Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 1
Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse); intendendosi per istanza, ai fini della citata norma, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado. Ne consegue che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Prova testimoniale per contratti a forma scritta (Cass., SSUU., 16723/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 settembre 2020
In materia di atti e contratti per i quali sia richiesta “ad substantiam” la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto “ad probationem” (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15554 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO MESTROVICH, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN FA, IT NN LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato DANILO FRANCESCUT, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 91/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, SEZIONE TERZA CIVILE Civile, emessa l'8 novembre 1999 e depositata il 24 gennaio 2000 (R.G. 172/96);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Nicola DI PIERRO;
udito l'Avvocato Carolina VALENSISE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. FA ZE e IL TO, vedova ZE, ottennero, a seguito di scioglimento di una precedente comunione con la soc. S.V.I. (della quale era socio il sig. EI), l'assegnazione dei locali già sede del Cinema Nazionale in Venezia. Entratine in possesso, rilevarono la mancanza alle pareti di una serie di pannelli pittorici opera dell'artista US HE. Convennero, pertanto, in giudizio l'EI perché fosse dichiarato tenuto alla restituzione dei dipinti o al risarcimento dei danni, nonché ad un'indennità per l'occupazione dei locali.
Integrato il contraddittorio con la partecipazione della S.V.I., il Tribunale di Venezia accolse la domanda, dichiarando il convenuto EI a restituire i 15 pannelli o, in difetto, a risarcire il danno agli attori mediante il pagamento della somma di L. 50 milioni, nonché condannando lo stesso a pagare agli attori una somma di danaro per l'occupazione di parte dei locali in questione. La sentenza fu sottoposta a gravame sia all'EI, sia dagli ZE/TO e la Corte d'appello di Venezia respinse l'appello del primo, mentre in accoglimento dell'appello dei secondi, condannò l'EI in difetto di restituzione dei dipinti, a pagare alla controparte la somma di 150 milioni.
L'EI propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte veneziana, svolgendo otto motivi e presenta memoria. Rispondono con controricorso lo ZE e la TO ZE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, dolendosi della violazione e della disapplicazione di norme di diritto e della nullità del procedimento, sostiene che sarebbe stato necessario chiamare anche nel giudizio di secondo grado la S.V.I. (originaria comproprietaria di mobili ed immobili) e tale mancata integrazione del contraddittorio avrebbe comportato la nullità della sentenza d'appello.
Con il secondo motivo - in cui è censurata la violazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4 nonché la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per violazione degli artt. 78, 102, 307 c.p.c. - è sostenuta la nullità di entrambi i gradi del giudizio per la mancata, preventiva richiesta, da parte degli ZE, di un curatore speciale all'atto della chiamata in causa della S.V.I., curatore che sarebbe stato necessario per evitare il conflitto di interessi tra l'EI e la società della quale questi era socio accomandatario. Tale omissione avrebbe comportato la nullità dell'atto integrativo del contraddittorio e, dunque, l'estinzione del giudizio o l'improponibilità della domanda per impossibilità di concedere un nuovo termine a tal fine.
Questi due primi motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno respinti.
È agevole rilevare che è pur vero che la società fu chiamata nel giudizio di primo grado e che questa vi si costituì aderendo alla tesi dell'EI, tuttavia nessuna delle parti originariamente presenti (gli ZE/TO e l'EI stesso) proposero alcuna domanda contro di essa. Tant'è che il Tribunale omise affatto di provvedere nei suoi confronti per assoluta carenza di "petitum". Da tale circostanza deriva che non v'era ragione di integrare il giudizio d'appello con la partecipazione della S.V.I. e che neppure è possibile configurare un conflitto di interessi (conflitto, peraltro, di natura sostanziale che avrebbe dovuto essere fatto valere dal rappresentato in sede di merito e non per la prima volta in cassazione - tra le varie, cfr. Cass. 4 novembre 1991, n. 11741;
18 maggio 1976, n. 1771) in quanto la mancanza di domanda verso la società impediva in radice l'ipotizzabilità di un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.
Con il terzo motivo il ricorrente - nel lamentare la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 163 e 112 c.p.c., l'inesistenza di una domanda corrispondente alla pronuncia emessa e l'incongruità delle prove considerate decisive dal giudice d'appello - si duole del fatto che sia stata accolta nei suoi confronti una domanda di omessa custodia dei quadri, benché questa "causa petendi" non fosse stata avanzata nell'originario atto di citazione e non si poggiasse su alcuna allegazione di fatto. Aggiunge che egli non ebbe mai la custodia dei quadri, ma solo le chiavi del locale ad uso cinema, che la domanda nei suoi confronti era stata formulata solo per la restituzione dei dipinti, che non è affatto vero che nei suoi confronti fosse emerso nell'istruttoria penale un imponente e inconfutabile coacervo di elementi probatori, che anche riguardo alla paternità ed al valore dei dipinti non sono emerse prove sufficienti.
