Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 1993 |
Commentari • 3
- 1. FONDI IMMOBILIARI - Agevolazioni cancellate ?https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 4 aprile 2018
- 2. Concorso pubblico: posto vacante del vincitore e scorrimento della graduatoriaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2003
- 3. Circolare del 15/02/1995 n. 52 - Min. Finanze - Dip. Entrate Servizi Generali Serv. IIIMin. Finanze · 15 febbraio 1995
Con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell\'8.6.1994 ed entrato in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, e\' stato emanato il Regolamento che disciplina il procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli Archivi. Al fine di assicurare uniformita\' di indirizzo nella interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto presidenziale si ravvisa l\'opportunita\' di fornire i necessari chiarimenti in merito ai poteri di nomina dei membri delle Commissioni di sorveglianza da istituire presso gli Uffici Centrali e periferici del Dipartimento delle Entrate. L\'art. 2 del suddetto D.P.R. n. …
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Giurisprudenza • 47
- 1. Trib. Nola, sentenza 30/05/2024, n. 1248Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 30-5-2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5257/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA (5-1-1947), rappresentato e difeso dall'Avv. Cosenza Carmela e Parte_1 dall'Avv. Marinelli Antonietta, e con le stesse elettivamente domiciliato come in atti. Ricorrente E , in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, ai CP_1 sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 …Leggi di più...
- art. 2 l. 421/1991·
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- 2. Trib. Locri, sentenza 13/05/2025, n. 555Provvedimento: Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1071 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Alessandra Romano, con la quale è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via della Ginestra n. 8 Ricorrente CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/11/2024, n. 620Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 488/2022 R.G.L., vertente TRA , nata il [...] in [...], CF ), n. q. di Parte_1 C.F._1 unica erede legittima del padre, , CF nato il [...] a Parte_2 C.F._2 Mammola (RC) ed ivi deceduto il 22/01/2022, rappresentata e …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2024, n. 652Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Paola Mazzeo consigliera all'udienza del 26.10.2023, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. RG. 530/2022 promossa da - appellante – Pt_1 Avv.ti Ilaria Raffanti e Marco Fallaci contro - appellante incidentale - CP_1 Avv. Carla Genovali Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 74/2022 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 22.3.2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA …Leggi di più...
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- 5. Trib. Velletri, sentenza 01/02/2024, n. 180Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 24 gennaio 2024 – ha pronunciato in data 1 febbraio 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2877, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente T R A , Parte_1 con l'avv. PAOLETTI GIOVANNI, - ricorrente - E in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. Fondo nazionale per l'artigianato 1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , e successive modificazioni, e' conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), come modificato dall' art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 181 , e dall' art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e
tradizionali e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 il 'Fondo nazionale per l'artigianato'.
1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 .
2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all' art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione.
3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attivita' promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento e' disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento e' disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.
4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.
5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Art. 2. Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 1. Il fondo di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' ulteriormente incrementato, per la concessione alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16 , per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari".
3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;
5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
La quota di riserva per i territori di cui all' art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio".
- Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"15. Le autorizzazioni di spesa di cui all' art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale". - Art. 3. Rifinanziamento della GEPI Spa 1. E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all' articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa), costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della GEPI Spa".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14, decimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) e' il seguente: "E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell' art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 . A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti".
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 184/1971 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali) e' il seguente:
"Art. 5. - L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una societa' finanziaria per azioni. Tale societa', per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficolta' transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita' del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:
1) assumere partecipazioni in societa' industriali che versino in condizioni di difficolta' finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;
2) costituire o concorrere a costituire societa' per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;
3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).
Gli interventi della societa' finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle societa' titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della societa' finanziaria.
Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la societa' finanziaria sopra indicata".