Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 12, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 non solo l'attività diretta a favorire gli ingressi di stranieri privi del visto di ingresso nel territorio dello Stato, ma anche il compimento di atti finalizzati ad eludere le disposizioni del suddetto T.U e, dunque, anche i casi in cui sia stata presentata richiesta di visto di ingresso mediante false attestazioni o la produzione di documenti falsi in relazione agli effettivi motivi del soggiorno nel territorio italiano. (Nella fattispecie la Corte, accogliendo il ricorso del P.M., ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva revocato la misura cautelare della custodia in carcere a carico di indagato per il reato in questione, escludendo che ricorresse l'ipotesi della irregolarità dell'ingresso degli stranieri sul rilievo che erano tutti muniti di regolare visto di ingresso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2004, n. 40789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40789 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 21/09/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 1177
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 40145/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
contro l'ordinanza pronunciata in data 8 maggio 2003 dal Tribunale di Catanzaro, 1^ sezione penale;
nel procedimento a carico di:
EL NC;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Udito:
il P.G. Dott. FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 8 maggio 2003, il Tribunale di Catanzaro, sezione prima penale, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di RE NC, revocava la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti con provvedimento del GIP del Tribunale di Cosenza in ordine alle imputazioni di partecipazione ad associazione per delinquere. (art. 416 c.p., capo A) finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di episodi di favoreggiamento anche aggravato dell'immigrazione irregolare di cittadini extracomunitari e di estorsione (con il compito specifico di agevolare ED AD nella collocazione di alcuni extracomunitari e di fornire il proprio autoveicolo per il loro trasporto); del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12 c. 3 e 3 ter D.L.vo 286/98 e 11-27 L. 2.64/49, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con ED DI, IS AN e ED NA, compiuto, a fine di profitto, atti diretti a procurare l'ingresso irregolare in Italia delle cittadine extracomunitarie JA NI (capo B), TA e EL (capo W), e mediava nel collocamento delle stesse nel mercato del lavoro, fatti commessi in Montalto e Rende fino al 17.2.2003..
Il Tribunale, rinviato per la compiuta ricostruzione dei fatti all'ordinanza impugnata (definita precisa ed esaustiva sul punto), escludeva che nella fattispecie in esame ricorresse l'ipotesi di irregolarità dell'ingresso degli stranieri, in quanto tutti muniti di regolare visto di ingresso, non essendo condivisibile l'argomento sostenuto nell'ordinanza cautelare secondo cui soltanto la piena corrispondenza tra il dato formale rappresentato dal visto e dalle sue ragioni (nel caso, turistiche) e quello sostanziale dei motivi concreti (nel caso di lavoro) per i quali si fa ingresso e si permane nel territorio statale si può parlare di ingresso regolare, perché a norma dell'art. 4 D.L.vo 286/98 la regolarità dell'ingresso è data dal possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso. In conseguenza non appariva configurabile la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 12 c. 1 e 3 del TU cit.. Per la posizione specifica di RE escludeva la sussistenza della gravità indiziaria, perché dal testo delle conversazioni intercettate riportate nell'ordinanza custodiale risultava che la JA era entrata in Italia con regolare visto d'ingresso (circostanza confermata dai controlli di P.G.). Quanto alle non meglio identificate TA ed EL, i dialoghi intercettati non consentivano di ritenere che due donne straniere fossero state introdotte e permanessero illegalmente nel territorio dello Stato. La trattativa poteva eventualmente integrare l'ipotesi di reato contravvenzionale di cui agli artt. 11-27 L. 264/1949 inidoneo per l'applicazione di misura cautelare. Quanto alla partecipazione alla consorteria criminale (capo A) gli elementi acquisiti erano inidonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari, in quanto la richiesta di "assegnazione" di una donna straniera era dettata da motivazioni personali.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge in quanto l'esegesi degli artt. 4 e 5 D.L.vo n. 286/98 dimostra l'esistenza di diversi tipi di visto in relazioni alle ragioni del soggiorno, sottoponendoli a condizioni e procedure diverse per il rilascio sicché va definito ingresso nel territorio in violazione delle disposizioni del T.U. quello che avviene per un motivo effettivo diverso da quello per il quale si ottiene il visto. Tale appare essere anche la voluntas legis perché in caso contrario si avrebbe una facile ed ingiustificabile elusione del dettato normativo. La richiesta del visto per motivi diversi da quelli effettivi è un espediente per dissimulare un ingresso irregolare per motivi di lavoro;
2) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla posizione specifica del RE per avere il Tribunale omesso di considerare alcuni e decisivi elementi di giudizio presi già in esame dal GIP, dai quali risultava: - che l'indagato (con riferimento al capo W) aveva chiesto alla ED donne prive di permesso di soggiorno, il che escludeva (contrariamente a quanto sostenuto dal TDL) che le due donne fossero in regola;
che (quanto al capo A) egli era stabilmente inserito nell'associazione, per come emergeva dalla conversazione telefonica in cui RE avvertiva la ED, tenuto conto dell'intervento della Polizia, della necessità di maggiore attenzione e dal rinvenimento nella sua agenda dei numeri di telefono di IS AN e di ED AD (soggetti che costituivano il punto di riferimento in Italia delle donne straniere - sentite specificamente sul punto dalla P.G. - che avevano versato danaro per ottenere assistenza tramite una collegata agenzia ucraina onde ottenere il lavoro ed il visto turistico). Conferma di tale assunto era stata offerta al TDL con la produzione delle trascrizioni di sette conversazioni telefoniche in cui RE (soprannominato "il Rosso") compare come attivamente coinvolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il terzo comma dell'art. 12 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione sanziona la condotta di chi, al fine di profitto (anche indiretto), compie atti finalizzati a procurare l'ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato "in violazione delle disposizioni" del citato testo unico. Il problema interpretativo che solleva il ricorrente si contrappone alla sbrigativa soluzione adottata dal Tribunale del riesame che ha arrestato la sua verifica al dato relativo alla regolarità formale dell'ingresso nel territorio nazionale, desunto dalla lettura testuale del primo comma dell'art. 4 T.U. cit. secondo il quale "l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito alla straniero in possesso di passaporto valido o di documento equipollente e del visto di ingresso".
