Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità per illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero, adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima ( nella specie, un direttore centrale ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere -
Dott. ER DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PR TO, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DEGLI EROI 16, presso l'avvocato PIETRO RIGOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ISIDORO RENDA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3034/95 della Pretura di TORINO, depositata il 27/4/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/98 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'avvocato Rigoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato De Figueiredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 settembre 1993 GL TO proponeva opposizione innanzi al Pretore di Torino avverso l'ordinanza-ingiunzione ( decreto n. 107030 ) emessa dal Dirigente Generale del Ministero del Tesoro in data 15 giugno 1993 e notificata in data 23 agosto 1993, con la quale gli era stato ingiunto, quale responsabile solidale ex art. 6 L. 689/81 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della The Dominion Corporation, già Dominion Trust Corporation s.p.a., il pagamento della somma di £. 157.925.295.270 a titolo di sanzione amministrativa, unitamente alla Dominion Trust Corporation s.p.a.:
a) per violazione dell'art. 7, comma 3, d.P.R. n. 148/88 ( omessa comunicazione all'UIC per canalizzazione di operazioni valutarie per £. 70.000.000 ) , commessa in data 3.10.1989;
b) per violazione degli artt. 6 e 12 del citato d.P.R. ( illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero per complessive £. 263.200.492.118 ), commessa in data 23.3.1989 ( rilievo 3 sub a), 23.11.1988 ( rilievo 3 sub b ), 4.10.1988 (rilievo 3 sub d ), 1.2.1989 ( rilievo 3 sub e ), 30.11.1989 ( rilievo 3 sub f ). A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva:
- l'estinzione dell'obbligazione per omessa tempestiva notificazione del verbale di contestazione ai sensi dell'art. 14 L. 689/81;
- violazione del principio di legalità in relazione alle violazioni di cui al rilievo 3 sub b e d, in quanto sanzionate con riferimento al d.P.R. 148/88 entrato in vigore il primo gennaio 1989 e cioè successivamente alla commissione dei fatti;
- violazione del principio di applicazione della legge successiva più favorevole al reo;
- insussistenza degli illeciti di cui al rilievo n. 3 sub a ed e per carenza dell'elemento soggettivo richiesto ex art. 3 L. 689/81, trattandosi di atti commessi da altra persona: GA ER, non soggetto al controllo del ricorrente;
- nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per illeggibilità della firma apposta in calce e per carenza di motivazione;
- avvenuta prescrizione dell'obbligazione pecuniaria ex art. 28 L.689/81 per i fatti commessi prima del 1988;
- infondatezza nel merito delle fattispecie di illecito contestate. Con sentenza depositata in cancelleria il 27 aprile 1995 il pretore adito rigettava il ricorso.
Osservava detto giudice che, contrariamente all'assunto del ricorrente, il verbale di contestazione gli era stato ritualmente e tempestivamente notificato;
che il diritto dell'amministrazione a riscuotere le somme previste quale sanzione non poteva considerarsi prescritto, atteso che la prescrizione era stata interrotta con la notificazione dell'accertamento della trasgressione avvenuta il 18 giugno 1992;
che era destituito di fondamento l'assunto che per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore, il primo aprile 1989, del Testo Unico delle leggi in materia valutaria approvato con il d.P.R. n.148/88, il ricorrente era stato punito in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione dei fatti, trattandosi di previsioni normative contenute nel d.P.R. 29.9.87 n. 454, in vigore dal primo ottobre 1988, aventi identica portata e numerazione ( artt. 6 e 12 del d.P.R. 454/87 ) rispetto a quelle del citato d.P.R. n. 148/88;
che le liberalizzazioni valutarie introdotte con il D.M. 27 aprile 1990 non escludevano la sanzionabilità di comportamenti considerati illeciti dalla disciplina vigente all'epoca della loro commissione, atteso che in materia valutaria, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, non poteva trovare applicazione il principio di cui all'art. 2, comma 2 e 3, c.p. dell'applicazione della norma successiva più favorevole all'incolpato; che la illeggibilità della firma del provvedimento impugnato era irrilevante, atteso che il provvedimento era stato emesso dal Dirigente Generale ex art. 32 d.P.R. n. 148/88, il che rendeva identificabile il soggetto emittente;
che non sussisteva il denunciato difetto di motivazione, atteso che il decreto, emesso dal Dirigente Generale del Ministero del Tesoro, era stato motivato richiamando il parere della Commissione Consultiva, notificato al ricorrente unitamente a detto decreto in data 23 agosto 1993;
che non poteva fondatamente sostenersi l'insussistenza degli illeciti di cui al rilievo n. 3 sub a e d per carenza dell'elemento soggettivo richiesto ex art. 3 L. 689/81, essendo i fatti ivi sanzionati commessi da tale ER GA, atteso che il GL, rivestendo all'epoca dei fatti la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Dominion Trust Corporation s.p.a., rispondeva dei fatti predetti come coobbligato solidale ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. 689/81 per omissione di vigilanza;
che destituita di fondamento era anche la addotta infondatezza nel merito delle fattispecie di illecito contestate.
