Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 29025
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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Massime3

In tema di affidamento in prova c.d. "terapeutico" (art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), spetta al pubblico ministero disporre la sospensione dell'esecuzione della pena in corso di espiazione nel caso di richiesta di applicazione dello speciale beneficio presentata dal detenuto tossicodipendente o alcooldipendente, atteso che la disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del d.p.r. predetto, attributiva di tale competenza, non è stata abrogata dalla normativa introdotta con la legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. "Simeone"), la quale ha diversamente disposto, prevedendo la competenza del magistrato di sorveglianza (art. 2, comma 2, che ha sostituito l'art. 47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario) non in via generale, bensì esclusivamente con riferimento alla sospensione dell'esecuzione a seguito di richiesta del detenuto di affidamento in prova "ordinario".

In tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. "terapeutico" presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell'esecuzione della pena, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso può essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

In tema di benefici penitenziari, attesa la natura necessariamente interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta di affidamento in prova c.d. "terapeutico", la quale, ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dura soltanto <<fino alla decisione del tribunale di sorveglianza>>, è inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di incidente, su detta sospensione abbia provveduto, sia nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dopo la pronuncia del tribunale di sorveglianza, sia nel caso in cui detta pronuncia sia intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, considerato che in tali ipotesi dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando più, a seguito della decisione del tribunale, qualunque ne sia il contenuto, alcuno spazio di operatività della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimità si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta dell'esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nella specie l'istanza di affidamento terapeutico risultava ancora pendente davanti al tribunale di sorveglianza, ha ritenuto ammissibile, rigettandolo peraltro nel merito, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di incidente, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del procedimento).

Commentario1

  • 1Reati contro la pubblica amministrazione. Ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Le disposizioni normative, art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975 e art. 319, c.p., sono destinate ad operare in settori autonomi dell'ordinamento, ancorché funzionalmente collegati, e perseguono finalità diverse, il che giustifica una disciplina differenziata. E anche volendo riconoscere l'esistenza di un difetto di coordinamento delle due norme, che le renderebbe non sintoniche tra loro, è solo al legislatore che spetta di ricondurre a unitarietà il sistema e di eliminare l'eventuale disarmonia con esclusione di interventi in funzione correttiva da parte dell'interprete. Nella specie, l'ordine di carcerazione di Roberto FORMIGONI per l'espiazione della pena della reclusione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 29025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29025
Data del deposito : 27 giugno 2001

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