Sentenza 23 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 6.005/01 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 1594/1999 Dott. Massimo Genghini -⚫ Presidente 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere 66 Rep. 66 Ettore Mercurio 66 Cron. 12925 66 Pasquale Picone Relatore 66 Maura La Terza 66 Ud.
7.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CASSÀCASSA INTERAZIENDALE DI SOLIDARIETA' E ASSISTENZA INTERCASSA - in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, 658 via Bruxelles, n. 61/63, presso l'avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
AN AU, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Trevi, n. 86, presso l'avv. M. Teresa Barbantini, che, unitamente all'avv. Sergio Medina, lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n. 219 in data 23 gennaio 1998 (R.G. 1463/97); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv.ti Paolo Boer per delega dell'avv. Pessi e Maria Teresa Barbantini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abritti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
r Svolgimento del processo Su ricorso di AU NC, il Pretore di Genova ha ingiunto alla Cassa interanziendale di solidarietà e assistenza di pagare la somma di £ 35.724.344, richiesta dal NC sulla base dell'art. 8 del verbale di accordo 12 gennaio 1989 in relazione all'art. 3 dello statuto dell'ente 19 dicembre 1986, contemplante l'intervento complementare dell'Intercassa al fine di parificare il trattamento previdenziale dei lavoratori con meno di 15 anni di contributi alla cessazione del rapporto di lavoro (esclusi i casi di passaggi fra le Casse aziendali aderenti a quella interaziendale, di dimissioni non consensuali e di licenziamento per colpa del dipendente), a quello spettante agli iscritti alle Casse aziendali al compimento di tale periodo. Secondo l'assunto del NC, sussistevano le condizioni per l'insorgenza del credito nei confronti dell'Intercassa, perché a decorrere dalla data del 12 luglio 2 1994, dopo un periodo di lavoro alle dipendenze della Esaote Biomedica SpA, azienda del gruppo I.R.I., e di iscrizione alla Cassa aziendale San Giorgio, era passato alle dipendenze dell'Esaote SpA acquirente dell'azienda, uscendo così dal sistema di previdenza complementare previsto per i dirigenti delle aziende Iri. Ha proposto opposizione la Cassa interaziendale, deducendo essenzialmente che le obbligazioni derivanti dal sistema di previdenza complementare operante per i dipendenti dell'Esaote Biomedica SpA. erano tutte passate a carico al nuovo datore di lavoro a seguito del trasferimento di azienda;
in ogni caso, non si era verificato il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro, richiesto per fr l'intervento dell'Intercassa. Il Pretore ha respinto l'opposizione e la sentenza, appellata dalla Intercassa, è stata confermata dal Tribunale di Genova.. All'esito di rigetto del gravame il Tribunale è pervenuto essenzialmente sul rilievo che la prestazione prevista dallo statuto e dagli accordi collettivi non poteva che essere dovuta dalla Cassa e che le fonti negoziali andavano interpretate nel senso che l'intervento perequativo aveva per destinatari gli iscritti alle Casse aderenti, i quali, fatta eccezione per le ipotesi espressamente escluse, versavano nella condizione di non poter più raggiungere i 15 anni di contribuzione alle stesse Casse, essendo del tutto privo di rilievo che cessassero dal prestare attività lavorativa o la continuassero alle dipendenze di altra azienda, con iscrizione a casse o fondi di previdenza aziendale diverse da quelle comprese nel sistema Intercassa. Per la cassazione della sentenza ricorre per cinque motivi la Cassa interaziendale di solidarietà e assistenza;
resiste con controricorso AU NC. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Ai fini della migliore comprensione delle questioni dibattute e delle ragioni della decisione, è opportuno premettere che non formano oggetto di contestazione le linee del sistema di previdenza complementare apprestato dai patti negoziali per i dirigenti delle aziende del gruppo Iri, sistema articolato in casse aziendali (nella fattispecie, Cassa San Giorgio), deputate ad erogare rendite vitalizie, ovvero il capitale corrispondente, sulla base di un conto individuale alimentato da contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, e in una cassa interaziendale di solidarietà e assistenza, alimentata dal un contributo a carico dei datori di lavoro, costituita allo scopo di attuare interventi di "perequazione" e "solidarietà" a favore degli iscritti alle casse aziendali dello stesso sistema. In particolare, la struttura "a capitalizzazione" comporta che i contributi versati alla cassa aziendale rappresentano premi per polizze assicurative che danno luogo alla costituzione di rendite vitalizie (salva l'opzione per la corresponsione del capitale) in caso di pensionamento, morte o invalidità permanente;
ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle indicate, le polizze attribuiscono il diritto al riscatto della contribuzione maturata, fatta eccezione per i casi di prosecuzione del rapporto presso aziende del gruppo Iri, con conservazione dell'iscrizione obbligatoria a casse aderenti alla Cassa interaziendale.
