Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
È devoluta al giudice ordinario, siccome attinente alla progressione in carriera nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico già esistente, la controversia promossa per ottenere - previo annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria (recante una data successiva a quella, del 30 giugno 1998, costituente il discrimine temporale rilevante ai fini della giurisdizione, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) - un diverso inquadramento in esito ad un concorso interno per titoli per assistente amministrativo riservato al personale non docente dell'Amministrazione scolastica in servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA ON, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO TROGO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO BENEDETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLÒ D'ALESSANDRO, ROSANNA BRANCIFORTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CATANIA, COMMISSIONE ESAMINATRICE, MI OL, SI MA, CH UN;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione avverso l'ordinanza definitiva del TO di CATANIA - Sezione Lavoro, emessa il 29/01/99, avverso l'ordinanza definitiva n. 3077/98 del Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, sezione distaccata Catania;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
La signora NI RA proponeva ricorso al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia, deducendo di aver partecipato, al fine di conseguire un punteggio aggiuntivo in base a titoli di servizio posseduti al momento della domanda, al concorso per titoli bandito con decreto del Provveditorato agli studi di Catania per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente per il profilo professionale di assistentè amministrativo terza qualifica del personale non docente statale di istituti e scuole d'istruzione, e, lamentando di essere risultata, nella graduatoria approvata in via definitiva, la seconda non assunta per effetto di errori compiuti dall'Amministrazione nel determinare il punteggio relativo alla procedura concorsuale dei signori HI, ER e LL, chiedeva l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria dell'agosto 1998.
Il TAR adito dichiarava l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo sussistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, a suo avviso, è il giudice ordinario che può essere chiamato a decidere sulla domanda relativa alla impugnazione delle nomine, siccome attinenti alla fase contrattuale e privatistica del rapporto d'impiego, salva eventuale disapplicazione della graduatoria, ove accertata illegittima.
La stessa RA adiva quindi il TO del lavoro di Catania, chiedendo, in via d'urgenza, la sospensione dell'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, e, nel merito, la rinnovazione di quest'ultima e la propria nomina.
Il TO adito dichiarava a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che dall'interpretazione sistematica dell'art. 68 del D.Lgs. n. 80 del 1998 si evinca che la regola generale secondo cui sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni trovi un'eccezione nel quarto comma di detto articolo per le controversie in materia di procedure concorsuali, per le quali è affermata espressamente la giurisdizione del giudice amministrativo, non superabile con l'istituto della disapplicazione, nella specie, della nomina o dell'approvazione della graduatoria.
La RA propone quindi ricorso, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, cod. proc. civ. per la risoluzione del conflitto reale negativo di giurisdizione, avverso il Ministero della pubblica istruzione e nei confronti del LL, della Pennisi e del HI, senza peraltro prospettare tesi a favore dell'una o dell'altra giurisdizione.
Il Ministero intimato ha presentato controricorso e successiva memoria.
Motivi della decisione
La motivazione svolta dal TAR a sostegno della declaratoria (da ritenere in sè corretta) del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non è condivisibile, sia perché la controversia attiene non già alla nomina, come atto costitutivo del rapporto d'impiego, ma ad un diverso inquadramento della dipendente della pubblica amministrazione nell'ambito dello stesso rapporto, sia perché la natura privatistica di quest'ultimo, "ratione temporis", non consente di configurare il concorso "de quo", per assistente amministrativo del personale non docente già in servizio, come concorso esterno, le controversie relative al quale sono riservate al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 68, quarto comma, DLgs. n. del 1993, come sostituito dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998, trattandosi invece di concorso interno per la progressione nella carriera, terminante con un atto non amministrativo ma negoziale (v. Cass. SU n. 128 del 2001). D'altra parte, sia la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sia la motivazione datane dal TO (come già si evince da quanto si è ora osservato) non sono condivisibili, poiché la domanda di impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria, emesso nell'agosto 1998 e, quindi, oltre la data del 30 giugno 1998, costituente il discrimine temporale rilevante ai fini della giurisdizione, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 80 del 1998, ha instaurato non un giudizio riservato al giudice amministrativo, ai sensi della normativa sopra richiamata, ma, come si è detto, un giudizio spettante al giudice ordinario, siccome attinente alla progressione nella carriera nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico già esistente.
Da tutto quanto osservato consegue dunque che nella controversia in questione va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alle spese giudiziali, dall'esistenza stessa del conflitto di giurisdizione e dal carattere intertemporale della disciplina applicabile, appare evidente che ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa per l'intero tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001