Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 1
L'esame della condotta di condannato affidato in prova al servizio sociale, sia ai fini di eventuale revoca dell'affidamento, sia ai fini dell'estinzione della pena a seguito dell'esito positivo della prova, va limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito di essa. (Fattispecie nella quale a un tossicodipendente affidato in prova in relazione a una prima condanna, la misura era stata estesa a una seconda condanna, mentre l'estensione successiva a una terza condanna, accordata in via provvisoria, era stata negata in via definitiva, con conseguente espiazione della relativa pena per fatti successivi al periodo cui si riferiva la prima estensione, poi ritenuti rilevanti ai fini del giudizio finale di esito negativo dell'intera prova. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto non corretta la decisione del giudice di merito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/1998, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 15.05.1998
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.2874
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.05644/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AN AB n. il 23.06.1961
avverso ordinanza del 28.11.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. EDUARDO SCARDACCIONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 28.11.1997, facente seguito a precedente ordinanza del 12.9.1997, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, sulla proposta di revoca, avanzata dal servizi, della misura dell'affidamento terapeutico a suo tempo disposto a favore di AN AB, dichiarava d'ufficio non estinte, per esito negativo della prova, le pene inflitte al predetto AN con sentenze 16.11.1995, 13.12.1995 e 9.4.1997 del Pretore di Padova, e dichiarava non luogo a provvedere sulla proposta di revoca.
Osservava il tribunale predetto:
che, con ordinanza del 31.5.1996 del medesimo tribunale, al sunnominato AN era stato concesso l'affidamento ex art.94 D.P.R. 309/1990 in relazione alla condanna ad un anno di reclusione,
inflittagli con sentenza 16.11.1995 del Pretore di Padova, con fine pena fissato al 14.4.1997, e che la suddetta misura era stata successivamente estesa alla condanna a mesi 4 di reclusione, inflittagli coli sentenza 13.12.1995 del medesimo Pretore, con fine pena spostato al 4.7.1997;
che, con decreto del 27.5.1997, il Magistrato di Sorveglianza di Padova aveva disposto, al sensi dell'art.51-bis ord.pen., la prosecuzione provvisoria della misura in corso anche in relazione al sopravvenuto titolo di condanna ad un mese di reclusione, di cui alla sentenza 9.4.1997 del Pretore di Padova, con decorrenza dal 5.7.1997 e con scadenza al 4.8.1997;
che, con successivo decreto del 19.7.1997, lo stesso magistrato di sorveglianza aveva disposto, al sensi dell'art. 51-ter ord. pen., la sospensione provvisoria della misura per comportamenti dell'affidato ritenuti incompatibili con la esecuzione della prova, per cui il AN era stato ristretto in carcere in data 24.7.1997 ed aveva espiato la terza condanna fino al 14.8.1997;
che con ordinanza del 29.7.1997 il medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di estensione della misura alla terza condanna nel frattempo intervenuta;
che, non vi era luogo a provvedere circa la revoca della misura, in quanto la stessa non era più in corso;
che, avuto riguardo al comportamento mantenuto dal AN - il quale aveva fissatigli per i giorni 14, 16 e 17 luglio 1997 dal Centro di Servizio Sociale Adulti e, stando alle segnalazioni della di lui madre, aveva ripreso a far uso di stupefacenti e aveva minacciato la medesima - doveva ritenersi che la prova avesse avuto esito negativo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, tramite il proprio legale, il AN, lamentando:
a) nullità dell'ordinanza impugnata perché emessa in composizione diversa rispetto a quella, costituente presupposto logico e storico della medesima, emessa il 12.9.1997;
b) erronea applicazione dell'art.47 della legge 26.7.1975 n.354, sotto il profilo che i fatti addebitati al AN, ritenuti incompatibili con la misura, erano stati commessi in periodo successivo al 4.7.1997, data di scadenza della estensione dell'affidamento, disposta con ordinanza del 4.10.1996 relativamente alla seconda condanna, e rientravano interamente nel periodo di espiazione della terza condanna, in relazione alla quale era stata respinta l'istanza di estensione della misura;
c) manifesta illogicità della motivazione circa gli elementi e le risultanze riguardanti l'osservazione ed il trattamento dell'affidato.
