Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7859
CASS
Sentenza 11 giugno 2001

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In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del comma primo dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modif. sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Ne consegue che sono sottratte alla giurisdizione amministrativa non solo le controversie concernenti selezioni espletate all'interno di categorie di personale già dipendente della pubblica amministrazione, ma anche le controversie nelle quali la "res litigiosa" riguardi atti successivi alla approvazione della graduatoria definitiva, con cui si concludono le operazioni selettive. (La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia concernente il conferimento - con provvedimento negoziale di nomina ad opera del direttore generale della ASL sulla base di un giudizio di idoneità formulato, all'esito della fase concorsuale, da un'apposita commissione - dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario).

La proposizione del regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza, pur se, ai fini della sua pronuncia, sia stata risolta in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione - il quale, a differenza del ricorso ordinario per cassazione, investe la Suprema Corte non dell'intera controversia (sia pure nei limiti delle censure proposte), ma della sola questione di giurisdizione - resta preclusa ogni possibilità di indagine sulla permanenza o meno dell'interesse delle parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro dell'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria postula un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto il ricorso per regolamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7859
Data del deposito : 11 giugno 2001

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