Con il quarto motivo viene lamentata la violazione degli art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 1227 c.c., nonché la carenza di motivazione circa la corresponsabilità degli ZE nella produzione del danno a causa della mancata custodia, da parte loro, dei quadri. I motivi terzo e quarto, che possono essere congiuntamente trattati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, lungi dal contestare la valutazione delle prove come effettuata dal giudice e l'"iter" motivazionale da questo percorso, tentano di riproporre in sede di legittimità una serie di questioni di fatto delle quali s'è ampiamente dibattuto nei giudizi di merito ed in relazione alle quali la sentenza impugnata offre vasta e puntuale spiegazione. Quanto, poi, alla questione della lamentata ultrapetizione, va osservato che gli attori avevano in primo grado formulato contro l'EI un ampio "petitum", contenente una domanda restitutoria dei dipinti o, in subordine, una domanda risarcitoria, per il caso in cui non fosse stato possibile ottenere la restituzione delle cose. Di qui la risposta del giudice che, non potendo più disporre la restituzione, ha individuato la responsabilità risarcitoria del convenuto ("quantomeno per omessa custodia": cfr. pag. 5 della sentenza) in una serie di circostanze che consentivano di collegare l'evento (la sparizione dei quadri di indiscussa proprietà degli ZE/TO) al comportamento illecito dell'EI (e, dunque, l'ingiustizia del danno) in una serie di elementi quali: la mancanza di prova che gli ZE/TO avessero le chiavi dei locali dove erano custoditi i dipinti;
i locali erano di fatto detenuti dall'EI; questo stesso aveva ammesso d'essersi accorto della prima sparizione di una parte delle tele e, ciononostante, non s'era attivato, ne' aveva informato gli ZE, ne' a questi aveva consentito di controllare all'interno dei locali. Elementi tutti sufficienti e congrui per fondare il giudizio di responsabilità esclusiva a carico dell'EI, che escludeva, quindi, la possibilità di configurare la verificazione del fatto colposo del creditore concorrente alla causazione del danno, ex art. 1227 c.c.. Quanto, poi, alla paternità ed al valore dei dipinti, la motivazione assunta a riguardo dalla Corte di Venezia è logica e cospicua, il che la rende assolutamente incensurabile in questa sede. Con il quinto motivo - in cui la sentenza è censurata per la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e art. 244 c.p.c., nonché per la falsa applicazione dell'art. 2707 c.c., per la violazione dell'art. 2697 c.c. e per l'inesistenza della motivazione sul punto - è lamentata la circostanza che sia stata ammessa l'escussione del teste VI HE, benché la parte richiedente fosse decaduta a causa del decorso del termine dell'art. 244 c.p.c.. Il motivo è infondato in considerazione del principio secondo cui le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., secondo comma, vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado. A ciò consegue che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione (tra le varie, cfr. Cass. 9 gennaio 2002, n. 194; sez. un. 13 gennaio 1997, n. 264). Nella specie, non risulta (nè il ricorrente lo adduce) che la nullità in questione sia stata denuncia nella prima istanza o difesa successiva al suo eventuale verificarsi.
Con il sesto motivo - nel quale è censurata la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento agli artt. 1224-1226 c.c.,
nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, ci si duole che siano stati riconosciuti rivalutazione ed interessi sul rivalutato fin dalla notificazione della domanda con una motivazione illogica e solo apparente, ma sostanzialmente inesistente ed errata. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, trovandosi a decidere di un debito di valore, correttamente spiega che gli interessi legali riconosciuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non costituiscono affatto un'indebita locupletazione (come già in appello sosteneva l'EI), ma l'ulteriore risarcimento per il danno sofferto sin dal giorno della sparizione dei quadri e della loro indisponibilità, nella considerazione che la loro valutazione risale ad 11 anni prima della stessa sentenza d'appello. Il settimo motivo - nel quale è censurata la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 112, 324, 325 c.p.c., nonché la carenza di motivazione sul punto decisivo - denuncia la carenza di motivazione in relazione al punto in cui la sentenza ha esteso la condanna al risarcimento dell'intero valore dei dipinti, così riformando la prima sentenza che aveva limitato l'onere risarcitorio ad un quarto del valore dei quadri.
Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata coerentemente rileva l'errore del primo giudice consistito nel limitare l'importo risarcitorio al quarto corrispondente alla quota di comproprietà degli ZE/TO, mentre la divisione sancita con sentenza passata in giudicato faceva sì che a loro, in quanto assegnatari dei locali nei quali i dipinti erano affissi, spettasse l'intero importo del risarcimento.
L'ottavo motivo - dove è lamentata la violazione degli artt. 817, 818 ed 819 c.c., nonché la carenza di motivazione - è inammissibile in quanto prospetta la questione del tutto nuova (al riguardo il ricorrente non sostiene, ne' dimostra che essa sia stata trattata nel merito) consistente nell'effettiva esistenza, o meno, di una destinazione pertinenziale dei dipinti rispetto all'immobile e nell'efficacia di un'eventuale destinazione pertinenziale rispetto ai diritti anteriormente acquisiti dai terzi.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2003