Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Riguardo alla giurisdizione della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli, che si estende alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, compresa la materia della determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio o di occupazione, l'esistenza di accordi amichevoli sull'indennità, che fa venir meno detta giurisdizione, deve essere dedotta e provata da chi abbia interesse a farla valere - rimanendo confermata altrimenti la giurisdizione di detta Giunta -, nel quadro del principio secondo cui le questioni di giurisdizione sono rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del principio (salvo il coordinamento con il sistema delle impugnazioni), ma l'indagine sul punto va condotta sui fatti e sugli atti ritualmente allegati ed introdotti nel processo, rispettando il contraddittorio e il diritto di difesa assistito da garanzia costituzionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva preso in considerazione un documento prodotto insieme alla comparsa conclusionale, e quindi tardivamente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO NAPOLI 10, in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO MAROTTA, GERARDO MAROTTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, C.I.P.E., in persona del Funzionario delegato ex art. 84 L. 219/81, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro
DE CC DA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ACERO 2\A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, rappresentata e difesa dall'avvocato PISCICELLI GAETANO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 55/97 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 12/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Giorgio SCALA, per delega dell'Avvocato Gerardo MAROTTA, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 14 settembre 1994 la signora ME De IC dichiarò che:
Era comproprietaria di un quinto per la nuda proprietà e titolare dell'usufrutto per l'intero su un immobile sito in AP - Barra, alla via P.Ciccarelli 26, riportato nel NCEU di AP alla partita 36517, fol.12 BAR, p.lla 91 sub. 1;
Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale della città di AP, ex titolo VIII^ della legge n.219 del 1981, l'immobile in questione era stato individuato ed occupato dal sindaco di AP - commissario straordinario di governo, e sottoposto a procedura ablativa affidata in concessione al consorzio AP 10;
Quest'ultimo le aveva offerto la sola indennità di espropriazione che, non accettata, era stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti, tesoreria provinciale di AP, nell'ammontare complessivo di lire 9.868.635, con quietanza n. 972 del 29 giugno 1990;
Con decreto n. 3181 del 17 settembre 1990 l'immobile era stato definitivamente espropriato;
Mai le era stata offerta l'indennità di occupazione, alla quale aveva diritto.
Ciò premesso l'attrice convenne in giudizio davanti alla giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la corte d'appello di AP, il funzionario delegato CIPE per il P.S.E.R. della città di AP, ex art. 84 della L. n. 219 del 1981, nonché il consorzio AP 10, chiedendo che, previa determinazione del valore venale dell'immobile espropriato, fosse stabilita l'indennità di occupazione legittima a lei dovuta, a far tempo dal giorno dell'occupazione e fino al 17 settembre 1990, oltre agli interessi di legge, con condanna dei convenuti in solido, o del soggetto ritenuto obbligato, al relativo pagamento, con vittoria di spese giudiziali. Instaurato il contraddittorio il consorzio AP 10, con la comparsa di costituzione, eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenne comunque l'infondatezza della domanda, adducendo che la legge n. 219 del 1981, che aveva regolato l'espropriazione de qua, non prevedeva il versamento di una indennità di occupazione. Aggiunse che, in ogni caso, la detta indennità si sarebbe dovuta valutare sulla base della indennità di esproprio, offerta in misura pari a lire 9.868.635.
Si costituì anche la presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. La giunta speciale, con sentenza n. 55/97 depositata il 12 giugno 1997, esclusa la legittimazione passiva ad causam della presidenza del Consiglio dei Ministri, condannò il consorzio AP 10 a pagare alla De IC l'indennità di occupazione legittima in misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sull'importo di lire 39.215.000 sulla quota parte di proprietà dell'attrice, con decorrenza dal 9 giugno 1981 fino alla data di pubblicazione del decreto di esproprio 17 settembre 1990, oltre agli interessi legali ulteriori sulla somma così determinata a far tempo dalla data predetta fino a quella dell'effettivo pagamento. Condannò altresì il consorzio al pagamento delle spese giudiziali.
La giunta speciale osservò (per quanto qui rileva):
Che l'immobile - di cui l'attrice era usufruttuaria nonché proprietaria per la quota di un quinto (in forza dei titoli richiamati in sentenza) - era costituito da un'abitazione ubicata al piano terra di un fabbricato in scadenti condizioni statiche e di manutenzione, composta da un vano con servizi della superficie utile totale di 31 mq., oltre ad un soppalco di 15,50 mq. realizzato a metà altezza;
Che il valore venale del cespite, alla stregua degli elementi indicati in sentenza, andava determinato in lire 39.215.000;
Che l'indennità di occupazione poteva essere liquidata in misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul detto importo, per la quota di proprietà dell'attrice, con decorrenza dal momento della perdita del possesso del bene (9 giugno 1981) fino alla data di pubblicazione del decreto di esproprio (17 settembre 1990);
Che sull'indennità di occupazione legittima così determinata erano dovuti gli ulteriori interessi legali fino al momento del deposito di quanto dovuto.
Contro tale sentenza il consorzio AP 10, in persona del legale rappresentante geom. Alberto Schiavo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato con memoria. La signora ME De IC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (funzionario delegato CIPE ex art. 84 L. n. 219 del 1981) resistono con controricorso e la prima ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione il consorzio ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c., degli artt. 80 e seg. L. 14 maggio 1981 n. 219, dell'art. 17 D. Lgs. n. 219 del 1919 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1 e 3, c.p.c., nonché omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Erroneamente la giunta speciale avrebbe ritenuto sussistente la propria giurisdizione sulla domanda de qua.
Come si sarebbe illustrato nel precedente grado di giudizio la fattispecie in esame sarebbe caratterizzata dal fatto che la signora De IC avrebbe accettato - con dichiarazione autenticata l'11 giugno 1984 ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - l'indennità calcolata dall'ente espropriante e comunicata dal medesimo ricorrente, secondo le disposizioni previste dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 e dalle relative ordinanze commissariali di attuazione.
Tale aspetto consentirebbe di escludere la giurisdizione della giunta speciale, che sussiste - a mente dell'art. 17 D.L.Lgt.27 febbraio 1919 n. 219 - "quando tra il proprietario e l'espropriante non siasi amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione". Pertanto verrebbe meno la potestas iudicandi dell'organo speciale quando vi fosse stata (come nella specie) l'accettazione dell'indennità da parte dell'espropriato.
Del pari erroneamente la giunta speciale avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del consorzio AP 10, incorrendo nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Con il controricorso la De IC eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il motivo dedotto dal ricorrente non avrebbe fatto parte del thema decidendum proposto nel primo (ed unico) grado di merito.
Infatti nella comparsa di costituzione il consorzio non avrebbe eccepito il difetto di giurisdizione e neppure lo avrebbe rilevato nel corso del processo e in sede di precisazione delle conclusioni, argomentando in proposito soltanto nella comparsa conclusionale. D'altra parte il documento richiamato in ricorso (dichiarazione 11 giugno 1984 autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15) non risulterebbe esibito e la resistente mai ne avrebbe preso visione. Di qui l'inammissibilità della doglianza sollevata dal consorzio, sia perché non rilevata ed eccepita, sia perché basata su una indagine di fatto costituita dal predetto documento, tra l'altro non esistente agli atti e non acquisibile in sede di legittimità.
Nel merito contesta poi diffusamente l'assunto di controparte, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il ricorso deve essere respinto, dichiarandosi la giurisdizione della giunta speciale per le espropriazioni.
Giova premettere che la giurisdizione ( nei rapporti tra giudice ordinario e P.A., oppure altri ordini giurisdizionali od organi di giurisdizione speciale) si determina sulla base della domanda, avendosi riguardo al c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuata dal giudice stesso con riferimento alla protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 10 giugno 1998, n. 5762, in motivazione;
10 agosto 1996, n. 7410; 18 novembre 1994, n. 9754). La relativa questione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (salvo il coordinamento col sistema delle impugnazioni), ma l'indagine sul punto va condotta sui fatti e sugli atti ritualmente allegati e introdotti nel processo medesimo, rispettando il contraddittorio e il diritto di difesa assistito da garanzia costituzionale (art. 24, comma secondo, Cost.). Nel caso in esame - come risulta dagli atti (di cui questa corte può prendere diretta cognizione essendo dedotto un presunto error in procedendo) e dalla sentenza impugnata - la domanda della De IC rientrava senza dubbio nella competenza giurisdizionale della giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la corte d'appello di AP, in forza del combinato disposto degli artt. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981, degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 e degli artt. 17 e 18 del DLL 27 febbraio 1919,
n. 219, convertito in legge 24 agosto 1921 n. 1290. Invero, per giurisprudenza ormai costante, il menzionato sistema normativo rende applicabili alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980 sia la disciplina sostanziale sia quella processuale riferibili a quel sistema, compresa l'attribuzione della competenza giurisdizionale, in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione, alla detta giunta speciale (v., tra le altre, Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2645;
25 maggio 1995, n. 5804). E la domanda dell'attrice era diretta, per l'appunto, a conseguire la determinazione dell'indennità di occupazione legittima (con le pronunzie accessorie) in riferimento alla procedura espropriativa che, nel quadro delle opere di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981, aveva interessato un immobile di cui ella era comproprietaria per un quinto di nuda proprietà e titolare dell'usufrutto per intero (v. la sentenza impugnata ed il titolo in essa richiamato).
