Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art.293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un'espressa previsione di nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre).
Commentario • 1
- 1. Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 407, c.3) Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell'obbligo di dimora in ordine – per i primi tre – a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all'art. 648-ter c.p.. Il Tribunale aveva rilevato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2017, n. 55848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55848 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
55848-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1785 Vincenzo Rotundo Maurizio Gianesini CC - 04/10/2017 Andrea Tronci R.G.N. 25560/2017 Angelo Costanzo Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FE IA, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2017 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Valerio Spigarelli in sostituzione dell'Avv. Anselmo Torchia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2017, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 cod. proc. pen., derivante secondo la - prospettazione difensiva dalla invalidità dell'interrogatorio di garanzia, in - quanto celebrato senza che la difesa potesse avere preventivo accesso agli atti. 1 1.1. A sostegno del decisum, il Collegio della impugnazione cautelare ha evidenziato, da un lato, che dall'incartamento processuale non emerge alcun provvedimento del Gip di diniego di accesso agli atti, né risulta che gli atti a corredo della misura non siano stati depositati nella cancelleria del giudice;
dall'altro lato, che la difesa non ha avanzato l'istanza di differimento dell'interrogatorio, così da poter disporre di un tempo maggiore per la consultazione dei medesimi atti.
2. IA FE ricorre avverso il provvedimento, a mezzo dei difensore di fiducia Avv.ti Anselmo Torchia e Francesco Sabatino, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 302 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha erroneamente disatteso la sollecitata declaratoria di inefficacia della misura cautelare sebbene sia pacifico, in considerazione dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, dopo l'esecuzione della misura, devono essere depositati nella cancelleria del giudice, non soltanto l'ordinanza cautelare, ma anche tutti gli atti su cui essa si fonda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va disatteso stante l'infondatezza della deduzione mossa.
2. Va premesso che, nel nostro sistema processuale, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, la persona sottoposta ad una misura cautelare (di natura coercitiva o interdittiva) ha diritto ad essere interrogata dal giudice (immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, qualora si tratti di misura carceraria) al fine di svolgere le proprie difese sul tema de libertate e, segnatamente, di sottoporre al giudice della cautela la propria versione dei fatti e di offrire elementi utili per la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura.
2.1. L'effettività di tale incomprimibile diritto è assicurata dal combinato disposto degli artt. 294 e 302 cod. proc. pen., là dove sanziona la mancata celebrazione di un valido interrogatorio - dunque l'omissione, l'intempestività e la nullità dell'atto con l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare.
2.2. Secondo una regula iuris introdotta per via giurisprudenziale dal più ampio consesso di questa Corte, la celebrazione di un valido interrogatorio di garanzia presuppone che alla difesa sia stata preventivamente assicurata la possibilità di conoscere gli atti su cui poggia la misura cautelare, depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 293 cod. proc. pen. Come condivisibilmente 2 argomentato dalle Sezioni Unite, la comminatoria di nullità dell'interrogatorio in caso di denegato accesso preventivo della difesa agli atti discende, da un lato, dal dato sistematico e, segnatamente, dalla stretta concatenazione (processuale, logica e cronologica) fra il deposito degli atti in cancelleria non appena sia data esecuzione alla misura prescritto dall'art. 293, comma 3, e l'interrogatorio di garanzia previsto dal successivo art. 294; dall'altro lato, dalla ratio dello stesso interrogatorio che, nell'assicurare all'indagato la possibilità di fornire la propria versione dei fatti e di svolgere le proprie difese nella immediatezza della restrizione, postula un contraddittorio reale e dunque informato, così da dare effettività alla sottesa funzione di garanzia (Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale Rv. 231349).
2.3. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si pone nel solco dell'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel dichiarare l'illegittimità - costituzionale dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia degli atti oggetto di deposito - ha sancito che, dopo l'esecuzione della misura, deve essere assicurata al difensore "la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen. nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello" (Corte cost. sentenza 24/06/1997, n. 192).