Ciò premesso, osserva la Corte che la censura indicata alla lettera a) è priva di fondamento.
Infatti con l'ordinanza del 12.9.1997, anche se rappresentante un antecedente logico di quella impugnata, non è stato adottato alcun provvedimento a contenuto decisorio, e la stessa costituisce niente più che un provvedimento puramente interlocutorio, tanto più che si deve avere riguardo non tanto alla sua motivazione, quanto al dispositivo, con il quale è stata semplicemente fissata un'udienza successiva anche per la eventuale declaratoria di estinzione della pena.
Il ricorso è invece fondato relativamente alla doglianza sub b). Ed invero, anche se il giudizio sull'esito negativo dell'affidamento non va confuso con la revoca della misura stessa - avendo quest'ultima natura sanzionatoria che interviene nel corso della prova, mentre l'accertamento della negatività interviene, a prova già conclusa, a risolvere retroattivamente l'efficacia già spiegata della misura alternativa - tuttavia, l'ambito del giudizio da esprimere a quest'ultimo fine non può che essere limitato alla misura concretamente e formalmente conclusa.
Nel caso in esame, ripercorrendo le varie fasi attraverso cui si è sviluppato l'iter processuale riguardante l'affidamento "in casi particolari" del AN, si evince con certezza che, al momento in cui sono intervenuti gli atti ed i comportamenti che sono stati ritenuti rivelatori dell'esito negativo della misura, non era ancora intervenuto alcun provvedimento di estensione della misura stessa alla terza condanna, essendo stato emesso soltanto il decreto del magistrato di sorveglianza che disponeva la prosecuzione provvisoria della misura.
Tale decreto - previsto dalla legge allo scopo di evitare l'automatica interruzione di un affidamento in corso prima di una completa valutazione della situazione che si viene a creare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo di privazione della libertà, ed in considerazione della possibilità di estendere il regime alternativo alla nuova pena da eseguire - ha natura di provvedimento provvisorio ed urgente, e non ha alcun effetto di formale immediata "unificazione" delle misure.
Tale effetto consegue invece, cori efficacia ex tunc, all'emissione dell'ordinanza del tribunale, che disponga eventualmente la estensione della misura stessa.
In altri termini, l'affidamento in prova, concernente più condanne, può considerarsi come misura unica soltanto dopo che sia intervenuta l'ordinanza che disponga la estensione di essa alla condanna successivamente intervenuta, non potendo avere tale effetto "unificante" il decreto del magistrato di sorveglianza che ne disponga soltanto la prosecuzione provvisoria.
Anche il successivo decreto del magistrato di sorveglianza, che ha disposto la sospensione dello svolgimento della prova, è stato emesso il 19.7.1997 ed è quindi intervenuto dopo che era scaduto il termine di svolgimento della prova "estesa" alla seconda condanna, termine che era stato fissato al 4.7.1997. Di tal che, esso rappresenta, in un certo senso, una frattura rispetto alla misura precedentemente applicata ed esaurita.
Di conseguenza, come esattamente osservato dal ricorrente, una volta accertato che la misura alternativa dell'affidamento non è stata mai estesa alla terza condanna - ed anzi la relativa pena è stata regolarmente scontata in carcere - la valutazione dell'esito della prova doveva essere fatta con riguardo esclusivo al periodo di svolgimento di tale prova e non con riguardo al comportamento tenuto successivamente e valutato come incompatibile, sia pure per via di estensione, con la misura già concessa e conclusa.