Senonché la fattispecie in esame sanziona penalmente la condotta di chi si adopera a procurare l'immigrazione dello straniero non soltanto nel caso in cui questi sia privo del visto di ingresso (ipotesi di immigrazione clandestina) ma anche in tutte le diverse ed ulteriori ipotesi in cui ciò avvenga in violazione delle disposizioni del testo unico.
L'art. 4 TU cit. non esaurisce la sua disciplina nella previsione richiamata nel provvedimento impugnato. Al comma 2, allorché regola le modalità di rilascio del visto di ingresso pone precisi obblighi a carico del richiedente, con enunciazione di sanzione di tipo amministrativo (inammissibilità della domanda), facendo salve le responsabilità penali, nei casi in cui questi presenti documentazione falsa ovvero false attestazioni. Che le attestazioni e la documentazione siano funzionali ai motivi del rilascio del visto in funzione delle ragioni del soggiorno, è reso evidente dai commi successivi (comma 3, che richiede che la documentazione sia "atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno"; comma 4, secondo il quale i visti per soggiorni validi fino a 90 giorni o per soggiorni di lunga durata abbiano una motivazione coincidente con quella del successivo e necessario permesso di soggiorno). Sussiste l'ipotesi di reato di cui al terzo comma dell'art. 12 D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (e quindi correttamente sulla base di tale imputazione viene emessa misura cautelare personale) allorché dagli atti di indagini emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine al compimento da parte dell'indagato di atti diretti a favorire l'ingresso dello straniero fin dal momento in cui questi ha presentato richiesta di visto di ingresso rilasciando false attestazioni o producendo documentazione falsa in relazione agli effettivi motivi del soggiorno nel territorio italiano. Occorre cioè che l'indagato concorra con lo straniero nella presentazione della documentazione falsa o delle false attestazioni in ordine ai motivi effettivi posti a fondamento della domanda di visto di ingresso.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Per quel che attiene al reato di cui al capo B), l'esclusione degli indizi di colpevolezza è giustificata, secondo il provvedimento impugnato, sulla sola considerazione secondo la quale la VG JA è entrata in Italia munita di permesso di ingresso. Ad invalidare tale motivazione valgono gli argomenti sviluppati al capo che precede.
In ordine al capo W), il provvedimento impugnato (posto che per la ricostruzione dei fatti ha rinviato alla motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare che quindi per questo aspetto integra quella del Tribunale) è carente nella parte in cui nega valore indiziante al contenuto della conversazione tra l'indagato e la ED AD allorché egli stesso dichiara di volere donne prive di permesso di soggiorno, omettendo però di considerare la manifestata consapevolezza che le non meglio identificate CH e EL erano clandestine.
Per quel che riguarda il capo A la motivazione del provvedimento impugnato, laddove esclude la responsabilità in ordine al delitto associativo affermando che dalle intercettazioni non emergono elementi di responsabilità perché i suoi contatti con la ED appaiono dettati da motivazioni personali ("assegnazione" di una donna straniera per svolgere lavori domestici e assistenza familiare), è carente perché omette di considerare il contenuto della conversazione, oggetto di intercettazione, n. 1794 del 12.2.2003 (che asseritamene aveva un contenuto per lui compromettente se è vero che, dopo il controllo subito - assieme a ED OL e alla JA - spiegò alla ED IJ che "da quel momento non avrebbero più potuto scherzare......") nonché il contenuto delle altre conversazioni intercettate, trascritte e oggetto di produzione all'udienza camerale del 5.5.2003 (il verbale, ancorché sinteticamente da atto dell'avvenuta produzione documentale da parte del P.M., produzione della quale doveva tenere conto stante il disposto dell'art. 309 c. 9 c.p.p. che impone al tribunale di decidere "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza.
3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, per nuovo esame che, nella piena libertà di valutazione nel merito, si adegui ai principi di diritto indicati e colmi le carenze di motivazione indicate.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2004