2. Nel caso di specie, è avvenuto che il resistente, già dirigente di azienda Iri, sia passato alle dipendenze di azienda estranea al gruppo Iri e la contribuzione già maturata presso la Cassa San Giorgio è stata versata al fondo di previdenza complementare operante presso la nuova azienda (Previdir).
3. La pretesa azionata dal dirigente nei confronti dell'Intercassa è stata fondata sul disposto dell'art. 3 dello statuto dell'ente: "Gli interventi complementari a favore degli iscritti alle casse aziendali aderenti alla Cassa hanno lo scopo di correggere la sperequazione tra i trattamenti previdenziali complessivi di cui fruiranno gli iscritti alle predette casse aziendali i quali alla cessazione del rapporto di lavoro (esclusi i casi di passaggi fra le casse aziendali aderenti alla Cassa, di dimissioni non consensuali o di licenziamento per colpa del dipendente) non abbiano maturato un accumulo contributivo pari ad almeno 15 anni di versamenti, e quelli di cui fruiranno gli iscritti in grado di maturarli..." L'altra fonte negoziale da considerare è costituita dall'art. 8 dell'accordo sindacale 12.1.1989, applicabile al rapporto di lavoro de quo, il cui testo, dopo aver premesso che è mantenuta l'adesione della Cassa San Giorgio alla Cassa interanziendale, "al fine di effettuare interventi perequativi in relazione ai 고 trattamenti previdenziali complessivi di cui fruiranno i dirigenti, anche in relazione alle disposizioni normative di volta in volta applicabili", precisa che "quest'ultima Cassa continuerà, tra l'altro, ad intervenire al fine di correggere la sperequazione....." (è ripetuta la medesima previsione contenuta nell'art. 3 dello statuto dell'Intercassa come sopra riportata).
4. La sentenza impugnata, prescindendo da quelle parti della motivazione con le quali sono confutati i molteplici argomenti addotti dall'appellante, che non hanno assunto rilievo determinante ai fini della decisione, ha fondato essenzialmente la statuizione sull'argomentazione che il testo contenuto nel menzionato art. 3 dello statuto, integralmente recepito dell'art. 8 dell'accordo sindacale, collegando l'intervento perequativo della Cassa interaziendale alla "cessazione del rapporto di lavoro" senza l'accumulo contributivo di almeno 15 anni di versamenti alle casse aziendali, doveva leggersi nel senso che il diritto alla prestazione insorgeva in tutti i caso nei quali, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con un 5 determinato datore di lavoro, il dipendente non conservava l'iscrizione ad una cassa aziendale facente parte del sistema Intercassa, evento che si era verificato nella fattispecie. Ciò perché i testi negoziali, recando la precisazione che esulavano dalla fattispecie attributiva del diritto non solo i casi di dimissioni non consensuali e di licenziamento per colpa del dipendente, ma anche tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con successiva iscrizione ad altra Cassa aziendale aderente all'Intercassa, dimostravano con chiarezza l'assenza di qualsiasi collegamento con gli eventi della cessazione definitiva dell'attività lavorativa o con la maturazione del diritto a pensione. Vi è da aggiungere, ancorché non si sia tecnicamente in presenza di "precedenti", che controversie del tutto analoghe sono state già decise dalla Corte con il rigetto dei ricorsi contro le sentenze che avevano interpretato i testi negoziali in modo sostanzialmente identico (Cass. 23 agosto 2000, n. 11015, e 14 settembre 2000, n. 12139).
