tossicodipendenti venga accolta, la sospensione sarà sostituita dall'applicazione dello speciale regime previsto per tale misura alternativa alla detenzione e che, in caso di rigetto, verrà parimenti meno la sospensione dell'esecuzione per essere ripristinata l'espiazione della pena in carcere. Deve trarsene la conseguenza che il ricorso ex art. 666, comma 6, c.p.p. contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla sospensione è inammissibile, sia quando essa venga impugnata successivamente alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'affidamento sia nell'ipotesi in cui tale decisione intervenga dopo la presentazione del ricorso. In entrambi i casi manca un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, con la sola differenza che nel primo caso la carenza di interesse è originaria e nel secondo è sopravvenuta:
ditalché, poiché la decisione del tribunale di sorveglianza ha reso non più possibile la provvisoria sospensione dell'esecuzione, dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio e la pronuncia del giudice di legittimità si tradurrebbe unicamente nella declaratoria della esattezza, teorica ed astratta, della decisione sulla sospensione, divenuta comunque ormai inattuabile. 7. - Nel caso in esame è stato accertato che la richiesta di affidamento terapeutico presentata dallo NO non è stata ancora decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, dinanzi al quale è tuttora pendente il relativo procedimento, onde deve riconoscersi che il ricorrente ha un interesse concreto e attuale all'impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la sospensione dell'esecuzione.
Tanto stabilito, il ricorso deve essere rigettato perché, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, risulta destituito di giuridico fondamento, dovendo ritenersi che, stante la mancata abrogazione dell'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, sull'istanza di sospensione abbia correttamente pronunciato il pubblico ministero e che, a seguito del rigetto, sia stato legittimamente proposto incidente al GIP del Tribunale di Ragusa, che, quale giudice dell'esecuzione, ha annullato il provvedimento negativo del pubblico ministero, disponendo la scarcerazione del condannato in vista della decisione sulla richiesta di affidamento terapeutico.
Pertanto, vertendo l'unico motivo di ricorso sulla sola questione relativa alla competenza a disporre la sospensione, deve essere rigettata l'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001