Sentenza 27 novembre 2002
Massime • 2
In tema di rogatorie all'estero, l'esecuzione parziale della rogatoria non determina di per sè l'inutilizzabilità degli atti acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 bis, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima discende solo nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l' applicazione. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non siano state sentite, come invece richiesto dall'autorità giudiziaria italiana, le persone che tali atti avevano redatto).
In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128, primo comma, cod. pen. per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dallo inizio di detta presenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2002, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 27/11/2002
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - N. 935
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 21505/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IN NT, n. il 11.10.67 a Palma Campania;
avverso la sentenza emessa il 6.3.02 dalla Corte di Assise di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano Umberto;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Basso.
OSSERVA
Il procedimento riguarda l'omicidio del cittadino della Repubblica Ceca OU AV, avvenuto nella campagne vicino alla città di Hustopece la sera del 14.3.95.
Le indagini svolte in quel paese hanno portato alla incriminazione di PR ER, all'epoca appartenente alla locale polizia, il quale in sostanza ha ammesso: di essersi accordato con l'attuale ricorrente, il cittadino italiano D'IN NT, per rapinare dalla sua vettura il OU che i due avevano incontrato in una pizzeria di Brno e convinto ad accompagnarli a Hustopece;
di avere a un certo punto intimato al predetto OU, minacciandolo con la propria pistola di ordinanza, di fermare la macchina e di scendere insieme a lui mentre il D'IN, che era in possesso di una pistola Astra cal. 9, era rimasto sul sedile posteriore del veicolo;
di avere esploso dei colpi contro il OU quando costui era improvvisamente risalito in macchina cercando di fuggire e di avere poi appreso che, secondo le risultanze degli accertamenti medico- legali e balistici, anche il D'IN doveva avere fatto altrettanto;
di avere quindi gettato il corpo della vittima, rimasta mortalmente ferita, oltre il guardrail e di essere tornato a Brno con il D'IN sull'auto rapinata;
di essere infine tornato sul posto quella stessa notte insieme alla donna con cui aveva una relazione, tale RU ET presso la cui abitazione si era recato al rientro a Brno, allo scopo di cercare la propria pistola che aveva ivi persa senza però riuscire a trovarla, mentre aveva reperito e preso con se la pistola Astra del D'IN della quale era in possesso quando era stato arrestato il 21.3.95.
A conclusione del procedimento penale svoltosi nella Repubblica Ceca il PR è stato condannato con sentenza 7/6/96 del tribunale regionale di Brno, a 13 anni e 6 mesi di reclusione.
Quanto al D'IN, che dopo il fatto non era stato rintracciato e risultava essersi trasferito in Italia, le Autorità di quel paese hanno chiesto allo Stato Italiano di procedere nei suoi confronti inviando copia di atti del procedimento, successivamente integrate da altre.
Il 4.11.97 il Ministero della Giustizia ha trasmesso richiesta di procedimento al Procuratore della Repubblica di Monza, risultando il D'IN risiedere a Vedano al Lambro.
Nel corso delle indagini preliminari sono state sentite per rogatoria, nel luglio 1998, alcune persone tra cui il PR e la RU.
Con sentenza in data 31.10.00 in esito al giudizio di primo grado, in cui il PR è stato sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., la Corte di Assise di Monza ha dichiarato il D'IN, rimasto sempre in posizione negativa, colpevole di concorso nell'omicidio volontario del OU aggravato ai sensi dell'art. 576 comma 1^ n. 1 c.p., nella rapina aggravata ai danni dello stesso e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi e, concesse le attenuanti generiche prevalenti e ritenuta la continuazione, lo ha condannato a 21 anni di reclusione e L. 3 milioni di multa.
La decisione è stata solo parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza in data 6.3.02 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine agli addebiti di violazione delle leggi sulle armi, mancando per tali reati la richiesta del ministro, e ha rideterminato la pena in 18 anni e 8 mesi di reclusione, respingendo tutte le altre doglianze contenute nel gravame del prevenuto.