5. La premessa induce ad esaminare unitariamente i motivi di ricorso, perché ciascuno di essi contiene argomentazioni di una tesi sostanzialmente unitaria, diretta a contestare il fondamento dell'interpretazione data dal Tribunale alla fonte negoziale. Tutti i motivi del ricorso, del resto, denunziano essenzialmente violazione e falsa applicazione delle regole sull'interpretazione del contratto (art. 1362 ss. c.c.) e omessa, insufficiente ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia, ancorché taluni di essi si riferiscano anche a violazione di norme di diritto. Si riportano di seguito in sintesi le singole censure. a) Le Casse aziendali sono meri strumenti di adempimento di obblighi direttamente assunti dai datori di lavoro;
la contribuzione versata alla Cassa San Giorgio e formante il conto individuale del lavoratore è stata trasferita al nuovo datore di lavoro con accensione della polizza assicurativa Previdir;
di conseguenza, anche l'obbligo perequativo, gravante sul precedente datore che lo assolveva mediante lo strumento Intercassa, è passato al nuovo datore di lavoro. b) La fattispecie di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112, avendo comportato la successione del nuovo datore di lavoro in un rapporto di lavoro che è continuato immutato, escludeva che si fosse concretato il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro, richiesto per l'operatività dell'intervento perequativo. A tale conseguenza non era possibile sfuggire sulla base della pattuizione di una cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, o Z comunque di altre pattuizioni rivolte a modificarne la regolamentazioni, affette da nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2112 c.c. c) A partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, con la consacrazione del principio della libertà di circolazione all'interno dei sistema di previdenza complementare, era venuta meno l'esigenza che aveva mosso le parti firmatarie degli accordi a prevedere meccanismi di riscatto della polizza assicurativa per coloro che fuoriuscissero da una determinato "bacino di utenza" e "alle disposizioni normative di volta in volta applicabili” si era esplicitamente riferito l'art. 8 dell'accordo sindacale, il cui testo non era stato adeguatamente valutato dal giudice del merito;
in realtà, il lavoratore avrebbe potuto ottenere il riscatto della polizza accesa presso la Cassa San Giorgio, ma aveva scelto di trasferire i contributi presso altro fondo pensione (Previdir) e, quindi, non potevano sussistere le condizioni per ottenere l'intervento perequativo dell'Intercassa, diretto a colmare la differenza tra valore del riscatto e quanto spettante al compimento dei 15 anni di contribuzione;
l'interpretazione del Tribunale, lungi dal condurre ad un 7 risultato di perequazione, accordava un ingiustificato privilegio a coloro che transitavano alle dipendenze di aziende non appartenenti al gruppo Iri, conseguendo irragionevolmente un vantaggio tanto più consistente quanto minore era stata la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di un'azienda del gruppo Iri. d) Il riferimento del testo negoziale ai "trattamenti previdenziali complessivi", nonché al quadro normativo applicabile, si collega alla funzione integrativa della previdenza privata, funzione che richiede necessariamente il verificarsi dell'evento protetto dalla previdenza integrativa, evento non configurabile nel caso di continuazione dell'attività lavorativa con passaggio ad altra forma pensionistica complementare, siccome il riscatto della polizza non può essere equiparato alla maturazione del diritto alle prestazioni dovute dalla Cassa San Giorgio. e) Il lavoratore, avendo trasferito al nuovo fondo di previdenza complementare i contributi già formanti il suo precedente conto individuale, si trovava nella condizione, al pari degli iscritti alle casse aziendali del gruppo Iri, di maturare 15 anni di contribuzione;
una sperequazione tra le due categorie di lavoratori non potrebbe essere verificata se non al tempo di insorgenza del diritto alle prestazioni La Corte giudica il ricorso privo di fondamento perché il nucleo essenziale del ragionamento del Tribunale, come riportato sub n. 4, resiste indenne alle numerosissime critiche, che non riescono nel tentativo di dimostrare violazione di norme ovvero vizi della motivazione 6. Preliminarmente, per la parte in cui il ricorso, sia pure in maniera non del tutto chiara, sembra prospettare un problema di legittimazione passiva, va osservato che i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 c.c., con la contribuzione sia del datore di lavoro che 8 dei lavoratori, o anche del solo datore di lavoro, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute (cfr. Cass. 22 aprile 1982, n. 2492 e n. 2493). Ciò significa che, in ogni caso, i fondi o casse sono soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, cioè centri di imputazione di rapporti giuridici con gli altri soggetti dell'ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l'obbligo di contribuzione. Ne discende che l'obbligo di prestazione previdenziale o assistenziale grava sul fondo o cassa, non sul datore di lavoro. Nella controversia si discute, appunto, se si sia verificato l'evento protetto dal sistema di previdenza aziendale e sia sorto il diritto ad una determinata prestazione dovuta dall'Intercassa, non certo della successione di un datore all'altro dell'obbligo di versare contributi al detto soggetto.
7. Il punto centrale della causa è, quindi, l'identificazione dell'evento protetto secondo le disposizioni dell'art. 3 dello statuto dell'Intercassa (e 8 dell'accordo sindacale), la cui interpretazione è riservata al giudice del merito a causa della natura negoziale della fonte, interpretazione suscettibile di essere contestata solo per violazione delle norme sull'ermeneutica negoziale (art. 1362 ss., c.c.) o per vizio di motivazione.