In particolare non appariva condivisibile la interpretazione fornita dal GL della norma sanzionatoria di cui all'art.
7.3 del d.P.R. n. 148/88 e l'assunto che il rilievo n. 2 non potesse essere ricondotto sotto il disposto di detta norma, dovendosi ravvisare nell'operazione posta in essere dalla Dominion Trust Corporation s.p.a., non una compensazione, ma una delegazione di pagamento. Infatti, anche la mancata comunicazione all'U.I.C. della delegazione di pagamento, intesa a regolare ed estinguere rapporti obbligatori con un residente, violava la norma summenzionata, essendo questa diretta ad assoggettare all'obbligo di comunicazione ogni forma di regolamento negoziale idonea ad estinguere l'obbligazione esistente tra un soggetto residente e un soggetto non residente. Riguardo alle diverse violazioni descritte al rilievo 3 del verbale il giudice a quo osservava infine che le contestazioni mosse dagli agenti verbalizzanti si fondavano su un accurato esame della documentazione raccolta e delle informazioni assunte ed ogni fattispecie di illecito risultava ampiamente provata con copiosa documentazione. Avverso detta sentenza GL TO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero del Tesoro ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre motivi di ricorso, ciascuno articolato in più censure, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 n. 3 c.p.c. ( art. 360 n. 4 ); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c. ); violazione o falsa applicazione della legge ( art. 360 n. 3 c.p.c. ). Secondo il ricorrente il Pretore avrebbe omesso di decidere su numerose domande e precisamente:
a) sulla richiesta avanzata al n. 2 delle conclusioni di dichiarare l'inefficacia del decreto opposto per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagare ex art. 29 n. 4 d.P.R. 31.3.1988 n. 148;
b) sulla richiesta avanzata al n. 4 delle conclusioni di dichiarare l'inefficacia del decreto opposto per sopravvenuta prescrizione ex art. 24 del d.P.R. n. 148/88;
c) sulla richiesta avanzata nella memoria integrativa del 22.11.1994 di declaratoria di nullità del decreto per intervenuta estinzione dell'obbligazione ex art. 31 del d.P.R. n. 148/88, non essendo state rispettate le tassative modalità temporali da questo prescritte per la validità e sussistenza delle contestazioni;
d) sulle richieste avanzate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di revocare il decreto perché basato sulla distorta ed errata interpretazione dei fatti;
di riformare il decreto impugnato almeno nella parte comminatoria della sanzione, riducendo la stessa;
di revocare il decreto opposto in applicazione dell'art. 23, 12 cpv. ( penultimo cpv. ), L. n. 689/81. Il pretore, inoltre, così violando l'art. 132 n. 3 c.p.c., avrebbe omesso di indicare e richiamare nella sentenza le conclusioni della parte ricorrente. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 14 della L. n.689/81 erroneamente il pretore avrebbe ritenuto che il rilievo dell'opponente fosse infondato.
La notificazione del verbale della Guardia di Finanza, per assumere validità di contestazione, doveva rispondere, sotto pena di nullità ex art. 160 c.p.c., a due principi essenziali:
a) essere notificato alla sede legale della Dominion al momento della notifica e, quindi, in Toronto, Stato dell'Ontario, AD (indirizzo noto alla G.di F. );
b) essere notificato al legale rappresentante della Dominion, nella sede della stessa, oppure a persona dallo stesso delegata. Nessuno di questi principi era stato osservato e, pertanto, non vi sarebbe stata notificazione valida nei confronti della Dominion. Inoltre, nulla era stato mai notificato al GL a titolo personale, dato che l'unica notifica del verbale di accertamento da lui ricevuta gli era stata fatta nella qualità di Presidente della Dominion.
