Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando quindi (in caso di mancata definitiva condanna, per fatti costituenti reato) una autonoma delibazione della loro rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 26332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26332 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1835
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003564/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CARBONE GIUSEPPE, N. IL 19/12/1979;
avverso ORDINANZA dal 13/11/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava non interamente estinta la pena risultante dal provvedimento di cumulo adottato nei confronti del Carbone dal p.m. di Lucera il 22.6.2005, determinando quella residua da espiare, in un mese di reclusione.
Osservava al riguardo il tribunale che la misura dell'affidamento in prova a costui concesso, aveva avuto termine anticipatamente, dopo la sospensione avvenuta il 3.8.2006, per concessione dell'indulto in data 5.9.2006; ma una successiva informativa dei Carabinieri segnalava che il Carbone, il 30.9.2006, era stato arrestato nella flagranza dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e detenzione illegale di un'accetta.
Tale violenta condotta, tenuta poco dopo la cessazione della misura alternativa, dimostrava da parte del Carbone che la stessa era stata solo un pretesto per evitare il carcere;
e quindi la pena espiata non poteva dichiararsi interamente estinta, pur dandosi atto che, durante l'affidamento, il contegno era stato regolare e quindi non poteva disporsi una revoca ex tutte di tale misura. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Carbone, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
Erroneamente il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che una condotta tenuta dopo la scadenza dell'affidamento, fosse ostativa alla declaratoria di integrale estinzione della pena;
della stessa non si sarebbe dovuto tenere conto, tanto più in quanto nell'ordinanza impugnata si dava atto della regolarità comportamentale del ricorrente, nel corso dell'affidamento concessogli.
Il ricorso è inammissibile.
Il principio di diritto sul quale esso si basa, è fondamentalmente erroneo.
Invero, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento in prova ai servizi sociali, ai fini della valutazione dell'esito della prova è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito (come avvenuto nella specie), giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono tuttavia costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata.
A tal fine, il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando quindi (in caso di mancata definitiva condanna, per fatti costituenti reato) una autonoma delibazione della loro rilevanza (cfr. Sez. Un.27.2.2002, Martola). Ora, a tali criteri si è correttamente attenuto il tribunale di sorveglianza, che ha valutato sia la condotta tenuta dal Carbone nel corso della misura alternativa (limitando quindi la revoca al periodo successivo alla contestata condotta deviante, e così adempiendo all'obbligo di individuare la misura del residuo da espiare, secondo altro principio fissato nella sentenza ora citata), sia il rilievo dei reati commessi, a breve distanza dalla sospensione della esecuzione dell'affidamento e pertanto nel corso dello stesso. Del resto, il ricorrente medesimo non censura le valutazioni operate dal tribunale, limitandosi alla affermazione della loro illegittimità originaria, per un argomento del quale è palese l'infondatezza.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, debbono seguire i provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008