CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI GA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4/7/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Federico Sinagra, in sostituzione dell'Avv. Salvatore Centorbi che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LO ET, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra catanese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4871 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 17/11/2022 2. propone ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, difetto di motivazione, violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen., travisamento degli elementi indiziari e illogicità della motivazione;
il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei rilievi difensivi esposti nell'udienza svolta davanti al Tribunale del riesame, osservando che l'alternativa ricostruzione dei fatti riguardanti il contenuto delle intercettazioni era stata disattesa dal provvedimento impugnato senza alcuna motivazione, pur emergendo dai dialoghi oggetto di captazione che le vicende estorsive di cui discorrevano gli interlocutori, e tra essi il ricorrente, attenevano a fatti datati e già verificatisi;
anche la circostanza della predisposizione di un elenco di attività commerciali, quali potenziali bersagli di condotte estorsive, non rilevava come elemento indiziario quanto all'effettiva realizzazione di quei reati, manifestando al più la condivisione di un generico programma delinquenziale, senza dimostrare il necessario dato della messa a disposizione del ricorrente al sodalizio indicato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, nonché vizio della motivazione ("generica, insufficiente, inidonea") in relazione al profilo delle esigenze cautelari, per la mancata considerazione del carattere di attualità e concretezza delle esigenze in ragione della distanza temporale dei fatti oggetto di addebito e della prolungata detenzione del ricorrente dall'ottobre 2020; tali circostanze, unitamente alla valutazione della personalità dell'indagato, della sua condotta di vita e di quella tenuta nel corso del periodo di detenzione, erano in grado di superare le presunzioni di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In primo luogo, quanto alle modalità attraverso le quali sono state indicate con il ricorso le censure rivolte al provvedimento del Tribunale del riesame, le stesse - oltre a lamentare vizi della motivazione non compresi nel catalogo dettato dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quali quelli della motivazione illogica, insufficiente o inidonea - difettano dei requisiti di specificità, perché denunciano contestualmente i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità senza indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica («non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione»: Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; 2 Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 0; con specifico riguardo al ricorso avverso provvedimenti relativi alle misure cautelari, Sez. 6, Sentenza n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037 - 0); inoltre, analogo difetto di specificità va rilevato poiché il ricorso ha operato un generico rinvio alle censure articolate nel precedente atto di gravame, senza indicarne il contenuto, non rispettando così i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 0; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 - 0; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 0). Deve, inoltre, essere ricordato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale « il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 0; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 0; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 0). Il ricorso, sia per le censure relative al profilo della gravità indiziaria, sia per quanto riguarda le doglianze inerenti al tema delle esigenze cautelari, si sostanzia in un' inammissibile rilettura del materiale indiziario, peraltro operata isolando singoli dati acquisiti nel corso delle indagini, senza alcun adeguato confronto con la complessiva motivazione del provvedimento impugnato che ha compiutamente delineato il quadro sia dell'attività del sodalizio, sia del contributo fornito dal ricorrente nello specifico settore della programmazione ed esecuzione dell'attività estorsiva, con rilievi aderenti al materiale raccolto e con argomenti privi di vizi logici. 1.2. Del tutto generico, infine, il motivo di ricorso con cui si censura l'apprezzamento riguardante le esigenze cautelari, senza considerare lo specifico regime dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'irrilevanza dell'ipotizzata carenza di approfondimento in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze, presunte per legge e non superate da indicazioni in fatto (riguardanti l'atteggiamento osservato dall'indagato e la sua personalità) del tutto inidonee per 3 raggiungere la dimostrazione della definitiva interruzione di ogni legame con il contesto associativo. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Federico Sinagra, in sostituzione dell'Avv. Salvatore Centorbi che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LO ET, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra catanese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4871 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 17/11/2022 2. propone ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, difetto di motivazione, violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen., travisamento degli elementi indiziari e illogicità della motivazione;
il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei rilievi difensivi esposti nell'udienza svolta davanti al Tribunale del riesame, osservando che l'alternativa ricostruzione dei fatti riguardanti il contenuto delle intercettazioni era stata disattesa dal provvedimento impugnato senza alcuna motivazione, pur emergendo dai dialoghi oggetto di captazione che le vicende estorsive di cui discorrevano gli interlocutori, e tra essi il ricorrente, attenevano a fatti datati e già verificatisi;
anche la circostanza della predisposizione di un elenco di attività commerciali, quali potenziali bersagli di condotte estorsive, non rilevava come elemento indiziario quanto all'effettiva realizzazione di quei reati, manifestando al più la condivisione di un generico programma delinquenziale, senza dimostrare il necessario dato della messa a disposizione del ricorrente al sodalizio indicato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, nonché vizio della motivazione ("generica, insufficiente, inidonea") in relazione al profilo delle esigenze cautelari, per la mancata considerazione del carattere di attualità e concretezza delle esigenze in ragione della distanza temporale dei fatti oggetto di addebito e della prolungata detenzione del ricorrente dall'ottobre 2020; tali circostanze, unitamente alla valutazione della personalità dell'indagato, della sua condotta di vita e di quella tenuta nel corso del periodo di detenzione, erano in grado di superare le presunzioni di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In primo luogo, quanto alle modalità attraverso le quali sono state indicate con il ricorso le censure rivolte al provvedimento del Tribunale del riesame, le stesse - oltre a lamentare vizi della motivazione non compresi nel catalogo dettato dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quali quelli della motivazione illogica, insufficiente o inidonea - difettano dei requisiti di specificità, perché denunciano contestualmente i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità senza indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica («non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione»: Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; 2 Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 0; con specifico riguardo al ricorso avverso provvedimenti relativi alle misure cautelari, Sez. 6, Sentenza n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037 - 0); inoltre, analogo difetto di specificità va rilevato poiché il ricorso ha operato un generico rinvio alle censure articolate nel precedente atto di gravame, senza indicarne il contenuto, non rispettando così i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 0; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 - 0; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 0). Deve, inoltre, essere ricordato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale « il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 0; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 0; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 0). Il ricorso, sia per le censure relative al profilo della gravità indiziaria, sia per quanto riguarda le doglianze inerenti al tema delle esigenze cautelari, si sostanzia in un' inammissibile rilettura del materiale indiziario, peraltro operata isolando singoli dati acquisiti nel corso delle indagini, senza alcun adeguato confronto con la complessiva motivazione del provvedimento impugnato che ha compiutamente delineato il quadro sia dell'attività del sodalizio, sia del contributo fornito dal ricorrente nello specifico settore della programmazione ed esecuzione dell'attività estorsiva, con rilievi aderenti al materiale raccolto e con argomenti privi di vizi logici. 1.2. Del tutto generico, infine, il motivo di ricorso con cui si censura l'apprezzamento riguardante le esigenze cautelari, senza considerare lo specifico regime dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'irrilevanza dell'ipotizzata carenza di approfondimento in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze, presunte per legge e non superate da indicazioni in fatto (riguardanti l'atteggiamento osservato dall'indagato e la sua personalità) del tutto inidonee per 3 raggiungere la dimostrazione della definitiva interruzione di ogni legame con il contesto associativo. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/11/2022