La mancanza di una valida notifica nei confronti dei soggetti interessati comportava la violazione dell'art. 14, ultimo comma, della L. n. 689/81, per cui il pretore avrebbe dovuto dichiarare estinta ai sensi dell'art. 29, quarto comma, del d.P.R. n. 148/1988 l'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni in questione.
Per quanto riguarda i rilievi indicati nel parere della Commissione Ministeriale come 3b - 3d vi sarebbe stata violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. n. 689/81, riferendosi questi a fatti avvenuti nel 1988 e, quindi, prima della entrata in vigore della norma la cui violazione era stata contestata, dato che il d.P.R. n. 148/88, sebbene promulgato il 31 marzo 1988, era entrato in vigore il primo gennaio 1989.
Per quanto riguarda le operazioni contestate sub 3a e 3e del verbale di accertamento la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 3 della L. n. 689/81, relativo all'elemento soggettivo, atteso che dette operazioni erano state poste in essere, non dal ricorrente, ma con ampia autonomia dal dirigente, direttore centrale, ER GA. Conseguentemente eventuali responsabilità sarebbero da addebitarsi al GA o, comunque, in subordine al suo naturale controllore:
l'amministratore delegato alla amministrazione, gestione e supervisione delle attività finanziarie Mario Fontana. Deduce ancora il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'escludere la prescrizione ex artt. 28 l.689/81 e 24 d.P.R. n.148/88, atteso che, non essendovi stata valida notifica del verbale di contestazione, questo non poteva avere l'effetto di interrompere la prescrizione.
Erroneamente, infine, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione del decreto opposto, il mero richiamo del Ministero del Tesoro, senza alcuna indagine critica, alle risultanze del verbale ispettivo.
Preliminarmente il controricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato notificato al ricorrente in data 23 maggio 1997 e, quindi, oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, verificatasi il 20 giugno 1996, essendo stato il ricorso notificato al resistente in data 31 maggio 1996.
Quanto alle censure di omessa pronuncia di cui al primo motivo di ricorso il collegio osserva.
Il ricorrente lamenta che il giudice a quo abbia omesso di pronunciare sulle richieste di declaratoria di inefficacia del decreto opposto: a) per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagare ex art. 29, comma 4, del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148; b) per sopravvenuta prescrizione ex art. 24 dello stesso d.P.R.. La prima delle norme summenzionate dispone che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 14 novembre 1981, n. 689; la seconda dispone che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Il pretore ha preso in considerazione sia l'una che l'altra domanda. Il pretore ha esaminato la domanda di cui alla lett. a) al punto 1) della motivazione, pervenendo alla conclusione, attraverso una ineccepibile ed adeguata valutazione delle circostanze di fatto, che il verbale di contestazione fu notificato al GL entro il termine di novanta giorni dall'accertamento delle violazioni, come prescritto dall'art. 14 della L. 689/81; ha esaminato la domanda di cui alla lett. b) al punto 2) della motivazione, osservando che il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui viene commessa la violazione, non era integralmente decorso neppure per le violazioni commesse nel 1988, in quanto la prescrizione era stata interrotta con la notifica in data 18 giugno 1992 del verbale di accertamento delle trasgressioni. Per quanto riguarda la richiesta di declaratoria di nullità del decreto per intervenuta estinzione dell'obbligazione ex art. 31 del d.P.R. n. 148/88 per non essere state rispettate le modalità temporali da questo prescritte per la validità e sussistenza delle contestazioni, il collegio osserva.
È vero che il pretore non ha preso in considerazione la richiesta, ma è anche vero che non aveva alcun obbligo di esaminarla. Tale domanda non è stata proposta con l'atto introduttivo del giudizio, ma nella memoria integrativa datata 22.11.1994, depositata all'udienza del 23.11.1994.
In tale udienza, come risulta dall'esame dei verbali di udienza, il Ministero del Tesoro non è comparso, ne' è più comparso nelle udienze successive.