Il giudice di secondo grado ha anzitutto eseguito, per dare risposta alle numerose questioni di carattere procedurale sollevate dalla difesa, un'ampia ricognizione del materiale probatorio - alla luce anche di quanto disposto dalle sopravvenute leggi 1.03.01 n. 63 sul giusto processo e 5.10.01 n. 367 che ha modificato gli art. 696, 727 e 729 c.p.p. in materia di rogatoria all'estero - ritenendo in ultima analisi legittima, per ciò che interessa le questioni riproposte con i motivi di ricorso, l'utilizzazione ai fini della decisione: dei verbali degli atti irripetibili (rilievi e constatazioni) effettuati o diretti da appartenenti alla polizia e da un medico legale della Repubblica Ceca, che erano poi stati sentiti dalla Corte di Assise di Monza come testi, acquisiti ai sensi dell'art. 78 co. 2^ norme att. c.p.p.; della citata sentenza del Tribunale di Brno, come mero documento e limitatamente alla ricostruzione del fatto di omicidio e delle sue modalità esecutive;
delle dichiarazioni rese il 13.7.98, in sede di rogatoria eseguita dagli inquirenti della Repubblica Ceca in presenza di due Sostituti Procuratori della Repubblica Italiana, dal PR e dalla RU;
ed infine della memoria depositata dal D'IN il 5.5.99 in sede di udienza preliminare nella quale il predetto, dando per la prima volta la sua versione dei fatti, pur riconoscendo di essersi incontrato con il PR nella pizzeria di Brno il 14.3.95 aveva affermato di essersi da lui separato una volta usciti dal locale e di essersi recato a casa con la sua convivente AN VA (la quale in dibattimento si è avvalsa della facoltà di non rispondere).
Tenuto conto di tutto ciò la Corte di merito ha valorizzato, per confermare la decisione di condanna, la chiamata in correità ribadita in dibattimento dal PR ritenuta pienamente attendibile sotto il profilo sia intrinseco che estrinseco. Avverso la sentenza di secondo grado il D'IN ha proposto ricorso per Cassazione, integrato da motivi nuovi del difensore, nel quale viene anzitutto risollevata gran parte delle questioni procedurali su cui si era già pronunciata, in senso reiettivo, la Corte di Assise di Appello.
Con un primo gruppo di motivi si deduce: la mancanza di una valida condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 9 commi 1^ e 3^ c.p.;
la non riferibilità comunque della richiesta di procedimento dell'imputazione di rapina consumata, facendosi menzione solo di un tentativo di tale reato;
e la tardività in ogni caso della richiesta ai sensi dell'art. 128 co. 1^ c.p., secondo cui essa non può più essere proposta decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato sull'assunto che detto termine si sarebbe dovuto applicare in aggiunta a quello previsto dal comma 2^ dello stesso art. 128, secondo cui quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole ivi si trova. Si deduce poi la nullità dell'atto dispositivo del giudizio in conseguenza di quella, per omesso rituale avviso ai difensori, dell'interrogatorio reso l'11.3.99 dall'imputato al P.M. ai sensi dell'art. 416 comma 1^ c.p.p. nel testo, modificato dalla legge 16.7.97 n. 234, allora vigente prima dell'ulteriore modifica apportata dalla legge 16.1299 n. 479.
Si deduce inoltre l'inutilizzabilità dei seguenti atti: di quelli del procedimento straniero acquisiti in copia, ex artt. 727 comma 5^ e 729 c.p.p. come novellati dalla citata legge 367/2001, per avere avuto la relativa rogatoria esecuzione solo parziale (non essendo state sentite, come era stato richiesto, le persone che tali atti avevano redatto, il che era poi avvenuto soltanto davanti alla Corte di Assise di Monza) e per essere gli atti stessi stati individuati direttamente alla procura della Repubblica di Monza e non per via diplomatica, delle dichiarazioni rese dal PR e dalla RU per rogatoria, non essendo state osservate le forme previste dalla legge Italiana ne assicurate tutte le garanzie difensive da questa riconosciute ed essendo nell'occasione state contestate alla RU precedenti sue dichiarazioni inutilizzabili anche secondo la legge della Repubblica Ceca, della sentenza straniera pronunciata a carico del PR, in quanto emessa in un processo in cui il D'IN non aveva potuto esercitare il diritto di difesa;
e ancora della memoria depositata dallo stesso D'IN nell'udienza preliminare, in quanto sarebbe stata acquisita senza che il P.M. ne avesse fatto richiesta. Si deduce comunque l'illegittimità della lettura delle dichiarazioni rese per rogatoria dalla RU, avvenuta ai sensi dell'art. 512-bis C.P.P., non essendo stata dimostrata l'impossibilità di procedere al suo esame dibattimentale, atto che si assume di decisiva importanza. E, dopo tutte queste censure di carattere procedurale, si contesta infine l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, anche a prescindere dalla eccepita inutilizzabilità dei principali elementi di prova a carico, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della chiamata di correo del PR sull'assunto che sarebbe inaffidabile e priva di idonei riscontri.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Correttamente la richiesta di procedimento nei confronti del D'IN, sottoscritta da un Direttore Generale in forza di delega amministrativa in via generale e astratta della quale vengono specificati gli estremi (D.M. 23.5.97), è stata ritenuta valida ed efficace in conformità all'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1^ 12.5.72, P.M. in proc. NI e altri - rv. 121.607; Sez. 3^ 15.4.93, Albante - rv. 194.721; Sez. 2^ 5.3.99, D'Ambrosio - rv. 212.980) che non esige che tale atto sia personalmente firmato dal Ministro, costituendo esercizio di una funzione non attinente alla sfera dell'indirizzo politico.
