Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
In materia di delitto tentato l'idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all'art. 56 cod. pen., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto; l'azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste(nella fattispecie: arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1998, n. 9365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9365 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GI CONSOLI Presidente del 13\5\1998
1. Dott. NI MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio TOTH Consigliere N. 985
3. Dott. GI SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario ROTELLA Consigliere N. 42982/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: DO OL, nato 6\11\1952 a Melicucco Avverso la sentenza in data 23\5\1997 della Corte di Appello di ROMA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. E. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 23\5\1996 il Pretore di Roma, dichiarava D'NO NI, IE NO, ON NI, Giudici Massimo e Paniconi GI, colpevoli del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 2 e 5 C.P. e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, li condannava alla pena di mesi sette di reclusione e lire 700.000 di multa ciascuno, oltre le spese. Pena sospesa per il solo IE. Dissequestro delle autovetture e confisca del resto. Respinge la richiesta di sostituzione della misura coercitiva applicata nei confronti di D'NO, ON, Giudici e IG.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, confermava la decisione del Pretore.
Ricorre per cassazione il difensore del solo DO OL, prospettando un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, deduce erronea applicazione della legge penale, art 606, lett. b) cpp in relazione agli artt. 56 e 624 C.P., essendo la Corte pervenuta a ritenere la sussistenza del tentativo idoneo del reato di tentato furto essendosi già introdotto nella proprietà altrui, ispezionando l'immobile ed individuando il sistema di allarme ivi esistente, in difformità dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale;
che, inoltre, l'apparecchio elettronico di cui all'aggravante non era idoneo a disattivare il sistema di allarme, nè alcuna effrazione o manomissione era stata compiuta, ne' alcun attrezzo atto allo scasso era stato rivenuto.
Con il secondo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione ed inosservanza di norme processuali (art. 606, lett. B e C cpp, in relazione all'art. 438 e ss. cpp.), per il mancato riconoscimento della diminuente del rito abbreviato, e in mancanza della relativa consulenza sull'apparecchio elettronico rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ritenuta l'idoneità dell'azione posta in essere, in quanto l'imputato e i suoi complici si erano già introdotti all'interno della proprietà della ditta "Fares Italia", scavalcando la rete di recinzione, avevano individuato il sistema di allarme ed erano in possesso di una borsa contenente strumenti ed apparecchiature idonee a disattivare sistemi di allarme o di sicurezza funzionanti ad elettricità (vari fili e spinotti e pinzette ed un apparecchio a sei linee che serviva per disattivare l'allarme che era proprio a sei linee), desistendo solo quando si erano accorti della presenza dell'autoradio dei carabinieri che con i fari li illuminava e dandosi alla fuga.
Pertanto, fermo restando che l'idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all'art. 56 C.P., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto, l'azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale e senza tener conto delle circostanze impreviste (arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell'evento. Nella specie, sulla base degli elementi indicati, i mezzi usati, erano obiettivamente idonei al raggiungimento dello scopo che il ricorrente si riprometteva.
Il secondo motivo è chiaramente infondato, atteso che, come risulta dalla sentenza è impugnata -e sul punto non risulta alcuna contestazione- la necessità di effettuare accertamenti tecnici, si era rivelata inutile a seguito di elementi acquisiti in dibattimento e tenuto conto, con un giudizio ex ante, della potenzialità causale delle attrezzature di cui erano stati trovati in possesso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998