CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2023, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RN AR, nato in [...] il [...]. avverso la sentenza emessa il 31.05.2022 dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI RI, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Vincenzo Sirica, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AR RN è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Nocera Inferiore per rispondere del reato di evasione, in quanto, essendo Penale Sent. Sez. 6 Num. 5381 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/01/2023 detenuto nella propria abitazione in Sarno, in regime di detenzione domiciliare, in data 27 settembre 2016 si sarebbe arbitrariamente allontanato dalla stessa. 2. Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2020 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato l'imputato alla pena sospesa di un anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese del grado. 4. L'avvocato Vincenzo Sirica, difensore del RN, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato sulla base di un ragionamento giuridico non scevro da vizi. La Corte di appello avrebbe, infatti, ripercorso l'iter della motivazione della sentenza di primo grado, senza dare adeguato riscontro alle specifiche censure proposte con l'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la nullità della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello avrebbe pronunciato la stessa in assenza del ricorrente, detenuto nella casa di reclusione di Napoli-Poggioreale e, dunque, senza disporne la traduzione. 4.3. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, in quanto non può ritenersi integrato il delitto evasione, non essendo stata adeguatamente dimostrata nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'effettiva consumazione del delitto contestato. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 dicembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 4 gennaio 2023 il difensore del ricorrente 2 ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato sulla base di un ragionamento giuridico non scevro da vizi e senza esaminare le censure mosse nell'atto di appello. 3. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Il difensore denuncia apoditticamente vizi della motivazione e si duole dell'omesso esame di censure che non rinnova, né indica. La Corte di appello, peraltro, con riguardo alla richiesta di una pronuncia assolutoria e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato l'appello proposto dall'imputato inammissibile per violazione degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, dunque, per carenza di esposizione dei motivi. La censura è, dunque, priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione di legge per effetto della mancata traduzione dell'imputato innanzi alla Corte di appello. 5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il giudizio di appello si è svolto nelle forme della trattazione scritta e, dunque, in assenza delle parti in conformità al disposto dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 3 15 del 25 febbraio 2022. Non risulta, del resto, che l'appellante abbia proposto richiesta di trattazione in forma orale dell'udienza di appello. 6. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, in quanto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il delitto contestato. 7. Anche questo motivo è aspecifico, in quanto il difensore si è limitato a denunciare una violazione di legge che non dimostra, senza, peraltro, confrontarsi, con le statuizioni della sentenza impugnata. Il difensore, peraltro, sia pure assertivamente, sollecita la Corte di legittimità a valutare nuovamente le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI RI, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Vincenzo Sirica, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AR RN è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Nocera Inferiore per rispondere del reato di evasione, in quanto, essendo Penale Sent. Sez. 6 Num. 5381 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/01/2023 detenuto nella propria abitazione in Sarno, in regime di detenzione domiciliare, in data 27 settembre 2016 si sarebbe arbitrariamente allontanato dalla stessa. 2. Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2020 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato l'imputato alla pena sospesa di un anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese del grado. 4. L'avvocato Vincenzo Sirica, difensore del RN, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato sulla base di un ragionamento giuridico non scevro da vizi. La Corte di appello avrebbe, infatti, ripercorso l'iter della motivazione della sentenza di primo grado, senza dare adeguato riscontro alle specifiche censure proposte con l'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la nullità della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello avrebbe pronunciato la stessa in assenza del ricorrente, detenuto nella casa di reclusione di Napoli-Poggioreale e, dunque, senza disporne la traduzione. 4.3. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, in quanto non può ritenersi integrato il delitto evasione, non essendo stata adeguatamente dimostrata nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'effettiva consumazione del delitto contestato. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 dicembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 4 gennaio 2023 il difensore del ricorrente 2 ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato sulla base di un ragionamento giuridico non scevro da vizi e senza esaminare le censure mosse nell'atto di appello. 3. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Il difensore denuncia apoditticamente vizi della motivazione e si duole dell'omesso esame di censure che non rinnova, né indica. La Corte di appello, peraltro, con riguardo alla richiesta di una pronuncia assolutoria e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato l'appello proposto dall'imputato inammissibile per violazione degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, dunque, per carenza di esposizione dei motivi. La censura è, dunque, priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione di legge per effetto della mancata traduzione dell'imputato innanzi alla Corte di appello. 5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il giudizio di appello si è svolto nelle forme della trattazione scritta e, dunque, in assenza delle parti in conformità al disposto dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 3 15 del 25 febbraio 2022. Non risulta, del resto, che l'appellante abbia proposto richiesta di trattazione in forma orale dell'udienza di appello. 6. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, in quanto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il delitto contestato. 7. Anche questo motivo è aspecifico, in quanto il difensore si è limitato a denunciare una violazione di legge che non dimostra, senza, peraltro, confrontarsi, con le statuizioni della sentenza impugnata. Il difensore, peraltro, sia pure assertivamente, sollecita la Corte di legittimità a valutare nuovamente le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023.