Trattasi di domanda nuova in ordine alla quale non è stato accettato il contraddittorio e, pertanto, improponibile ( cfr. in tal senso cass. n. 3883/92, che con riferimento al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ha affermato il principio che il privato non può modificare l'originaria domanda di opposizione, se non nei limiti di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., ne' introdurre domanda nuova, su cui non vi sia stata accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ).
Inoltre, il GL alla udienza del 6.4.1995 ha precisato le proprie conclusioni, richiamandosi "ai motivi ed alle conclusioni già espresse in ricorso", ignorando la domanda in parola, introdotta con la memoria del 22.11.1994.
Tale domanda, pertanto, devesi ritenere rinunciata, atteso che la omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio, implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta (cfr. in tal senso cass. n. 4111/96). Infondata è anche la censura di omessa pronuncia sulla domanda di revoca del decreto perché basato sulla distorta ed errata interpretazione dei fatti, avendo il pretore esaminato le contestazioni di merito al punto 9) della motivazione. Detto giudice ha esaminato i fatti addebitati al GL ed ha ritenuto attraverso ineccepibili argomentazioni che integrassero le violazioni a lui contestate;
inoltre ha indicato le prove esistenti a carico dello stesso, pervenendo attraverso un accurato esame delle stesse alla convinzione della responsabilità del predetto per le violazioni in parola.
Per quanto riguarda le domande su indicate non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia, ne' la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 3, cod. proc. civ. per la omessa indicazione delle conclusioni del GL, essendo state queste riportate dal giudice nella motivazione della sentenza Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato, ancora, la omessa pronuncia sulla richiesta di riforma del decreto opposto per quanto riguarda l'entità della sanzione, di cui chiedeva la riduzione. Tale domanda dal giudice a quo non è stata minimamente esaminata, per cui devesi ritenere sussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia. Infondate, invece, sono tutte le ulteriori censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata.
Infondata è la censura con la quale il ricorrente deduce la invalidità della notifica del verbale di contestazione. Rettamente si osserva nella sentenza impugnata che il GL ebbe a ricevere la notifica del verbale di accertamento e di contestazione delle violazioni a lui addebitate a titolo personale e non, come da lui sostenuto, quale rappresentante della Dominion Trust Corporation s.p.a., dato che questa all'epoca della notifica, avvenuta il 18.6.1992, era già stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino n. 563/91 del 16.12.1991 ed il GL, in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, aveva perduto qualsiasi potere rappresentativo della stessa. Nè è rilevante il fatto che contro la sentenza dichiarativa di fallimento fosse pendente giudizio di opposizione, atteso che detta sentenza è immediatamente esecutiva ( cfr. art. 16 legge fall. ) e determina, quindi, l'immediato subentro al fallito degli organi fallimentari, il che porta anche ad escludere che il verbale di accertamento e di contestazione dovesse essere notificato presso la sede all'estero della società dichiarata fallita. Infondata è anche la censura con la quale si denuncia la violazione del principio di legalità con riferimento ai fatti verificatisi nel 1988. Non è affatto vero che tali fatti siano stati ritenuti illeciti e, quindi, sanzionati in virtù di disposizioni di legge entrate in vigore dopo la loro commissione.
Come posto in evidenza dal pretore al punto 3) della motivazione i fatti in questione configurano l'illecito di costituzione arbitraria ed illegittima di disponibilità estera già punito dalle previsioni normative contenute nel d.P.R. 29 settembre 1987 n. 454, in vigore dal primo ottobre 1988 ( e quindi prima della commissione dei fatti in parola ), aventi identica portata e numerazione rispetto a quelle del d.P.R. n. 148/88 ( infatti gli artt. 6 e 12 del d.P.R. n. 454/87 hanno una formulazione identica a quella degli art. 6 e 12 del d.P.R. n. 148/88, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme di legge in materia valutaria ).
Pertanto, le norme successive non hanno attribuito natura di illecito valutario a comportamenti in precedenza ritenuti leciti, ma ne hanno confermato la illiceità, senza minimamente modificare le fattispecie integranti illecito valutario e le sanzioni irrogabili in relazione alle stesse.
