Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5707
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Sentenza 10 giugno 1999

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La estinzione d'ufficio ai sensi dell'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 non può riguardare gli accessori (interessi e rivalutazione )inerenti ai ratei arretrati dovuti a titolo di integrazione al minimo, in quanto questione non regolata dalla norma suddetta, che riguarda la cosiddetta cristallizzazione (tramite il rinvio all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662). La declaratoria di estinzione d'ufficio riguarda invece le controversie aventi ad oggetto gli accessori del credito pensionistico dovuto per cristallizzazione, questione che viene regolata dal primo comma del citato art. 36 della legge 448/98 ( attribuzione del cinque per cento dell'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, mentre per gli anni successivi e sulle somme ancora da rimborsare, spettano gli interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5707
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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