8. Vi è da dire, innanzi tutto, che il risultato interpretativo cui è pervenuto il Tribunale non è certamente inficiato dall'argomentazione secondo cui, nel caso concreto, si sarebbe realizzato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro senza modifiche della precedente regolamentazione. Infatti, una volta ricostruito il patto negoziale nel senso che l'evento protetto era rappresentato dall'uscita dal sistema di previdenza complementare delle aziende del gruppo Iri senza la maturazione di quindici anni di contributi alle casse aziendali del sistema stesso, anche dando per pacifico il trasferimento di azienda con tutte le implicazioni di tale vicenda, non potrebbe mutare l'unica conclusione logica possibile, che, cioè, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la società Esaote Biomedica SpA con passaggio alle dipendenze di un'azienda non appartenente al gruppo Iri, aveva provocato la definitiva uscita dal sistema previdenziale Intercassa, concretante quella "cessazione del rapporto di lavoro" contemplata dall'art. 3 dello statuto come attributiva del diritto alla prestazione.
9. La correttezza del procedimento interpretativo del giudice di merito neppure A può essere validamente contestata richiamando il quadro normativo tracciato dal d.lgs. 124/1993, richiamo esplicitamente operato dalla ricorrente al fine di dimostrare che non sussisterebbe più la ratio ispiratrice della previsione del riscatto della contribuzione alla cessazione dell'iscrizione ai fondi appartenenti al sistema di previdenza aziendale e, quindi, dell'intervento perequativo dell'Intercassa. Un simile modo di argomentare sembra, al contrario, piuttosto confermare l'esattezza delle conclusioni cui è giunto il giudice del merito. Se il dipendente, anziché incassare il capitale corrispondente ai contributi versati alla Cassa San Giorgio, si è avvalso della nuova disciplina legale per trasferire, con le previste agevolazioni fiscali, l'importo al fondo di previdenza aziendale operativo presso l'azienda alle cui dipendenze era transitato, non si vede come la circostanza possa rilevare per la soluzione del problema interpretativo controverso, un volta ritenuto che l'intervento integrativo dell'Intercassa doveva 10 essere attuato con riferimento proprio alla prestazione erogata (riscatto della polizza in relazione ad una contribuzione inferiore ai 15 anni) dalla Cassa San Giorgio, verificatosi il caso della cessazione del rapporto di lavoro con uscita dal sistema di previdenza aziendale del gruppo Iri, evento da ritenersi realizzato, indipendentemente dal fatto che fosse stato, o non, utilizzato l'importo ai fini di altra, diversa, forma di previdenza complementare. 10. In effetti, l'accenno della ricorrente al venire meno, nel nuovo quadro normativo, della ratio ispiratrice delle previsioni contrattuali, unitamente alle considerazioni circa il trattamento privilegiato che l'interpretazione del Tribunale finirebbe per assicurare ai dirigenti Iri che escono dal sistema previdenziale Intercassa, passando alle dipendenze di altro datore di lavoro presso il quale continuano a fruire del beneficio della previdenza integrativa, costituiscono argomenti inidonei ad influenzare l'interpretazione del testo negoziale. Il venire meno dei presupposti di un assetto negoziale ed il mutamento del contesto nel quale operava inizialmente, come pure i parametri della ragionevolezza e della parità di trattamento. non rilevano nell'operazione ermeneutica in quanto estranei ai canoni dettati dagli art. 1362 ss c.c. 11. Quale sia il reale terreno di resistenza dell'Intercassa alla pretesa del dipendente è emerso da numerose considerazioni contenute nei motivi di ricorso: il processo di "privatizzazione" delle aziende Iri è causa di una massiccia fuoriuscita del personale dirigenziale dal sistema previdenziale Intercassa, sicché l'obbligo di intervento perequativo, inteso nel senso enunciato dal Tribunale, comporterebbe oneri economici insostenibili, finendo per assicurare ai dipendenti che continuano a lavorare con la fruizione di altra forma di previdenza integrativa 11 una condizione di privilegio rispetto ai lavoratori che permangono all'interno del gruppo I.r.i. Nella sostanza, quindi, risultano confermate le osservazioni fatte al punto n. 10: l'interpretazione del Tribunale viene inammissibilmente contestata sul piano delle conseguenze che ne discendono e che sarebbero diverse da quelle previste dai contraenti, una diversità, peraltro, che sembra collocarsi interamente sul piano quantitativo, siccome di un trattamento di particolare favore, immaginato per un numero molto limitato di casi, è divenuta destinataria una molteplicità di dipendenti per effetto di eventi che i contraenti non avevano previsto. 