Sentenza 30 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cosiddetta frode comunitaria), l'eventuale ignoranza da parte del reo del contenuto della domanda e delle attestazioni effettuate e sottoscritte non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen. in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988, in quanto non si versa in tal caso in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale essendo noto il disvalore sociale della condotta.
Commentario • 1
- 1. Costituzione di parte civile: non è ammissibile nel processo per l'accertamento della responsabilità da reato dell'entehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 maggio 2023 la Corte di appello di Taranto - all'esito del gravame interposto da Ba.Vi. e da Perla Nera Srl - in parziale riforma della sentenza in data 20 gennaio 2022 del Tribunale di Taranto, ha rideterminato in mitius la pena della reclusione inflitta al primo e la sanzione pecuniaria irrogata alla società, e ha confermato nel resto la prima decisione che (per quel che qui rileva): aveva affermato la responsabilità del Ba. per i reati di cui agli artt. 316 - bis cod. pen. e 2621 cod. civ., limitatamente ai bilanci degli anni 2015 e 2016 (rispettivamente capi secondo e quarto della rubrica); aveva applicato alla Perla Nera Srl la sanzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2007, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2929
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 23811/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DI AN IN, nato a [...] il 24 giugno del 1962;
avverso la sentenza della corte d'appello di Messina del 13 febbraio del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Prof. Claudio Faranda, il quale ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'eccezione d'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice dedotta all'odierna udienza e, nel merito, l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 13 febbraio del 2007, la corte d'appello di Messina confermava quella pronunciata dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 29 settembre del 2005, con cui Di ST IN era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, quale responsabile del reato di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2, per avere conseguito indebitamente aiuti comunitari relativi agli anni 1999 e 2000 mediante la falsa dichiarazione nelle domande di premio di zootecnia di avere sottoposto gli animali ai piani di eradicazione previsti dai regolamenti emanati dal Ministero della Sanità, nonché alla restituzione delle somme indebitamente percepite ammontanti, per il 1999, ad Euro 15850,76 e, per il 2000, ad Euro 13552,16. A fondamento della decisione la corte territoriale osservava che il pagamento dei premi era subordinato all'attuazione dei piani di eradicazione e che l'imputato era consapevole della falsità dei dati esposti nelle domande proprio perché non aveva effettuato i piani anzidetti;
che, per i precedenti penali, non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche ed i benefici richiesti. Ricorre per cassazione il Di ST sulla base di due motivi. Con il primo il ricorrente denuncia la violazione della norma incriminatrice nonché della L.R. Sicilia 4 aprile del 1995, n. 28, art. 5, comma 1: assume che si sarebbe limitato a firmare in buona fede un modello prestampato, ove la clausola relativa al risanamento era poco visibile, nella convinzione che il contributo non fosse subordinato ad alcun risanamento sposto che solo a partire dal primo gennaio del 1999 la Regione Siciliana aveva vietato l'erogazione di qualsiasi contributo o premio all'allevatore che non avesse sottoposto i propri animali ai controlli sanitari.
Con il secondo motivo denuncia mancanza ed illogicità della motivazione in merito ai rilievi difensivi dedotti con l'atto d'appello, specialmente con riferimento all'obbligatorietà dei controlli che erano stati imposti solo dal primo gennaio del 1999 ed all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Di conseguenza l'affermazione di responsabilità doveva essere limitata ai soli fatti successivi al primo gennaio del 1999.
All'odierna udienza il difensore ha eccepito l'illegittimità costituzionale della L.R. Sicilia n. 898 del 1986, art. 21 nella parte in cui qualifica come delitto un comportamento illecito punito con la sanzione penale della reclusione per la violazione dell'art.114 Cost., comma 2, art. 116 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..
IN DIRITTO
Il collegio rileva che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
L'eccezione d'illegittimità costituzionale dedotta all'odierna udienza, frutto di una palese svista, è del tutto irrilevante poiché al prevenuto non si è contestata la violazione dell'articolo oggetto dell'eccezione d'illegittimità costituzionale ossia la L.R. Sicilia n. 898 del 1986, art. 21, bensì il delitto di frode comunitaria previsto dalla Legge Statale 23 dicembre 1986, n. 898, art.
