Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
L'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme sull'immigrazione) non può essere disposta nei confronti dello straniero condannato, che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2010, n. 27236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27236 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/06/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1795
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 5188/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LK MI, N. IL 22/02/1969;
avverso l'ordinanza n. 7467/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA, del 17/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 17.12.2009 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia rigettava l'istanza proposta da MA SA, sottoposto al regime degli arresti domiciliari a mente dell'art. 656 c.p.p., comma 10 in relazione alla pena infettagli dal GIP del
Tribunale di Modena con sentenza del 5.12.2008, istanza volta ad ottenere la misura alternativa alla detenzione dell'espulsione, come da disciplina portata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16. A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che l'istante doveva scontare una pena residua superiore ad anni due, circostanza, questa, ostativa all'invocato provvedimento. Rilevava ulteriormente il giudice a quo che l'istante non si trovava in stato di detenzione, bensì in regime di arresti domiciliari, stato questo non riferibile a quello della detenzione richiesta dalla norma per la positiva delibazione della istanza per cui è causa.
2. Propone ricorso per Cassazione MA SA, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza perché viziata, secondo prospettazione difensiva, da difetto di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norme processuali.
Deduce, in particolare, la difesa ricorrente che l'assunto del giudice a quo, secondo il quale gli arresti domiciliari non sono equiparabili ai fini della disciplina di favore invocata dal MA alla detenzione in carcere, sarebbe illogica ed in violazione sia dell'art. 284 c.p.p., comma 5, che esplicitamente li equipara, sia del principio di uguaglianza.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, insisteva per la inammissibilità dell'impugnazione.
4. La doglianza è infondata.
La figura speciale data dall'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, riservata alla competenza del Magistrato di Sorveglianza (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, commi 5 e 6, sost. dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 15) ha natura amministrativa (Corte Cost, ordinanza n. 226 del 2004) e costituisce, secondo accreditata lezione interpretativa di questa Corte (Cass., sez. 1, 17.3.2008, n. 17255; Cass., sez. 1, 12.12.2003, n. 518, rv 226677) un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario. In presenza delle condizioni fissate dalla D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, così come modificato dalla L. n. 189 del 2002, la sua adozione è obbligatoria, secondo quanto si ricava dall'interpretazione letterale della norma, che introduce, quale clausola derogatoria, la condanna per uno o più dei delitti disciplinati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ovvero per i delitti previsti dal testo unico in materia di immigrazione. La giurisprudenza di legittimità, in una lettura costituzionalmente orientata dalla norma, ha argomentato che l'espulsione non può essere disposta neppure quando il soggetto già si trovi ad espiare la pena con altre misure alternative alla detenzione in carcere, espressione di un principio di progressività trattamentale, essendo, in questo caso, prevalente, rispetto all'esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di reinserimento sociale (Cass., Sez. 1, 2003, Reda, citata). Sulla base dei principi sinora illustrati è possibile affermare pertanto il principio che, ai fini della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, commi 5 e 6, gli arresti domiciliari non integrano il requisito richiesto dalla norma dello status di detenzione in carcere ed in quanto tale essi sono ostativi all'adozione dell'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi della richiamata disciplina, dappoiché non coerenti, essi arresti domiciliari, con le ragioni e le finalità perseguite dal legislatore.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010