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Sentenza 20 aprile 2022
Sentenza 20 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2022, n. 15256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15256 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BARILLARI TR AO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto« Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15256 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 28/10/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente in senso favorevole al reo, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Crotone, in data 31.1.2017, aveva condannato AR TR AO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, che, ove correttamente considerate, avrebbero escluso la possibilità di affermare la penale responsabilità del AR;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa considerazione di una serie di prove documentali legittimamente acquisite;
3) violazione di legge, in ordine alla revoca da parte del tribunale dell'ordinanza con cui era stata ammessa la testimonianza di ZE MO, titolare del "Supermercato Gustami di ZE MO", con la quale l'imputato aveva intrattenuto rapporti commerciali, vendendole attrezzature e macchine per un valore complessivo di euro 9060,30; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancato esercizio da parte del tribunale del potere di integrazione istruttoria ex art. 507, c.p.p., con riferimento alla escussione in qualità di testi di PU GI e FA DI. 2.1. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuto, con riferimento al contenuto degli atti processuali (deposizioni testimoniali e documenti prodotti), di cui il ricorrente lamenta la mancanza di un'adeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 9 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Del tutto generico si configura il terzo motivo di ricorso, che, peraltro, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, appare proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, per cui, sul punto, il ricorso è inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Identica considerazione va svolta anche con riferimento al quarto motivo di ricorso, che, per le medesime ragioni in precedenza evidenziate, si presenta come un motivo nuovo. Per altro verso si osserva che in tema di ammissione di nuove prove, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. 4, n. 8083 dell'8.11.2018, rv. 275149; Sez. 6, Sentenza n. 724 del 08/11/1993, rv. 196218). Profilo, quello della manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, sul quale il ricorrente non si è soffermato se non 3 in maniera assolutamente generica, ricavando la necessità di escutere in qualità di testi PU GI e FA DI, dalla circostanza, genericamente dedotta, che "i fatti dell'odierno processo erano noti" ai suddetti PU e FA, come riferito dai testi NN LU e FA LL, le cui deposizioni, tuttavia, come già detto, non sono state allegate in forma integrale al ricorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28.10.2021. Il Consigliere Estensore Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto« Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15256 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 28/10/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente in senso favorevole al reo, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Crotone, in data 31.1.2017, aveva condannato AR TR AO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, che, ove correttamente considerate, avrebbero escluso la possibilità di affermare la penale responsabilità del AR;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa considerazione di una serie di prove documentali legittimamente acquisite;
3) violazione di legge, in ordine alla revoca da parte del tribunale dell'ordinanza con cui era stata ammessa la testimonianza di ZE MO, titolare del "Supermercato Gustami di ZE MO", con la quale l'imputato aveva intrattenuto rapporti commerciali, vendendole attrezzature e macchine per un valore complessivo di euro 9060,30; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancato esercizio da parte del tribunale del potere di integrazione istruttoria ex art. 507, c.p.p., con riferimento alla escussione in qualità di testi di PU GI e FA DI. 2.1. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuto, con riferimento al contenuto degli atti processuali (deposizioni testimoniali e documenti prodotti), di cui il ricorrente lamenta la mancanza di un'adeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 9 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Del tutto generico si configura il terzo motivo di ricorso, che, peraltro, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, appare proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, per cui, sul punto, il ricorso è inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Identica considerazione va svolta anche con riferimento al quarto motivo di ricorso, che, per le medesime ragioni in precedenza evidenziate, si presenta come un motivo nuovo. Per altro verso si osserva che in tema di ammissione di nuove prove, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. 4, n. 8083 dell'8.11.2018, rv. 275149; Sez. 6, Sentenza n. 724 del 08/11/1993, rv. 196218). Profilo, quello della manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, sul quale il ricorrente non si è soffermato se non 3 in maniera assolutamente generica, ricavando la necessità di escutere in qualità di testi PU GI e FA DI, dalla circostanza, genericamente dedotta, che "i fatti dell'odierno processo erano noti" ai suddetti PU e FA, come riferito dai testi NN LU e FA LL, le cui deposizioni, tuttavia, come già detto, non sono state allegate in forma integrale al ricorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28.10.2021. Il Consigliere Estensore Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE