Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 661
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Sentenza 25 gennaio 1999

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L'art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità per illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero, adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima ( nella specie, un direttore centrale ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 661
    Data del deposito : 25 gennaio 1999

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