2. Il ricorrente ha confuso la norma incriminatrice statale con una regionale che, ancorché eventualmente sussistente, non avrebbe alcuna attinenza con la fattispecie in esame. Quindi il problema della dedotta violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale non si pone.
Ciò premesso, nel merito il ricorrente ripropone una questione che è stata già esaminata dai giudici di merito e, peraltro, è stata già accolta (anche se infondata). Il ricorrente sostiene in sostanza che il reato contestato non sarebbe configurabile perché la corresponsione del contributo non era subordinata ad alcun opera di risanamento, in quanto la L.R. 4 aprile 1995, n. 28, art. 5 solo con decorrenza dal primo gennaio del 1999 aveva vietato l'elargizione di qualsiasi prestito, aiuto o contributo all'allevatore che non avesse sottoposto il bestiame alle opere di risanamento. Di conseguenza a suo avviso solo per le annate 1999 e 2000 poteva ritenersi configurabile il reato contestato. Orbene il prevenuto è stato ritenuto responsabile solo per le annate relative al 1999 e 2000, allorché, come da lui stesso riconosciuto, la stessa legge regionale vietava la concessione di qualsiasi contributo o prestito agli allevatori che non avessero sottoposto i propri animali ai controlli previsti dalla legge. Pertanto la sua tesi, ancorché infondata, è stata già recepita dal tribunale il quale ha ordinato il rimborso solo dei contributi relativi agli anni 1999 e 2000. Invece, anche per le annate precedenti, il reato era configurabile. Invero, la norma regionale richiamata nel ricorso, anche prima del 1999, non escludeva la responsabilità per il reato contestato perché essa operava su un piano diverso nel senso che, per favorire la sottoposizione degli animali ai controlli prescritti, la Regione aveva vietato le erogazioni di qualsiasi prestito o premio, anche diversi da quelli a carico del Fondo europeo, a chi non avesse sottoposto i propri animali ai controlli sanitari. Il contributo a carico del Fondo Europeo per l'Agricoltura era invece corrisposto solo a coloro che avessero effettuato le opere di risanamento indicate dalla normativa comunitaria. Nella fattispecie al prevenuto si è contestato il delitto di frode comunitaria per avere ottenuto contributi dal Fondo Agricolo mediante l'esposizione di dati falsi e non la violazione della norma regionale.
Per quanto concerne la dedotta insussistenza del dolo per avere il prevenuto firmato un modulo senza rendersi conto del suo contenuto per ignoranza della norma penale o perché convinto della non necessità dell'opera di risanamento ai fini della corresponsione del contributo, si osserva che l'elemento psicologico del reato è stato ravvisato nell'imputato, con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata corretta e logica.
Invero, premesso che ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice consapevolezza di esporre dati falsi, non occorrendo alcun artifizio o raggiro, e che nella fattispecie i giudici del merito hanno accertato che solo a decorrere dal 2001 l'imputato aveva sottoposto il proprio allevamento alle opere di eradicazione prescritte dalla normativa comunitaria, si osserva che lo stesso imputato ammette e riconosce che quanto meno dal 1999 i contributi erano subordinati alle opere di risanamento. Orbene, poiché la sua responsabilità è stata affermata solo relativamente alle annate 1999 e 2000, nel momento in cui per tali annate egli affermava ed attestava formalmente nella domanda di avere effettuato le prescritte opere di eradicazione, che in realtà non erano state effettuate, non poteva non essere consapevole di attestare dati falsi, come puntualmente precisato dai giudici del merito. L'eventuale ignoranza del contenuto della domanda e delle attestazioni da lui effettuate e sottoscritte non lo giustifica. L'ignoranza inevitabile della legge, secondo la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, vale soprattutto per chi versa in situazioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzata per coprire omissioni di controlli o atteggiamenti indifferenti o superficiali da parte di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale ovvero per la qualificazione tecnica (imprenditore agricolo o commerciale), sono esigibili particolari comportamenti diretti a conoscere la disciplina normativa che regola l'attività svolta ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio della loro attività. D'altra parte, in un soggetto sano di mente l'ignoranza dell'antigiuridicità del fatto è concepibile solo quando si tratti di reati che,sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale.
La frode comunitaria, al pari della truffa, è un delitto molto diffuso, il cui disvalore sociale è noto a tutti ed è noto soprattutto a quelli che fraudolentemente percepiscono aiuti comunitari.
Dall'inammissibilità, del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008