È ben vero che, come pure questa corte ha posto in luce, la giurisdizione della giunta viene meno quando vi siano stati accordi amichevoli sull'indennità e sorga controversia sul l'interpretazione del c.d. patto di concordamento, sussistendo in tal caso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 1^ luglio 1997 n. 5898; 13 luglio 1993, n. 7703). Ma in simili ipotesi elemento determinante ai fini dell'accertamento della giurisdizione è il patto o accordo sull'indennità, la cui esistenza deve essere dedotta e provata da chi ha interesse a farlo valere e quindi, nella specie, dal consorzio AP 10, tanto più che in citazione l'attrice aveva sostenuto di avere ricevuto offerta per la sola indennità di esproprio, la quale, non accettata, - era stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti, così contestando - implicitamente ma chiaramente - l'esistenza di qualsiasi accordo.
Non risulta dagli atti che, nel corso del giudizio svoltosi davanti alla giunta speciale, sia stata ritualmente prodotta la dichiarazione autenticata dell'11 giugno 1984, concernente la preventiva accettazione da parte della De IC dell'indennità calcolata dall'ente espropriante, come si sostiene in ricorso. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal consorzio nel grado di merito non si trova cenno del documento ne' delle eventuali questioni ad esso correlate. Le conclusioni risultano rassegnate nell'udienza del 6 febbraio 1997 e soltanto con la comparsa conclusionale (depositata il 13 marzo 1997) si deduce il difetto di giurisdizione della giunta speciale, invocandosi la dichiarazione della De IC in data 11 giugno 1984, che risulta affoliata nel fascicolo di parte dell'attuale ricorrente, però con visto di deposito del pari datato 13 marzo 1997, cioè contemporaneo al deposito della detta conclusionale, onde la produzione si rivela tardiva. Nella disamina testè condotta trova riscontro l'argomentazione svolta dalla resistente De IC nel controricorso (e nella memoria ex art. 378 c.p.c.) , laddove afferma che il documento de quo mai risulterebbe esibito e mai ella ne avrebbe preso visione. Tale argomentazione non è superabile col rilievo della ricorrente (contenuto nella memoria ex art. 378: v. pag. 2), secondo cui l'esibizione sarebbe stata rituale, senza violazione delle norme sul contraddittorio, "tenuto conto che la trattazione della causa dinanzi alla Giunta speciale avviene sempre in seduta collegiale". A prescindere dal rilievo che anche davanti alla giunta speciale si applicano le regole ordinarie del processo, salve le deroghe espresse, in nessun caso potrebbe considerarsi rituale una produzione effettuata dopo la precisazione delle conclusioni e contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, perché ciò verrebbe ad incidere sul contraddittorio e sul diritto di difesa, che va garantito in ogni stato e grado del procedimento.
Ne deriva che correttamente la giunta speciale non ha preso in esame il documento irritualmente prodotto, del quale infatti non si trova menzione nella sentenza impugnata. Nè esso potrebbe considerarsi acquisito in questa sede di legittimità, poiché non rientra nel novero dei documenti che possono essere depositati per la prima volta nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c, e che (in consonanza con la natura del detto giudizio, tale da non ammettere alcuna forma di istruzione probatoria) sono circoscritti a quelli concernenti la nullità della sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) ed a quelli riguardanti l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso si rivela infondato e deve perciò essere respinto, dichiarandosi la giurisdizione della giunta speciale per le espropriazioni. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione della Giunta speciale per le espropriazioni istituita presso la Corte di appello di AP e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in AP, il 5 novembre 1998, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.