A riprova di ciò basta considerare che la norma di cui all'art.51 della legge 354/75 prevede la revoca del beneficio della semilibertà
"quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento", intendendo con ciò riferirsi a qualsiasi comportamento rivelatore di inidoneità al trattamento rieducativo, che siasi ovviamente verificato nel corso del trattamento stesso. Non si possono prendere in considerazione eventi. fatti o comportamenti successivi, per la semplice ragione che è solo la condotta mantenuta dal condannato nel corso del trattamento che può eventualmente influire in senso negativo sulla valutazione dell'esito della misura, mentre agli avvenimenti che si siano verificati al di fuori del periodo di prova non possono essere discrezionalmente valutati, di per sè soli, come rivelatori di un esito negativo della prova stessa, nemmeno nel caso in cui essi possano, per qualche verso, aver riflessi sulla valutazione della condotta pregressa del condannato. Diversamente opinando, si avrebbe l'inammissibile conseguenza che la concreta valutazione dell'esito della prova sarebbe legata ad eventi incontrollabili, come la maggiore o minore sollecitudine degli organi giudiziari nel definire un nuovo giudizio e nel dare corso all'esecuzione della relativa pena, o la maggiore o minore sollecitudine dei servizi a trasmettere la relazione conclusiva sull'affidamento.
Così, per fare un esempio riferito al caso in esame, qualora l'esecuzione della terza condanna fosse stata disposta in un momento successivo, la valutazione della prova avrebbe potuto avere un esito ben diverso.
Una volta concluso il periodo di prova, il giudizio sull'esito di esso va quindi limitato al comportamento tenuto dal condannato nel corso di quel periodo, e non si può fare riferimento a comportamenti tenuti dopo la scadenza di esso.
Del resto, le disposizioni contenute nei commi 9, 10, 11 e 12 dell'art.47 legge 26.7.1975 n.354 - che regolano lo svolgimento della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la eventuale revoca di essa, e la estinzione del reato e di ogni effetto penale a seguito dell'esito positivo della prova - lette nel loro complesso, portano ad escludere che l'esito della misura possa essere valutato esclusivamente per comportamenti che il soggetto abbia manifestato successivamente alla scadenza della prova.
Le norme sopra citate prescrivono il controllo della condotta del soggetto da parte del servizio sociale "nel corso dell'affidamento", prevedono la revoca dell'affidamento stesso qualora il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione della prova e dispongono che "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale".
È chiaro, quindi, che la legge intende limitare l'esame della condotta del soggetto interessato - sia al fini della eventuale revoca che ai fini della estinzione della pena a seguito dell'esito positivo della prova - esclusivamente al periodo di affidamento. La condotta del soggetto, successiva alla scadenza della misura, non può avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito della misura stessa.
Nè la condotta negativa, successiva alla scadenza, può spiegare comunque influenza sull'esito "in sè" della misura, in quanto sarebbe assurdo, in mancanza di una esplicita previsione normativa, far refluire sul soggetto, che durante il periodo di prova abbia eventualmente serbato buona condotta ed abbia osservato tutte le prescrizioni impostegli, le conseguenze di una valutazione è e abbia riferimento ad eventi successivi.
Tale interpretazione appare, del resto, perfettamente conforme agli orientamenti più volte espressi dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.47 dell'ordinamento penitenziario, pronunciata con la sentenza n.343 del 1987, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova, non consentiva al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto del carattere di afflittività comunque connesso con le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento, della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di prova. Se, secondo la Corte Costituzionale, l'arco di tempo in cui il condannato abbia mantenuto buona condotta. all'interno del periodo di affidamento in prova, va valutato positivamente allorché si debba procedere, per comportamenti successivi, incompatibili con la prosecuzione della misura, alla revoca di questa, a maggior ragione il giudizio sul buon esito della prova - specie quando per tutto il corso della misura il condannato abbia mantenuto buon comportamento e abbia osservato le prescrizioni impostegli - non può affatto essere pregiudicato da un comportamento successivo, senza violare i principi come sopra affermati dalla Corte Costituzionale, come invece ha ritenuto di poter fare il Tribunale di sorveglianza di Venezia. Alla luce delle considerazioni svolte, dovendosi ritenere assorbito il terzo motivo di gravame, l'ordinanza impugnata - che ha ritenuto non estinte le pene inflitte con tutte e tre le sentenze più avanti citate ed ha implicitamente determinato la pena residua da espiare, detratto il sofferto in carcere, in misura pari al cumulo delle sanzioni con le stesse irrogate - in difformità dal parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata relativamente a tale determinazione, con conseguente rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per nuovo esame nella posizione del AN, che tenga conto dei principi sopra affermati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Venezia, limitatamente alla determinazione della pena residua.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 1998