Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
In tema d'affidamento in prova al servizio sociale, la presa in considerazione, ai fini della valutazione dell'esito della prova, di fatti successivi posti in essere dal condannato, specie ove non costituenti reato, non può prescindere dalla dimostrazione della volontarietà dei medesimi e dalla concreta loro incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di revoca della misura adottato per la sola sopravvenienza di un breve periodo di latitanza per altro titolo, senza che si fosse accertata, oltre alla volontarietà della condotta, l'esistenza in concreto dei perduranti affermati collegamenti criminali).
Commentario • 1
- 1. Non basta una condanna non definitiva per negare l’esito positivo dell’affidamento in prova (Cass. Pen. n. 41554/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2026
1. Il principio affermato Con la sentenza n. 41554 del 2025, la Corte di cassazione afferma un principio di particolare densità costituzionale: la presunzione di innocenza opera come limite esterno e sostanziale al giudizio del Tribunale di sorveglianza, impedendo che l'esito negativo dell'affidamento in prova possa essere fondato su una condanna non definitiva o su responsabilità soltanto presunte o indirette. La decisione chiarisce, con nettezza, che la fase dell'esecuzione penale non costituisce una “zona franca” dalle garanzie fondamentali, né può legittimare forme attenuate o surrettizie di anticipazione del giudizio di colpevolezza. 2. Presunzione di innocenza e fase esecutiva: un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2009, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 5
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 23024/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE VI nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata in data 14.2.2008 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere DI TOMASSI Maria Stefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, valutando all'esito del suo esaurimento il periodo di affidamento in prova concesso (dal 16.3.2007 al 18.4.2007) a BE VI, revocava ex tunc la misura e dichiarava non estinta la pena di un mese e due giorni di reclusione ad essa corrispondente. A ragione osservava che appena due mesi dopo l'esecuzione della misura il BE si era reso latitante sottraendosi alla esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria per una pena di 12 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione (afferente condanna per un reato precedentemente commesso), tanto che non era stato possibile effettuare le notifiche per l'udienza di sorveglianza presso il suo domicilio, risultando irreperibile e vane le sue ricerche.
La latitanza implicava poi collegamenti criminali che dimostravano l'esito infausto della prova.
Propone ricorso per cassazione il EL, nel frattempo arrestato, con atto 22.4.2008 e chiede l'annullamento della ordinanza. Premette che la stessa non gli era stata mai notificata, in quanto "sarebbe stata ricevuta dalla propria moglie" e denunzia:
1. violazione dell'art. 159 c.p.p. e nullità della citazione per l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, sostenendo l'illegittimità del decreto d'irreperibilità, non preceduto da alcun tentativo di notificazione al domicilio del ricorrente e sostenuto solamente da un verbale di vane ricerche (del 17.1.2008) effettuate in realtà in diverso ambito, all'atto della esecuzione di un ordine di carcerazione, e soltanto presso l'abitazione del EL, dove erano presenti moglie e figlie del EL che non avevano rifiutato la notificazione degli atti a lui indirizzati, ne' il EL risultava latitante per il procedimento in esame;
2. violazione dell'art. 47 ord. pen., commi 11 e art. 12 ord. pen., lamentando che si era considerata ai fini della valutazione del periodo di prova una condotta, l'asserita latitanza, successiva di due mesi al suo esaurimento, che non integrava violazione di alcuno degli obblighi a lui imposti, che non costituiva un delitto ne' era in connessione logica con la condotta antecedente (i reati cui si riferiva l'ordine di carcerazione risalivano a molti anni prima) e della quale non risultava dimostrata la volontarietà, giacché il AR non s'era affatto dato alla fuga, ma s'era semplicemente allontanato dalla sua residenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare infondato giacché il decreto di irreperibilità risulta ritualmente emesso all'esito di ricerche sufficientemente esaustive e correttamente non s'era proceduto alla notificazione dell'avviso di fissazione del procedimento a mani degli abitanti la casa da dove il ricorrente risultava essersi allontanato non essendo stato colà da lui eletto domicilio. Le notifiche risultavano inoltre perfezionate prima che dal carcere il ricorrente inviasse nomina di difensore di fiducia. Fondato è invece il secondo motivo.
Secondo principi consolidati (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola) al termine dell'esperimento della prova il Tribunale di sorveglianza non deve limitarsi a riscontrare il formale ossequio del condannato alle prescrizioni impartitegli e ben può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale seriamente sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura, valutando anche fatti e comportamenti che, "pur non riconducibili storicamente nel perimetro temporale della prova, si palesino tuttavia, avuto riguardo alla loro qualità e gravità, significativi e in grado di illuminare retrospettivamente il processo rieducativo del condannato ai fini del reinserimento sociale e della auspicata prognosi di non recidivanza". Quando tuttavia considera fatti successivi, non coperti da giudicato di condanna, occorre che di tali fatti valuti incidentalmente ed autonomamente sia la attribuibilità al condannato sia la concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale. E tali principi valgono, a maggior ragione, quando il fatto successivo non costituisce reato e non è suscettibile perciò di delibazione principale.
Ora la latitanza costituisce un dato obiettivo che consente di presumere ai fini strettamente processuali, la volontaria sottrazione ad un provvedimento restrittivo, ma non è di per sè un delitto ne' un illecito d'altro genere. I reati cui si riferiva l'ordine di carcerazione al quale il ricorrente si presume si fosse sottratto erano d'altra parte pacificamente precedenti alla espiazione di pena mediante affidamento in prova al servizio sociale di cui si discute Sicché erroneamente il Tribunale ha fatto discendere, alla stregua di un presunzione di secondo grado, dalla sola esistenza di un breve successivo periodo di "latitanza" del ricorrente per altro titolo (o meglio, dalla sola mancata tempestiva esecuzione di altro titolo di carcerazione) l'ipotesi di perduranti collegamenti criminali;
giacché occorreva al contrario positivamente verificare, al fine di far rifluire quel comportamento sul periodo di prova, l'esistenza sia della volontarietà sia, soprattutto, dei perduranti collegamenti criminali, apoditticamente affermati.
Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009