Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima la valutazione negativa dell'esito della misura fondata sulla commissione, da parte del condannato, di reati dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla fine della prova.
Commentario • 1
- 1. Non basta una condanna non definitiva per negare l’esito positivo dell’affidamento in prova (Cass. Pen. n. 41554/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2026
1. Il principio affermato Con la sentenza n. 41554 del 2025, la Corte di cassazione afferma un principio di particolare densità costituzionale: la presunzione di innocenza opera come limite esterno e sostanziale al giudizio del Tribunale di sorveglianza, impedendo che l'esito negativo dell'affidamento in prova possa essere fondato su una condanna non definitiva o su responsabilità soltanto presunte o indirette. La decisione chiarisce, con nettezza, che la fase dell'esecuzione penale non costituisce una “zona franca” dalle garanzie fondamentali, né può legittimare forme attenuate o surrettizie di anticipazione del giudizio di colpevolezza. 2. Presunzione di innocenza e fase esecutiva: un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 27788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27788 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1805
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 003100/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE EN SC, N. IL 09/09/1974;
avverso ORDINANZA del 08/10/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. VIGLIETTA G., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza dell'8.10.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava non estinta la pena detentiva inflitta a De ME SC a seguito dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto dopo l'esperimento della prova il condannato aveva commesso gravi reati;
che il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché viziata da mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, sull'assunto che la commissione di reati avvenuta dopo il decorso di un rilevante intervallo cronologico dalla fine della prova non poteva giustificare la valutazione negativa dell'esito della prova;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata: a tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento di esso con le modalità' di espletamento dell'esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale (Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2002, Martola, rv. 220877);
che, pur avendo richiamato la predetta sentenza, il tribunale di sorveglianza, non si è attenuto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, per la ragione che la valutazione negativa dell'esito della prova non ha tratto base giustificativa da una esauriente e ponderata motivazione avente ad oggetto la durata dell'esperimento, la gravità dei reati e il tempo trascorso dalla cessazione della misura alternativa e, in ultima analisi, dall'effettiva incidenza sul processo rieducativi;
che, pertanto, conformemente alle conclusioni formulate dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008