Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
La prosecuzione degli arresti domiciliari, a seguito del passaggio in giudicato della condanna ed in costanza della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma decimo, cod. proc. pen., non preclude la misura alternativa dell'espulsione ex art. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2012, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 3419
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 11756/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE RU N. IL 23/03/1984;
avverso il decreto n. 502/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di VARESE, del 30/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. D'Angelo Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e per la restituzione degli atti "per nuovo esame" al Magistrato di sorveglianza di Varese. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con decreto, deliberato de plano ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, il 30 gennaio 2012 e depositata il 31 gennaio 2012, il
Magistrato di sorveglianza di Varese ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura alternativa della espulsione, in relazione alla residua pena detentiva espianda (inferiore ad anni due di reclusione) proposta il 24 gennaio 2012 da MB NO, condannato, giusta sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, 10 giugno 2010 (irrevocabile dal 23 febbraio 2011), alla pena della reclusione in anni quattro e della multa in Euro 45.000, pel delitto di traffico di stupefacenti. Il Magistrato di sorveglianza ha motivato che l'instante si trovava "nella posizione giuridica di definitivo in regime di arresti domiciliari esecutivi ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10". 2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fabrizio Cardinali, mediante atto recante la data del 7 febbraio 2012, depositato l'8 febbraio 2012, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, e all'art. 656 c.p.p., comma 10, nonché mancanza e illogicità della motivazione, opponendo che la condizione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 10 non impedisce la applicazione della espulsione, in "coerenza col profilo alternativo/sostitutivo" della misura in parola. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 22 maggio 2012, rileva ad adiuvandum:
nel caso di specie sussistono tutte le condizioni di legge per la espulsione;
ne' è di ostacolo la circostanza della espiazione della pena agli arresti domiciliari in executivis, non essendo stata disposta alcuna misura alternativa.
4. - Il ricorso è fondato.
Il giudice a quo è incorso nella erronea applicazione della legge. Affatto privo di base normativa è l'assunto del Magistrato di sorveglianza che la prosecuzione degli arresti domiciliari - in esito al passaggio in giudicato della condanna e in costanza della disposta sospensione della esecuzione dell'ordine di carcerazione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10, - precluda la misura alternativa della espulsione à termini dell'articolo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5.
È vero che la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato, sottoposto agli arresti domiciliari all'atto del passaggio in giudicato della condanna, è preordinata alla (eventuale) applicazione delle misure alternative di cui all'art. 659 c.p.p., comma 5, disposizione che non annovera l'espulsione de qua.
Ma la succitata misura alternativa prescinde dalla sospensione della esecuzione della carcerazione, presupponendo, salvo le condizioni ostative di cui al cit. D.Lgs., art. 16, comma 3, in relazione al titolo della condanna, il concorso di alcuna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, e il contenimento entro il limite di due anni della pena detentiva, anche residua, espianda. Conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Varese per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Varese per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013