Nella richiesta in questione vi è un inquivoco riferimento al fatto che, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, la rende idonea a ricomprendere anche il contestato reato di rapina consumata. I diversi termini stabiliti dai due commi dell'art. 128 C.P. non si sovrappongono, poiché distinte e differenziate sono le ipotesi contemplate (cfr. al riguardo, tra le molte, le sentenze di questa Sezione 12.1.95, Shoukry - rv. 201.932 e della 4^ Sezione 17.3.92, Andriolo - rv. 189.651) e quelle di cui al secondo comma, che interessa nel caso di specie, non fa alcun riferimento alla notizia di reato.
Non si è verificata la eccepita nullità del decreto che ha disposto il giudizio per la ragione evidenziata dalla Corte di Assise di appello, e cioè che l'interrogatorio reso il 15.2.99 dal D'Ambrosio al GIP ai sensi dell'art. 294 c.p.p. può ritenersi valido equipollente di quello inficiato da nullità reso al P.M., ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 416 comma 1^ c.p.p. nel testo allora vigente, non essendo nel tempo intercorso prima della richiesta di rinvio a giudizio stati compiuti atti di indagine di rilievo.
Dall'esecuzione solo parziale della rogatoria con cui era stata chiesta la trasmissione di atti del procedimento straniero non può affatto farsi conseguire l'inutilizzabilità di quelli acquisiti poiché tale sanzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 727 comma 5^-bise e 729 comma 1-bis c.p.p., riguarda tutt'altra ipotesi, e cioè quella in cui lo Stato estero dia esecuzione alla richiesta con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'Autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali, diversamente dal caso di specie, consentono l'applicazione di tale ordinamento nell'esecuzione della rogatoria. Quanto poi al fatto che il rapporto di assistenza giudiziaria si sia svolto, anziché per via diplomatica tra le Autorità governative dei due Stati, direttamente tra l'Ufficio regionale per le indagini di Brno e la Procura di Monza, si tratta di possibilità prevista, sul presupposto di una valutazione di urgenza non sindacabile in questa sede, dall'art. 15 della Convenzione europea che disciplina la materia firmata a Strasburgo il 20.4.59 e ratificata dallo Stato Italiano con legge 23.2.61 n. 215. La doglianza che attiene alla mancata osservanza, nell'audizione per rogatoria del PR e della RU, delle norme di rito del nostro Stato non ha ragione d'essere, alla luce del principio di diritto internazionale di prevalenza della lex loci (il cui rispetto non è messo in discussione nel ricorso) dalla giurisprudenza di questa Corte riconosciuto come criterio per valutare la validità degli atti processuali compiuti all'estero in base a convenzioni internazionali (cfr., tra le molte, sez. 6^ 13.7.99, P.M. in proc. Pafumi e altri - rv. 214.338; sez. 2^ 5.3.99, D'Ambrosio - rv. 212.981; sez. 1^ 13.12.96, Covello - rv. 206.777), con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali e inderogabili dell'ordine pubblico italiano che nel caso di specie non sono stati affatto violati poiché come nella sentenza impugnata si dà atto, sia il PR, all'epoca già definitivamente condannato nel procedimento svoltosi nella Repubblica Ceca, sia la RU, la quale peraltro non risulta sia mai stata incriminata per l'aiuto dato al predetto dopo il fatto, e quindi alla stregua della legge italiana deve essere considerata testimone, sono stati previamente avvertiti del diritto di rifiutarsi di rispondere se dalle rispettive dichiarazioni potesse loro derivare pregiudizio.
Il fatto poi che alla RU, come si afferma nel ricorso, possano essere state contestate precedenti dichiarazioni ritenute dalla sentenza del Tribunale Regionale di Brno non utilizzabili nei confronti del PR perché rese prima che a costui fosse stata data comunicazione dell'accusa, non può in alcun modo inficiare il contenuto delle dichiarazioni dalla stessa rese su rogatoria dell'Autorità giudiziaria italiana nel procedimento a carico del D'IN.