12. La ricorrente insiste particolarmente nel criticare la sentenza impugnata per non avere esaminato le clausole regolanti le prestazioni dovute dalla Cassa aziendale San Giorgio, rispetto alle quali l'intervento della Cassa interaziendale 8 svolge una funzione perequativa. Se lo avesse fatto, non avrebbe potuto esimersi dal concludere che, poiché il riscatto della polizza implica risoluzione del rapporto, non era sorto il diritto del dipendente ad alcuna prestazione di previdenza aziendale e, quindi, non sussisteva il presupposto dell'intervento perequativo. Sono, quelle riferite, argomentazioni sviluppate anche mediante la considerazione che un intervento di tipo perequativo non può rispettare tale funzione se non nel momento in cui si conseguono trattamenti previdenziali inferiori a quelli che si sarebbero perseguiti permanendo all'interno del sistema di previdenza integrativa delle aziende del gruppo Iri. Ma, con queste deduzioni la ricorrente non fa altro che contrapporre, puramente e semplicemente, la sua interpretazione a quella, completamente diversa, data dal giudice di merito, interpretazione, quest'ultima, che logicamente escludeva la 12 maturazione del diritto a prestazioni, in senso stretto, erogate dalla Cassa San Giorgio. Infatti, come già ampiamente riferito, il Tribunale ha escluso che all'evento indicato con il termine "cessazione del rapporto di lavoro" potesse attribuirsi il significato di cessazione dell'attività lavorativa ed ha ritenuto che lo "scopo di correggere la sperequazione", attribuito all'intervento della Cassa interaziendale, dovesse intendersi perseguito esclusivamente all'interno del sistema della previdenza aziendale del gruppo Iri ed attuato considerando il dipendente che ne esce con una contribuzione inferiore a 15 anni come se avesse raggiunto tale limite minimo. In questa prospettiva, si ripete, l'evento protetto è soltanto quello della cessazione, prima del compimento di 15 anni, dell'iscrizione ad una cassa aziendale non seguito da iscrizione ad altra cassa dello stesso sistema. Quindi, secondo il giudizio insindacabile del giudice di merito, in quanto, come si è detto, immune da vizi giuridici e logici, proprio la risoluzione del rapporto con un'azienda Iri e la cessazione dell'iscrizione ad una delle casse del sistema, e non certo il conseguimento del diritto ad una delle previste prestazioni previdenziali, comporta l'insorgenza dell'obbligo dell'Intercassa di pagare la differenza tra la somma rapportata alla contribuzione effettiva e quella dovuta sulla base di 15 anni di contribuzione. 13. D'altra parte, l'Intercassa non riesce nel tentativo di dimostrare l'esistenza di clausole negoziali il cui esame potrebbe essere decisivo per ritenere che l'intervento perequativo sarebbe condizionato alla maturazione del diritto ad una prestazione di previdenza aziendale, ancorché posta a carico di fondi o casse non aderenti, lettura che implicherebbe, fra l'altro, l'anomalia della continuazione del rapporto con Intercassa dei dipendenti ormai usciti dal sistema. 13 In particolare, non è ammissibile la censura concernente l'omessa considerazione che l'art. 8 dell'accordo sindacale, a differenza dell'art. 3 dello Statuto, reca il riferimento ai trattamenti previdenziali complessivi di dirigenti "anche in relazione alle disposizioni normative di volta applicabili". Si tratta, infatti, di un punto non decisivo della controversia poiché riguarda, in generale, le motivazioni dell'adesione all'Intercassa con riguardo al complesso degli interventi, mentre la particolare prestazione oggetto della controversia è specificamente e compiutamente regolata, nella ricostruzione operata dal giudice del merito, da altra ed autonoma parte della disposizione. 14. Il ricorso va, dunque, rigettato. Sussistono giusti motivi, per la natura e la novità delle questioni, per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 febbraio aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente обрия стім Яй ніно рисувійfreylici זי Philli 3 0 I 3 IL CANCELLIERE A 1 S D 5 . S , T . A Depositato in Cancelleria O R T L N , A L ' A oggi, 23 APR. 2001. L O 3 S L B 7 E - E I P 8 D S A D - M IL CANCEL RE I I 1 E E S A R N 1 I P T N G U S E S E O JI S O T O G A P I R N D G A O M E I C E E O L , A T O D T R I A T E L R S T I L I D E N G E E D S O R E 14