Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2007, n. 314
CASS
Sentenza 12 dicembre 2007

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 371 cod. pen., è irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell'ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2024, appellata da B. Pasqua e L. Nicola, assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 371 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste" e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Alla B. e al L. era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile su ricorso di Augusto Be. per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2007, n. 314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 314
Data del deposito : 12 dicembre 2007

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