Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
La minaccia subita dal testimone, vittima di violenza sessuale, al fine di evitarne la deposizione o di indurlo a deporre il falso può essere attuata anche implicitamente e consistere in condizionamenti economici o nella paura di essere allontanato dal nucleo familiare. (Nella specie, la minore, vittima dell'abuso sessuale paterno, era stata condizionata sia da promesse di regali o di altre utilità, sia in quanto le era stato fatto credere che il padre potesse essere condannato a morte o, comunque, potesse suicidarsi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2011, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 01/12/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2580
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 39926/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.C. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 6 luglio del 2010;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. Gaeta Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 6 luglio del 2010 confermava quella pronunciata ili0 luglio del 2009 dal tribunale della medesima città, con cui F.C. , riconosciuta la diminuente del vizio parziale di mente, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile di abuso sessuale in danno della figlia minore degli anni XX, oltre alle pene accessorie previste dalla legge ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
Secondo la ricostruzione - fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il (omesso) , F.F. , all'epoca di anni
XXXXXXX, a seguito di un litigio con la sorella, per il timore di essere sgridata dai genitori si recò presso l'abitazione di una compagna di classe. Dopo il pranzo la madre dell'amica tale C.A.M. , fece presente alla F. che non poteva ospitarla oltre. La ragazza piangendo le riferì che non voleva tornare presso la casa paterna perché il padre abusava sessualmente di lei. A quel, punto la C. segnalò il fatto ai carabinieri, ai quali la ragazza riferì che il padre prima aveva iniziato a toccarla nelle parti intime e successivamente progressivamente aveva preteso rapporti completi soprattutto anali. Mentre la ragazza si trovava in caserma sopraggiunse la madre S..P. per denunciarne la scomparsa. Anche alla madre la F. ribadì quanto poco prima riferito ai carabinieri. Avuto contezza degli abusi, la P. sporse denuncia- querela contro il marito. La minore, accompagnata immediatamente in ospedale,risultò essere stata deflorata.
La vittima ribadì i fatti esposti ai carabinieri anche davanti al pubblico ministero.
Successivamente la minore confidò alle assistenti sociali che alcuni parenti la stavano convincendo a ritrattare l'accusa per evitare che il padre fosse condannato a morte o potesse suicidarsi. A seguito delle interferenze dei familiari venne disposto l'allontanamento di F. dalla casa familiare e l'inserimento in una comunità d'accoglienza. Durante la permanenza nella comunità la ragazza manifestò segni di incontinenza fecale. Al dottore T.F. , direttore della Comunità, la F. confidò che quel disturbo dipendeva dal fatto che il padre da lei aveva frequentemente preteso rapporti anali.
Instauratosi il procedimento penale, il prevenuto ha negato gli addebiti.
La parte offesa al dibattimento ha ritratto le originarie dichiarazioni.
Il tribunale prima e la Corte successivamente, nonostante la ritrattazione, hanno affermato la responsabilità del prevenuto, utilizzando ai fini della decisione sia le dichiarazioni rese dalla vittima nella fase delle indagini preliminari a norma dell'art. 500, comma 4, ancorché successivamente ritrattate, sia le testimonianze delle persone che avevano ricevuto le confidenze della parte lesa. La prova dei condizionamenti è stata dai giudici del merito desunta dalle testimonianze rese dalle persone con le quali la minore si era confidata. Secondo i giudici del merito da tali testimonianze indirette era emerso che alcuni parenti,promettendole dei regali, avevano indotto la minore a ritrattare l'accusa e che la stessa parte lesa, accompagnata da un parente, era entrata in carcere a trovare il padre.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) La violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, per avere il tribunale prima e la Corte dopo utilizzato le originarie dichiarazioni della parte lesa nonostante che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, i quali sono stati ritenuti sussistenti sulla base di dati meramente congetturali inidonei a fornire la prova richiesta dalla norma citata per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari in deroga al principio di formazione della prova nel dibattimento;
2) la violazione dei criteri di valutazione degli indizi nonché mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle originarie accuse della parte offesa, le quali contenevano numerose contraddizioni ed inverosimiglianze nonché in ordine alla ritenuta aprioristica affidabilità delle testimonianze de relato che accreditavano l'assunto della vittima mentre si erano ritenute inaffidabili le testimonianze che accreditavano la tesi del prevenuto.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Con riferimento al primo, si rileva che, a norma del comma quarto dell'art. 500 c.p.p., le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento ed utilizzate a fini probatori allorché "anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso". Secondo l'orientamento di questa Corte, non è necessario che la condotta illecita prevista dalla norma ossia gli atti di intimidazione o la promessa di denaro provenga direttamente dall'imputato (Cass 22 settembre 2004 ,Camozza), potendo provenire anche da soggetti diversi.
Inoltre in materia sessuale, specialmente nell'ipotesi di abuso in danno di minori nell'ambito della famiglia, le minacce possono essere anche implicite e possono essere costituite pure da condizionamenti economici o dalla paura di essere allontanata dalla famiglia. Nella fattispecie la minore è stata condizionata sia da promesse di regali o altre utilità , sia perché le era stato fatto credere che il padre potesse essere condannato a morte o comunque potesse suicidarsi.
La prova dei condizionamenti,contrariamente all'assunto del ricorrente, non si fonda su mere congetture o sospetti ma sulle testimonianze delle persone che avevano ricevuto le confidenze della ragazza proprio in ordine agli anzidetti condizionamenti. Con riferimento al secondo motivo, si osserva che il ricorrente sotto l'apparente deduzione di un vizio di legittimità in realtà censura l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, i quali con motivazione adeguata hanno indicato le ragioni per le quali le originarie accuse della parte lesa erano attendibili,avuto riguardo alle modalità dello svelamento dei fatti ed alla presenza di segni di abuso.
Inoltre legittimamente ai fini probatori si è tenuto conto delle numerose testimonianze indirette. Invero, secondo l'orientamento di questa Corte (cfr per tutte Cass n2010 del 2008),in tema di testimonianza indiretta, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste "de relato" e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anziché le seconde, in quanto, da un lato, l'art. 195 c.p.p., non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00 , in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012