Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 1732
CASS
Sentenza 10 maggio 1999

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Massime1

In tema di reati ministeriali, resta ferma l'attribuzione all'ufficio del pubblico ministero della titolarità dell'azione penale e di tutte le previste attività di iniziativa e di partecipazione al procedimento. Non sarebbe quindi conforme alla disciplina legislativa un procedimento per reato ministeriale che si inizi al di fuori della trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero; e parimenti in contrasto con la legge è, "pro parte", l'estensione dell'oggetto di un procedimento, pur ritualmente iniziatosi, a fatti diversi da quelli conosciuti e valutati dal medesimo ufficio. (Nella fattispecie, il Collegio per i reati ministeriali, restituendo alla Procura di Roma gli atti di un procedimento relativamente al quale la Procura avrebbe chiesto l'archiviazione, riteneva di domandare alla Procura medesima l'iscrizione del Ministro nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. in ordine a reato diverso rispetto a quello per cui v'era stata richiesta di archiviazione. Su ricorso della Procura, inteso a far dichiarare abnorme la richiesta del Collegio per i reati ministeriali, la Corte, accogliendo il gravame, affermava il principio di cui alla massima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/1999, n. 1732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1732
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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