Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2002, n. 3375
CASS
Sentenza 27 novembre 2002

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In tema di rogatorie all'estero, l'esecuzione parziale della rogatoria non determina di per sè l'inutilizzabilità degli atti acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 bis, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima discende solo nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l' applicazione. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non siano state sentite, come invece richiesto dall'autorità giudiziaria italiana, le persone che tali atti avevano redatto).

In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128, primo comma, cod. pen. per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dallo inizio di detta presenza.

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  • 1MAE, assicurazioni diplomatiche e prescrizione (Cass. 18352/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 agosto 2020

    Qualora l'assicurazione resa in ambito MAE che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue concrete e precise condizioni di detenzione sia stata fornita o, quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto sono contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE. In tema di mandato di arresto Europeo, quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di …

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  • 2Mandato di arresto europeo, non serve irrevocabilità sentenza (Cass. 18352/20)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2002, n. 3375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3375
Data del deposito : 27 novembre 2002

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