2.4. Deve essere, peraltro, precisato che la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti previamente depositati presso la - cancelleria del giudice emittente - non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, atteso che, in tale fase processuale, risulta preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato ed il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà (Sez. 1, n. 27833 del 01/03/2013, Tassone, Rv. 255818; (Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876). A tale ristrettezza di tempo la difesa può comunque ovviare avanzando richiesta di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio) (Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876). 3 3. E' pacifico, secondo il decisum del Giudice delle leggi nella sentenza n.192 del 1997 su citata, che l'accesso difensivo agli atti ai sensi dell'art. 293, comma 3, postuli anche l'estrazione di copia dei medesimi.
3.1. Ritiene, nondimeno, il Collegio che il diritto inviolabile della difesa a conoscere gli atti su cui poggia la misura cautelare prima della celebrazione dell'interrogatorio di garanzia (garantito dalla comminatoria di nullità) non comporti che il diritto ad ottenere copia dei medesimi atti (riconosciuto con la rammentata pronuncia d'incostituzionalità n. 192 del 1997) debba essere soddisfatto entro lo stesso termine id est antecedentemente alla celebrazione- dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. - e, soprattutto, che dall'intempestiva evasione della richiesta di copia degli atti consegua la nullità dell'interrogatorio. Ed invero, la nullità dell'interrogatorio di garanzia in caso di violazione del diritto dell'indagato ad accedere agli atti posti a base del provvedimento coercitivo prima della celebrazione dell'interrogatorio (introdotta nel sistema processuale per via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite di questa Corte con la rammentata sentenza Vitale) non può essere estesa giusta il principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen. a sanzionare - l'ipotesi non prevista della mancata evasione del (diverso) diritto ad ottenere - - copia degli stessi atti prima della celebrazione del medesimo incombente.
3.2. D'altronde, in una materia estremamente delicata come quella cautelare, occorre ricercare un'ermeneusi che consenta di mantenere un equilibrio fra il diritto di difesa costituzionalmente presidiato e che si articola - anche nel diritto alla discovery, in quanto finalizzata a realizzare un contraddittorio informato - e le esigenze di giustizia e di tutela della collettività, e che, nel contempo, si conformi a ragionevolezza. Istanze che il Collegio ritiene soddisfatte dalla soluzione interpretativa privilegiata, là dove assicura alla difesa il pieno diritto a consultare materialmente gli atti a corredo del titolo restrittivo prima della celebrazione dell'interrogatorio di garanzia (così da poter preparare adeguatamente la difesa ed assistere fattivamente il patrocinato durante l'atto) - diritto effettivo in quanto sanzionato, si ripete, dalla comminatoria di nullità dell'interrogatorio ma non 1 garantisce anche che, prima di tale incombente, debba essere necessariamente assicurato il rilascio di copia di tutti i documenti, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile da evadere per la mole degli atti da riprodurre. Diversamente opinando si offrirebbe alla difesa un formidabile strumento per invalidare la misura cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. semplicemente avanzando richiesta di copia integrale degli 4 AB atti ex art. 291 cod. proc. pen. il giorno prima della celebrazione dell'interrogatorio, difficile, se non impossibile, da concludere in tempo utile allorchè si tratti di ordinanze cautelari complesse e corredate da copiosi atti d'indagine e di istanze provenienti da una pluralità dei soggetti attinti dal provvedimento.
3.3. Conclusivamente, mutuato e meglio precisato il principio di diritto già espresso da questa Corte in un caso di rilascio parziale di copia degli atti depositati a norma dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14217 del 14/12/2006 - dep. 2007, Calasso, Rv. 236209), deve essere affermato che non dà luogo a nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, ove risulti per la quantità degli atti materialmente impossibile procedere al - tempestivo rilascio di copia degli atti presentati dal P.M. ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. e posti a base della ordinanza cautelare, entro le rigide cadenze previste dagli artt. 294 e 302 cod. proc. pen.
4. Definite le regole di diritto che devono guidare la soluzione del caso di specie, stima il Collegio che correttamente i giudici del Tribunale di Catanzaro abbiano escluso la sussistenza dei presupposti dell'invocata inefficacia sopravvenuta della misura per irrituale celebrazione dell'interrogatorio.
