Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 371 cod. pen., è irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell'ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2024, appellata da B. Pasqua e L. Nicola, assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 371 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste" e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Alla B. e al L. era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile su ricorso di Augusto Be. per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2007, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/12/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1562
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 33306/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IO (nato il [...]) e DA RI NN (nata il [...]);
avverso la sentenza in data 24 aprile 2007 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, e sentito il difensore Giorgio Luceri.
FATTO E DIRITTO
CE IO e DA RI NN sono stati condannati dalla Corte distrettuale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, alla pena di mesi 4 di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art.371 cod. pen., per aver, quali parti nel giudizio civile, il 20
dicembre 2000, giurato il falso, asserendo di aver firmato e consegnato a CI TE nel 1991 i 22 effetti cambiari (del complessivo importo di L. 53 milioni) di cui all'atto di precetto loro notificato da CI PA.
Con un primo ed unico motivo di impugnazione, la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 42 c.p., comma 2 (responsabilità per dolo), art. 47 c.p. (errore di fatto) e art. 371 cod. pen. (falso giuramento della parte in giudizio civile).
In buona sostanza si sostiene nel ricorso che (come risulterebbe dalla comparsa conclusionale 28 luglio 2003 della difesa del dr. PA CI) il giuramento decisorio, il quale ebbe a determinare il falso giuramento delle parti, era ex se privo di efficacia risolutiva, per la semplice ragione che i titoli esecutivi (sottoscritti nel marzo 1994, ma affermati dagli imputati, sotto giuramento, come sottoscritti nel 1991) erano "filigranati, integrati da timbri postali, e come tali dunque perfettamente databili". Ad avviso del ricorrente, quindi, gli imputati hanno sicuramente reso giuramento sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, a meno che non li si voglia ritenere incapaci di intendere e di volere:
da ciò il dubbio sull'elemento soggettivo del delitto de quo e la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Su tale premessa si deduce ulteriormente la non-offensività della condotta, l'esclusione dell'antigiuridicità del falso giuramento e dunque l'impossibilità della consumazione del reato, con conseguente richiesta di annullamento.
Ritiene la Corte che le censure prospettate non meritino accoglimento per la loro infondatezza, con conseguente rigetto del proposto ricorso e addebito delle spese processuali.
Il delitto di falso giuramento della parte, definito dalla vecchia dottrina come delitto di spergiuro di carattere commissivo, non richiede, contrariamente all'assunto del ricorrente, che si cagioni un danno diverso da quello che inerisce necessariamente alla lesione del dovere di veridicità, quale imposto dalla legge penale, e ciò:
- sia che si individui il bene protetto dal disposto dell'art. 371 cod. pen., nel normale funzionamento dell'attività giudiziaria, -
sia che si ritenga in tale ambito prevalente la tutela della veridicità della dichiarazione giurata, tenuto conto del valore di prova legale annesso al giuramento stesso (cfr. sul punto: Cass. Pen. sez. 6^, 10 giugno 2003, Gifuni rv. 226735). In tale prospettiva, per pluriennale giurisprudenza della Corte (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 3^, Melotti 6 novembre 1979, sez. 6^ u.p. 12 maggio 1998, Giulianini) è del tutto indifferente, per l'integrazione del delitto, che il giudice civile abbia oppure non abbia pronunciato sentenza in base al falso giuramento, non competendo comunque al giudice penale alcun potere di indagine sulla rilevanza e decisorietà, per il giudizio civile, dei fatti e delle circostanze dedotte e consacrate nella formula (cfr. Cass. Pen. sez. 6^, n. 3056, 12 gennaio-22 marzo 1995, Colangelo;
Cass. Pen. sez. 6^, 11.02.99 Gaspari n. 5599). Il reato è stato quindi correttamente ritenuto sussistente, nonostante le circostanze sulle quali è stato dedotto il giuramento non abbiano avuto concreta influenza nel giudizio civile. Le ulteriori considerazioni infine, circa una pretesa buona fede dei giuranti secondo una falsa coscienza, involgono un giudizio in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non proponibile in questa sede (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco), considerato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va ristretto alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio ne' manifestamente illogico del provvedimento impugnato, con il conseguente preciso limite-divieto di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile, laddove si versi in presenza di una motivazione - come nella specie - accertata ed apprezzata come non-manifestamente illogica o contraddittoria.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008