CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22013 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA TO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 06/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il ricorso;
udito il difensore IO AR LL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22013 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di TO TA con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dei reati sub 1 (partecipazione alla associazione 'ndranghetistica operante in Cosenza e comuni vicini), sub 173 (partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostenze stupefacenti aggravata dalla ipotesi mafiosa), sub 84 ( artt. 110,112,81,629, 628 comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen.), sub 190 e 282 ( artt. 81, 61 n. 2,11, cod pen., 73 d.P.R. n. 309/90), sub 293 ( artt. 81,110, 416-bis.
1. cod. pen., 2,7 I.n. 865/67). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del TA che deduce: 2.1. Con il primo motivo assoluta carenza di motivazione essendosi la ordinanza esibita in una pedissequa riedizione di quella genetica (peraltro anch'essa priva di autonoma motivazione) in sede di illustrazione generale delle investigazioni, limitandosi ad una breve e generica motivazione sulla posizione del TA. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare per retrodatazione del termine nonostante la deduzione difensiva secondo la quale il compendio conoscitivo relativo alla estorsione sub capo 84 fosse già a disposizione della Procura distrettuale già al tempo della emanazione della prima ordinanza cautelare emessa nell'ambito del p.p. n. 430/19 RGNR (cd. operazione Testa di Serpente). Si tratta per gran parte di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che concernono il reato dì cui al capo 1 raccolte in epoca antecedente alla emissione della prima ordiananza cautelare;
come pure anche il compendio probatorio alla base del reato di cui al capo 293 si riferisce ad una capatazione risalente al 30/11/2019 già nella disponibilità dell'accusa prima della richeista relativa alla prima ordinanza cautelare. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità o comunque dell'infondatezza del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è palesemente generico in quanto in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la ordinanza correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti per la retrodatazione sia perché le due ordinanze cautelari, emesse in distinti procedimenti, non riguardavano il medesimo fatto avendo riguardo la prima una diversa vicenda estorsiva e quella attuale le due ipotesi associative ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 oltre diversi reati-fine, sia soprattutto in mancanza del necessario presupposto secondo il quale il reato oggetto della seconda ordinanza fosse stato commesso anteriormente alla emissione della prima ordinanza, trattandosi della partecipazione alla associazione mafiosa con contestazione aperta e, pertanto, realizzata anche successivamente alla emissione della prima ordinanza, in assenza di allegazioni difensive che dimostrassero la cessazione della condotta partecipativa a tale momento. Infine, ha anche rilevato che al momento della emissione della prima ordinanza non erano noti gli elementi posti a base della seconda ordinanza, desunti solo da elementi ulteriori e successivi che hanno consentito di inquadrare il ricorrente nel contesto associativo. A tal riguardo rilevando che la circostanza che alcuni elementi fossero già in possesso degli organi delle indagini (nel caso di specie le dichiarazioni delle vittime di estorsione) non poteva fondare la necessaria desumibilità del quadro indiziario posto a base della seconda ordinanza al momento della emissione della prima ordinanza. 4. Le ragioni espresse dalla ordinanza impugnata sono conformi al consolidato orientamento secondo il quale in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione 3 non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza(Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222); come pure al principio secondo il quale, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente(Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291), opponendo il ricorrente a riguardo solo generiche asserzioni. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/04/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il ricorso;
udito il difensore IO AR LL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22013 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di TO TA con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dei reati sub 1 (partecipazione alla associazione 'ndranghetistica operante in Cosenza e comuni vicini), sub 173 (partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostenze stupefacenti aggravata dalla ipotesi mafiosa), sub 84 ( artt. 110,112,81,629, 628 comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen.), sub 190 e 282 ( artt. 81, 61 n. 2,11, cod pen., 73 d.P.R. n. 309/90), sub 293 ( artt. 81,110, 416-bis.
1. cod. pen., 2,7 I.n. 865/67). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del TA che deduce: 2.1. Con il primo motivo assoluta carenza di motivazione essendosi la ordinanza esibita in una pedissequa riedizione di quella genetica (peraltro anch'essa priva di autonoma motivazione) in sede di illustrazione generale delle investigazioni, limitandosi ad una breve e generica motivazione sulla posizione del TA. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare per retrodatazione del termine nonostante la deduzione difensiva secondo la quale il compendio conoscitivo relativo alla estorsione sub capo 84 fosse già a disposizione della Procura distrettuale già al tempo della emanazione della prima ordinanza cautelare emessa nell'ambito del p.p. n. 430/19 RGNR (cd. operazione Testa di Serpente). Si tratta per gran parte di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che concernono il reato dì cui al capo 1 raccolte in epoca antecedente alla emissione della prima ordiananza cautelare;
come pure anche il compendio probatorio alla base del reato di cui al capo 293 si riferisce ad una capatazione risalente al 30/11/2019 già nella disponibilità dell'accusa prima della richeista relativa alla prima ordinanza cautelare. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità o comunque dell'infondatezza del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è palesemente generico in quanto in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la ordinanza correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti per la retrodatazione sia perché le due ordinanze cautelari, emesse in distinti procedimenti, non riguardavano il medesimo fatto avendo riguardo la prima una diversa vicenda estorsiva e quella attuale le due ipotesi associative ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 oltre diversi reati-fine, sia soprattutto in mancanza del necessario presupposto secondo il quale il reato oggetto della seconda ordinanza fosse stato commesso anteriormente alla emissione della prima ordinanza, trattandosi della partecipazione alla associazione mafiosa con contestazione aperta e, pertanto, realizzata anche successivamente alla emissione della prima ordinanza, in assenza di allegazioni difensive che dimostrassero la cessazione della condotta partecipativa a tale momento. Infine, ha anche rilevato che al momento della emissione della prima ordinanza non erano noti gli elementi posti a base della seconda ordinanza, desunti solo da elementi ulteriori e successivi che hanno consentito di inquadrare il ricorrente nel contesto associativo. A tal riguardo rilevando che la circostanza che alcuni elementi fossero già in possesso degli organi delle indagini (nel caso di specie le dichiarazioni delle vittime di estorsione) non poteva fondare la necessaria desumibilità del quadro indiziario posto a base della seconda ordinanza al momento della emissione della prima ordinanza. 4. Le ragioni espresse dalla ordinanza impugnata sono conformi al consolidato orientamento secondo il quale in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione 3 non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza(Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222); come pure al principio secondo il quale, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente(Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291), opponendo il ricorrente a riguardo solo generiche asserzioni. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/04/2023.