Sentenza 29 gennaio 2007
Massime • 1
L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2007, n. 10854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10854 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 29/01/2007
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 180
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38044/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO GI, N. IL 23/03/1961;
avverso ORDINANZA del 20/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRaticelli Mario, di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Il Tribunale di Milano, adito ex art. 310 c.p.p., con provvedimento in data 20 giugno 2006, rigettava l'appello redatto da RO PE avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale 9.5.2006, che aveva respinto la richiesta di scarcerazione per perdita di efficacia della misura cautelare in ragione di nullità dell'interrogatorio di garanzia.
Detto giudice riteneva infondato il gravame, stante l'operatività del giudicato cautelare.
Osservava, infatti, che la questione era stata già proposta dinanzi ad altra sezione del Tribunale e, quindi, al Collegio medesimo quale giudice di appello ed era stata prospettata anche al G.I.P. che aveva provveduto a respingerla con provvedimento che il Collegio stesso aveva confermato con l'ordinanza che veniva all'uopo richiamata.
2. Con il proposto ricorso, si deduce:
violazione di Legge in relazione all'art. 293 c.p.p., comma 3, art. 294 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3.
Il RO contesta la ricorrenza nella fattispecie dell'operatività del giudicato cautelare, facendo presente la diversità della questione prospettata al G.I.P., respinta ed oggetto di ricorso al Tribunale, ex art. 310 c.p.p., in quanto ciò che veniva eccepito era la perdita di efficacia della misura cautelare per "mancato avviso al difensore del deposito dell'ordinanza custodiale".
3. Il ricorso è da ritenere inammissibile.
Si richiama il principio ermeneutico enunciato dalle SS.UU. di questa Corte (28.6.2005, n. 26798, Vitale), secondo cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare prevista dall'art. 294 c.p.p., è viziata da nullità, quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma dell'art. 293 s.c., dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M., e degli atti con essa presentati.
Tale nullità, che comporta l'inefficacia della misura, è a carattere intermedio ed è deducibile solo fino al compimento dell'atto. E ciò alla stregua del rilievo che il difensore, che viene avvertito ai sensi dell'art. 293 c.p.p., comma 1 dell'esecuzione della misura a carico del proprio assistito, ben sa che gli atti suddetti devono trovarsi nella cancelleria del giudice ove potrà consultarli ed estrarne copia, essendo egli d'altro canto legittimato, nel caso di omesso deposito, a denunciare la situazione in sede di interrogatorio.
Nel presente caso, non si è verificata una nullità del genere sopra menzionato, in quanto, in sede di interrogatorio, non è stata affatto dedotta la violazione del diritto di difesa nei termini indicati dalla sentenza delle SS.UU. già citata ~ ossia il mancato deposito di ordinanza, richiesta e atti prima dell'espletamento dell'interrogatorio - ma, bensì, "non essendo stato dato avviso al difensore del deposito dell'ordinanza di custodia cautelare prima dell'interrogatorio stesso".
La citata pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione chiaramente esplicita che "una volta riconosciuto che il deposito dell'ordinanza cautelare e dei relativi atti deve essere attuato subito dopo l'esecuzione della misura, l'eventualità che la notifica non sia stata ancora espletata quando il giudice procede all'interrogatorio, rimane priva di rilevanza rispetto all'attività difensiva, dato che il difensore, che viene avvertito ai sensi dell'art. 293 co. 1 c.p.p. dell'esecuzione della misura a carico del proprio assistito, ben sa che gli atti suddetti devono trovarsi nella cancelleria del giudice ove potrà consultarli ed estrarne copia, essendo egli d'altro canto legittimato, nel caso di omesso deposito, a denunciare la situazione in sede di interrogatorio. L'incombente informativo è dunque da ritenersi funzionale solo al riesame ed alla determinazione della iniziale decorrenza del termine per proporre l'impugnazione".
Consegue che alcuna nullità è ricollegabile all'omessa notifica dell'avviso dell'ordinanza prima dell'interrogatorio, quanto - e se in questi termini tempestivamente dedotta - alla mancata disponibilità degli atti (ordinanza, richiesta e documenti) per il difensore nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in Euro mille.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007