Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
Il vizio di notificazione del decreto di rinvio a giudizio deve essere fatto valere con il mezzo previsto per l'impugnazione contro la sentenza, nell'ambito del processo di cognizione, formandosi, in difetto, il giudicato, con correlativa sanatoria dell'eventuale nullità pregressa. (Fattispecie relativa a incidente di esecuzione proposto nei confronti di sentenza passata in cosa giudicata, sul presupposto di un asserito vizio di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, senza che, peraltro, fosse proposta doglianza alcuna nei confronti della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza medesima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1998, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 29/01/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 515
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 26132/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA MO n. il 01/01/1978
avverso ordinanza del 10/03/1997
G.I.P. TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Ranieri per inamissibilità.
Motivi della decisione
Con l'ordinanza in epigrafe il g.i.p. del Tribunale di Genova ha rigettato incidente di esecuzione con cui SA HA lamentava la mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello celebratosi innanzi alla Corte territoriale genovese in data 21/1/1996 nonostante che egli fosse, all'epoca, detenuto in Massa. Il giudice dell'esecuzione ha, in particolare, rilevato che il decreto era stato ritualmente notificato all'imputato al domicilio dal medesimo eletto (presso lo studio del difensore avv. Sambugaro, come da dichiarazione 27/10/1995 effettuata all'atto della scarcerazione disposta dalla sentenza di primo grado), senza che l'allegato stato di detenzione trovasse conferma nella documentazione acquisita.
Ricorre il condannato, ribadendo che alla data di notifica del decreto (13 dicembre 1995) egli era detenuto presso la casa circondariale di massa e che il giorno della celebrazione del giudizio di appello trovavasi, invece, presso la c. c.le di Siena. Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo la rimessione degli atti alla corte di appello per la rinnovazione del giudizio. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'interessato avrebbe, invero, dovuto dedurre, in sede d'incidente d'esecuzione, l'irritualità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di appello, avvenuta in data 8/2/1996 a mani del domiciliatario avv. Sambugaro (contro cui non è stata, invece, proposta doglianza alcuna), e non il vizio di notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello (peraltro ritualmente avvenuta al domicilio eletto in data 27/10/1995, all'atto della scarcerazione disposta con la sentenza di primo grado, non risultando minimamente dagli atti che l'imputato fosse stato nuovamente sottoposto, per altra causa, a restrizione della libertà personale): il vizio di notificazione del predetto decreto avrebbe dovuto, infatti, essere fatto valere con il mezzo previsto per l'impugnazione della sentenza, nell'ambito del processo di cognizione, formandosi, in difetto, il giudicato, con correlativa sanatoria dell'eventuale nullità pregressa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998