Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
La estinzione d'ufficio ai sensi dell'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 non può riguardare gli accessori (interessi e rivalutazione )inerenti ai ratei arretrati dovuti a titolo di integrazione al minimo, in quanto questione non regolata dalla norma suddetta, che riguarda la cosiddetta cristallizzazione (tramite il rinvio all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662). La declaratoria di estinzione d'ufficio riguarda invece le controversie aventi ad oggetto gli accessori del credito pensionistico dovuto per cristallizzazione, questione che viene regolata dal primo comma del citato art. 36 della legge 448/98 ( attribuzione del cinque per cento dell'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, mentre per gli anni successivi e sulle somme ancora da rimborsare, spettano gli interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5707 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Pietro Cuoco - Consigliere
" Vincenzo Castiglione "
" De Biase Arcangelo "
" Pasquale Picone " rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI CO TI, elettivamente domiciliata in Roma, via Bruxelles, n. 20, presso l'avv. Giovanni Patrizi, che, unitamente all'avv. Enrico Dante, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati, Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n'12596 in data 26 settembre 1995 (R.G. 67162/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Michele Di Lullo per delega dell'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento nei limiti della prescrizione decennale della domanda di TI Di RC, diretta al riconoscimento nei confronti dell'Istituto del diritto all'integrazione al minimo anche sulla seconda pensione ed alla conservazione dell'importo integrato, fino al riassorbimento nei futuri aumenti, successivamente al settembre 1983, ha riformato la sentenza impugnata nella parte concernente gli interessi legali spettanti all'assicurata. Ha disposto il Tribunale che erano dovuti dall'Inps gli interessi legali sulle differenze dei ratei di pensione da corrispondere fino al 30 settembre 1983 con decorrenza dal centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo (11 settembre 1989); che, invece, sulle differenze spettanti dopo il 30 settembre 1983, gli interessi legali decorrevano dal centoventunesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994. Il Tribunale ha giustificato la riforma parziale della sentenza impugnata con la motivazione che, per gli importi dovuti fino al settembre 1983, le condizioni di responsabilità dell'ente, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, si erano realizzate con la presentazione della domanda amministrativa ed il decorso del termine di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, mentre, per gli importi inerenti al periodo successivo, le stesse condizioni non erano configurabili anteriormente all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 240 del 1994, prima della quale l'Inps non era tenuto all'adempimento.
TI Di RC ha domandato la cassazione della sentenza con ricorso articolato in due motivi.
L'Inps si è costituito con il deposito della sola procura speciale. Alla camera di consiglio dell'1 1 gennaio 1999 ha fatto seguito in sede di riconvocazione- quella del 23 marzo 1999.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma terzo, d.P.R. 30 aprile 1970, n.639, perché il Tribunale ha determinato la decorrenza degli interessi sui crediti maturati fino al 30 settembre 1983 con riferimento alla domanda di integrazione al minimo, senza valutare che in realtà si trattava semplicemente di ratei pagati in misura inferiore al dovuto dall'ente tenuto alla prestazione pensionistica.
2. Il secondo motivo di ricorso, con riguardo alle differenze dei ratei di pensione successive al 30 settembre 1983, denunzia la violazione dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sotto il profilo che la decorrenza degli interessi legali non può dipendere dalla configurabilità di una colpa nel ritardo dei pagamenti dovuti dall'istituto previdenziale.
3. L'esame degli esposti motivi deve essere preceduto da una riflessione sulla portata della previsione dell'estinzione d'ufficio del giudizio sancita dall'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Tale norma (che ha sostituito quella - di con tenuto analogo - dettata dall'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996) recita testualmente: "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 commi 181 e 182, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto." Prevede, cioè, un'estinzione subordinata alla duplice condizione della pendenza del giudizio alla data del 1^ gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 ai sensi dell'art. 83 della medesima) e della sua inerenza alle "questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1898, n. 862". Pacifica essendo, nel caso in esame, la condizione (o requisito) di carattere temporale, si pone quindi il problema se le questioni poste dai due motivi di ricorso rientrino fra le questioni cui si riferisce la previsione legislativa di estinzione sopra trascritta. La soluzione è negativa per il primo motivo e positiva per il secondo.
La declaratoria di estinzione interessa, infatti, le controversie il cui oggetto sia costituito dalla determinazione degli accessori del credito (interessi e rivalutazione sui ratei arretrati): in tal caso la questione trova specifica soluzione nella disciplina dettata dal comma 182 della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 36, primo comma della legge n. 448 del 1998 (attribuzione dei cinque per cento dell'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995; per gli anni successivi e sulle somme ancora da rimborsare, interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente). Ma, evidentemente, l'estinzione di ufficio non può riguardare le controversie il cui oggetto sia costituito dalla determinazione degli accessori del credito (interessi e rivalutazione) inerente ai ratei arretrati dovuti a titolo di integrazione al minimo, in quanto questione esultante da quelle concernenti la ed. cristallizzazione e, quindi, estranea al novero della questione di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996. 4. Esaminato, quindi nel merito, il primo motivo del ricorso deve essere giudicato non fondato sulla base del consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza della Corte.
Infatti, la risoluzione della questione posta dalla ricorrente discende dal principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Corte con la sentenza 24 febbraio 1997, n. 1691 nel modo seguente:
"Nel regime precedente all'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n. 438, non applicabile ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione, la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n.639 - come autenticamente interpretato dall'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, conv. con modificazioni dalla l. 1 giugno 1991 n. 166, che ha inciso esclusivamente sulla natura del termine decennale in questione e sugli effetti del suo inutile decorso, lasciando per il resto del tutto immutati gli altri elementi della fattispecie disciplinata dall'art. 47 cit. e quindi anche la decorrenza del suddetto termine - deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico."
Si tratta di un orientamento che è stato fatto proprio dalla successiva giurisprudenza della sezione Lavoro (Cass. 9 agosto 1997, n. 7426) e sulla base del quale deve essere confermata la pronuncia di merito che ha fatto decorrere, in applicazione delle regole introdotte nell'ordinamento dalla sentenza costituzionale n. 156 del 1991, gli interessi legali dal centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda di integrazione, domanda necessaria per rendere esigibile - alla scadenza del termine, in difetto di provvedimento tempestivo dell'ente - il diritto autonomo all'integrazione al minimo della pensione.
5. In ordine alla controversia investita dal secondo motivo di ricorso, invece, deve procedersi di ufficio alla declaratoria di estinzione del giudizio, siccome avente ad oggetto gli accessori del credito inerente alla cd. "cristallizzazione".
6. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti ai sensi dell'art. 36, comma 5, l. n. 448 del 1998 e dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara estinto il giudizio in ordine alla controversia inerente al secondo motivo dello stesso ricorso;
dichiara compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999