In siffatta situazione, come giustamente osservato dal pretore, non si può fondatamente sostenere, solo perché nella contestazione è stata indicata una disposizione successiva non avente carattere innovativo, ma solo riproduttivo della precedente ( in quanto inclusa in un testo unico ), che il ricorrente sia stato punito in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione dei fatti. Infondata è, altresì, la censura con la quale si denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/81 con riferimento alle operazioni contestate ai punti 3a e 3d del verbale di accertamento, atteso che dette operazioni non erano state poste in essere dal GL, ma erano state poste in essere con ampia autonomia dal direttore centrale: ER GA, soggetto al controllo dell'amministratore delegato alla amministrazione, gestione e supervisione delle attività finanziarie: Mario Fontana. La censura è in parte inammissibile.
Dalla sentenza impugnata non risulta minimamente che GA ER fosse soggetto al controllo dell'amministratore delegato alla amministrazione, gestione e supervisione delle attività finanziarie:
Mario Fontana.
Pertanto, non può attribuirsi alcun rilievo a tale situazione di fatto non accertata dal giudice di merito e che non può essere accertata in sede di legittimità.
La censura in esame è, comunque, infondata.
Si afferma nella sentenza impugnata che il GL rivestiva all'epoca dei fatti la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Dominion Trust Corporation s.p.a., carica che gli imponeva il dovere di controllare l'operato dei propri collaboratori, e che, pertanto, risponde dei fatti in questione come coobbligato solidale ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 689/81 per omissione di vigilanza;
che tale obbligo di vigilanza doveva considerarsi sussistente anche a seguito del riassetto dei compiti e delle deleghe di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione con delibera del 25.3.1989;
che dalla lettura complessiva del verbale del Consiglio di Amministrazione emergeva che il GL, nella sua conservata veste di presidente, manteneva, comunque, una posizione di supremazia rispetto agli altri membri e che, in particolare, gli veniva affidata la gestione del settore delle partecipazioni bancarie;
che tali rilievi erano si per sè, decisivi circa gli obblighi di vigilanza imposti al ricorrente e che nella specie tali obblighi erano stati violati;
che il GL non aveva fornito la prova liberatoria, su di lui incombente, di non aver potuto impedire i fatti contestati;
che tale prova non poteva ritenersi raggiunta con la semplice considerazione che gli atti sanzionati erano stati frutto di operazioni sottoscritte da GA ER, in quanto la semplice apposizione di una firma nulla dice circa le modalità decisionali sottese all'atto;
che, quand'anche si volesse diversamente interpretare il contenuto del verbale del Consiglio, non si potrebbe pervenire a conclusioni differenti, atteso che l'obbligo di controllo e vigilanza imposto agli amministratori, ed ancor più al Presidente del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione della società, discende direttamente dalla legge e precisamente dall'art. 2392, commi 2 e 3, cod. civ.., per cui la responsabilità del GL non potrebbe essere vanificata dalla lex privata (nella specie, delibera del consiglio),che può soltanto influire o sull'assetto di interessi delle parti o, a certe condizioni, sull'efficacia rispetto a terzi di atti privatistici compiuti in nome e per conto della società.
La motivazione summenzionata, oltre che adeguata,appare immune dal vizio di violazione di legge denunciato.
Infatti, l'art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dalla espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nella ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Infondata è, infine, la censura con la quale il ricorrente lamenta che il pretore abbia ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione del decreto opposto, il mero richiamo del Ministero del Tesoro alle risultanze del verbale ispettivo.
Il pretore ha evidenziato che il decreto emesso dal dirigente generale del Ministero del Tesoro è motivato richiamando il parere della Commissione Consultiva, notificato al ricorrente unitamente al decreto stesso in data 23 agosto 1993.
In siffatta situazione - come più volte affermato da questa corte (vedi tra le molte cass. n. 6142/85; n. 4305/97 ) - la motivazione per relationem è legittima, atteso che il richiamo nel decreto di un atto, conosciuto dal ricorrente, lo ha messo in condizione di conoscere le ragioni del provvedimento e di poter approntare le proprie difese.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla censura di omesso esame della richiesta di riduzione della sanzione di cui al primo motivo, mentre deve essere rigettato per quanto riguarda tutte le altre censure di cui al primo ed agli atri motivi di ricorso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Pretura Circondariale di Torino, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto della dichiarazione di inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo in relazione alla censura di omesso esame della richiesta di riduzione della sanzione. Rigetta per il resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Pretura Circondariale di Torino, in persona di altro magistrato. Dichiara inammissibile il controricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 25/1/1999.