Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3252
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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In materia di procedure concorsuali della pubblica amministrazione preordinate all'assunzione dei dipendenti (in ordine alla quale la c.d. "privatizzazione" del rapporto non ha prodotto innovazioni rispetto al precedente regime normativo), l'istituto del c.d. "scorrimento della graduatoria", che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto, salvo che - per specifica disposizione di legge o del bando - tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire.

In caso di controversia riguardante il diritto all'assunzione presso la pubblica amministrazione a seguito della partecipazione ad una procedura concorsuale, il giudizio non deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., a causa della pendenza dinanzi al giudice amministrativo dell'impugnazione dell'atto rilevante nella controversia dinanzi al giudice ordinario, una tale sospensione essendo esplicitamente esclusa dall'art. 63, primo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo una previsione esplicita che conferma la regola generale (già enunciabile dall'art. 5 legge n. 2248 del 1865 all. A) della cognizione incidentale dell'atto amministrativo ad opera del giudice ordinario competente a decidere su questione di diritto soggettivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3252
Data del deposito : 5 marzo 2003

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