4.1. Ed invero, dalla scansione temporale degli atti processuali quale emerge dal fascicolo del procedimento (certamente consultabile trattandosi di decidere in ordine alla sussistenza di un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.255304), si evince che: - in data 2 febbraio 2017, il difensore del FE Avv. Sabatini ha presentato nella cancelleria del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro richiesta di rilascio di copia di tutti gli atti posti a fondamento della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del patrocinato;
-in data 3 febbraio 2017, il medesimo avvocato ha inviato via PEC un sollecito ai fini del rilascio di copia dei documenti;
- in data 4 febbraio 2017, è stato celebrato l'interrogatorio di garanzia;
prima dell'incombente processuale, la difesa ha eccepito la nullità dell'atto per omesso accesso agli atti, eccezione rigettata dal Giudice che ha rilevato che gli atti sono stati messi a disposizione della difesa in data 3 febbraio, dunque il giorno precedente all'interrogatorio; indi, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere;
nell'avviso di deposito datato 7 febbraio si dà atto del fatto che l'ordinanza e gli atti sono stati depositati in cancelleria in data 3 febbraio 2017. 5 св 4.2. Dall'incartamento processuale (precisamente dall'avviso di deposito ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen. e dalla stessa attestazione del Gip nell'ordinanza appellata con la decisione in verifica) risulta che gli atti a sostegno della misura cautelare venivano depositati in cancelleria in data 3 febbraio, dunque il giorno precedente alla celebrazione dell'interrogatorio ed in tempo utile perché la difesa potesse consultarli. Al riguardo giova rimarcare come la difesa non abbia dimostrato che, alla data del 3 febbraio, gli atti non fossero accessibili presso la Cancelleria. Dimostrazione invece doverosa là dove, fondandosi l'eccezione difensiva circa la validità dell'atto del procedimento (nella specie, l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen.), destinato a riflettersi sull'efficacia di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su un dato di fatto controverso il cui previo accertamento è indispensabile ai fini della valutazione della sua fondatezza, non è sufficiente la mera affermazione del difensore circa il suo accadimento, ma è necessaria la produzione di una specifica documentazione da cui possa con certezza ricavarsi l'omesso adempimento di incombenti prescritti dalla norma (Sez. 1, n. 42302 del 17/10/2007, Trovato e altro, Rv. 237754).
4.3. D'altra parte, la difesa non risulta avere richiesto la dilazione dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., come costituiva sua facoltà (v. paragrafo 2.4 del considerato in diritto), nella specie giustificata dalla vastità e complessità del materiale a corredo della misura e dal tempo a disposizione per la relativa consultazione prima dell'interrogatorio.
4.4. In ossequio al principio di diritto espresso nel paragrafo 2.3 del considerato in diritto, nessuna conseguenza processuale discende dalla circostanza che la difesa non abbia ottenuto il rilascio di copia di tutti gli atti a corredo della misura prima della celebrazione dell'interrogatorio di garanzia. E ciò a tacere della irritualità delle modalità di inoltro del sollecito di rilascio di copia degli atti, operato dal patrono mediante invio di un messaggio con posta elettronica certificata, modalità di comunicazione degli atti all'A.G. non prevista dal codice di rito, che rende il sollecito tamquam non esset.
4.5. Infine, è irrilevante il fatto che l'avviso di deposito degli atti in cancelleria (dal 3 febbraio) sia stato notificato alla difesa del FE soltanto in data 7 febbraio, in quanto detto avviso costituisce per pacifica giurisprudenza - di questa Corte un adempimento di carattere formale, insuscettibile di - riverberare effetti sulla validità dell'interrogatorio di garanzia e rilevante ai soli fini dell'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza, per il difensore, del termine per proporre impugnazione avverso il titolo cautelare (Sez. U, n. 26798/2009, Vitale cit.; Sez. 6, n. 10854 del 29/01/2007, Rv. 235921). CsAf 5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Vincenzo Rotundo & for i luvo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC 2017 IL FUNZIONARIOYONARYO GIUDIZIARIO Fiera Esposito