Sentenza 17 marzo 2008
Massime • 1
La pregressa concessione al condannato extracomunitario della liberazione anticipata, che incide solo sulla durata della pena, ma non ne comporta la fuoriuscita dal circuito carcerario, non è di ostacolo all'assunzione, nei suoi confronti, del provvedimento di espulsione a norma dell'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 267 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in quanto quest'ultima è una misura amministrativa atipica, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario.
Commentario • 1
- 1. La liberazione anticipata non é ostativa all'adozione dell'espulsione dello stranieroAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2008, n. 17255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17255 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 7 255 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 17/03/2008
SENTENZA
N. 00836/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SILVESTRI GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. ZAMPETTI UMBERTO N. 031354/2007
3. Dott. SS IT 1
4.Dott. PIRACCINI PAOLA "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 09/07/1972 1) JI ALFRED
avverso ORDINANZA del 24/07/2007
TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Selvaggi che ha chiesto SS IT lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. ilrifetto del ricorse.
سے
Con ordinanza in data 24 luglio 2007 il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava il reclamo proposto da GJ ED avverso il provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Lecce il 2 maggio 2007 sul rilievo che la regolare condotta durante la detenzione è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma quinto, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, GJ, il quale lamenta violazione di legge, in quanto la misura adottata contrasta con i principi di rieducazione e di reinserimento sociale e con il valido titolo di soggiorno in possesso del condannato.
Osserva in diritto.
Il ricorso non è fondato.
La figura speciale di espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza (art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286 del 1998, sost. dall'art. 15 1. 30.7.2002 n. 189) e avente natura amministrativa (Corte Cost, ordinanza n. 226 del 2004) costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario.
In presenza delle condizioni fissate dall'art. 16, comma quinto, d.lgs. n. 286 del
1998, così come modificato dalla legge n. 189 del 2002, la sua adozione è obbligatoria, secondo quanto si ricava dall'interpretazione letterale della norma, che introduce, quale clausola derogatoria, la condanna per uno o più dei delitti disciplinati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. ovvero per i delitti previsti dal testo unico in materia di immigrazione.
La giurisprudenza di legittimità, in una lettura costituzionalmente orientata dalla norma, ha argomentato che l'espulsione non può essere disposta neppure quando il soggetto già si trovi ad espiare la pena con altre misure alternative alla detenzione in carcere, espressione di un principio di progressività trattamentale, essendo, in questo caso, prevalente, rispetto all'esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di reinserimento sociale (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2003, Reda, rv
226677).
سے 1 Sulla base dei principi sinora illustrati è possibile affermare che la pregressa concessione della liberazione anticipata, che incide soltanto sulla durata complessiva della pena da espiare, ma non comporta di per sé la fuoriuscita dal circuito penitenziario, non é ostativa all'adozione dell'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del predetto art. 16, comma quinto,
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 marzo 2008.
Il Consigliere estensore Il President
dott. Margherita Cassano dott. Giovanni Silvestri
Evenin Margherite Cossono
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
24 APR 2008
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CANCELLIERE R
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Pietro DiMebСе мери S
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