L'acquisizione e utilizzazione, con limiti che si sono già precisati della sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Brno nei confronti del PR è correttamente avvenuta ai sensi degli artt. 238-bis c.p.p. e 78 comma 1^ norme att. e degli artt. 234 e 431 comma 1^ lett. d) c.p.p..
La doglianza avanzata nei motivi nuovi di ricorso, attinente all'acquisizione della memoria depositata dal D'IN nell'udienza preliminare non era stata dedotta con i motivi originari e comunque è manifestamente priva di fondamento, potendo ciò avvenire, trattandosi di documento proveniente dall'imputato, anche di ufficio ai sensi dell'art. 237 c.p.p.. Del tutto correttamente infine è stata data lettura ai sensi dell'art. 512-bis c.p.p., delle dichiarazioni rese per rogatoria dalla RU nella fase delle indagini preliminari e del pari correttamente essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento dopo il 25.2.00, ne è stata fatta la limitata utilizzazione probatoria consentita dall'art. 26 comma 4^ della legge 63/2001 su giusto processo in concorso con altri elementi assunti o formati con diverse modalità ai sensi dell'art. 1 comma 2^ D.L. 2/2000 conv. Il legge 35/2000 - poiché la predetta, residente all'estero, pur regolarmente citata non ha voluto presentarsi e in ambito internazionale non è possibile disporre l'accompagnamento coattivo. Con adeguata motivazione d'altra parte la Corte di Assise di Appello non ha respinto l'istanza di rinnovazione del dibattimento con cui era stata chiesta la ripetizione, ancora per rogatoria dell'audizione della stessa RU, non ravvisando la necessità di ulteriori approfondimenti al riguardo ai sensi del restrittivo disposto dell'art. 603 comma 1^ c.p.p., così come di ogni altro ulteriore atto istruttorio richiesto, ed anzi ritenendoli decisamente superflui.
Per il resto il ricorso contiene solo critiche di puro merito, che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, all'ampia motivazione, sorretta da adeguato apparato argomentativo del tutto immune da vizi di logicità con la quale la Corte di Assise di Appello su queste ineccepibili premesse di carattere procedurale ha ritenuto la chiamata in correità del PR, direttamente apprezzata nell'esame dibattimentale dello stesso, intrinsecamente attendibile, malgrado costui nel corso del procedimento svoltosi a suo carico avesse tentato dopo un'iniziale piena confessione di attribuire il proprio ruolo nell'azione a un inesistente terzo complice in quanto questa falsa affermazione diretta a scagionarsi era stata abbandonata già nelle dichiarazioni rese in sede di rogatoria e non toccava la posizione del D'IN rispetto alla cui partecipazione al delitto il racconto del chiamante era rimasto sempre fermo, e soprattutto perché il racconto stesso aveva trovato negli atti acquisiti significative conferme esterne non solo di carattere generico (essendo tra l'altro risultato che il OU era stato attinto da proiettili esplosi da persone che si trovavano in posizioni diverse, l'una all'esterno e l'altra all'interno della sua vettura) ma anche di carattere individualizzante, come necessario per una pronuncia di condanna.
Questi ultimi sono stati dalla Corte di Assise di Appello individuati: nel fatto che l'imputato aveva abbandonato con la convivente il territorio della Repubblica Ceca prima ancora di sapere di essere ricercato dalla polizia (il che a suo dire aveva appreso solo quando aveva telefonato alla pizzeria di Brno, alla cui gestione collaborava, da Monaco di Baviera) e non ha saputo dare di questo improvviso mutamento di vita, radicalmente incidente sui rapporti personali e di lavoro alcuna plausibile spiegazione, cosicché lo si doveva logicamente interpretare come una vera e propria fuga;
nel fatto ancora che l'alibi dall'imputato stesso avanzato nella menzionata memoria doveva considerarsi falso, non comprendendosi altrimenti perché non ne avesse fatto cenno quando il 15.2.99, in sede di interrogatorio c.d. di garanzia si era rifiutato di rispondere e perché la NE non l'avesse avallato;
e in quanto dichiarato dalla RU in sede di rogatoria senza alcun intento di difendere il PR, e cioè che costui quando aveva ritrovato la pistola Astra le aveva detto che si trattava dell'arma del suo amico italiano di nome NT e che insieme avevano sparato alla vittima.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003