Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza è autorizzato dalla legge a prendere in considerazione anche fatti posteriori all'espletamento della misura, i quali, però, proprio perché non ricadenti nell'ambito della medesima, devono essere ancor più rigorosamente vagliati e posti in relazione con il comportamento tenuto in generale dall'interessato durante l'affidamento. (Nella specie, il Tribunale di sorveglianza aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale, specie sulla base della condotta tenuta dall'affidato successivamente al termine della prova, allorché aveva percosso un altro utente del SERT perché si era rifiutato di dargli le "urine pulite" in luogo delle sue, che erano "sporche", in sede di analisi). (Contra Sez. I, 15 maggio 1998 n. 2874, Milan e n. 2811, Allegrucci, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BA " N. 3642
3. " Antonio MA " REGISTRO GENERALE
4. " IO NT " N. 44586/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UA, EF, nato in [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 1-7-1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Bruno Rossi. Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema di cassazione, dott. V. Martusciello, che chiede rigettarsi il ricorso con le istituzioni consequenziali, il Collegio osserva:
Con ordinanza del 1^-7-1997 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale a suo tempo applicata a EF QU ed ha determinato in un mese di reclusione la pena residua che il condannato deve espiare, ritenendo che il comportamento dallo stesso tenuto durante, ma soprattutto dopo il trattamento, quando, il 21 - 4 - 1997, aveva percosso un altro "utente del SERT perché non gli dava le proprie urine 'pulite' da presentare in luogo (delle sue) eventualmente 'sporche'", non consentisse una valutazione positiva della prova ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 - 7 - 1975, n. 354.
Con il proposto ricorso per cassazione il QU deduce l'illegittimità della decisione in quanto fondata su una valutazione negativa del suo comportamento compiuto, in sostanza, tenendo conto di un fatto avvenuto in epoca successivo all'esaurimento della prova, senza ulteriori rilievi a suo carico.
L'impugnazione deve essere accolta.
La valutazione demandata al giudice del disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 della legge penitenziaria, non modificato dalla novella n. 165 del 27-5-1998, postula necessariamente un raffronto tra le condotte tenute dal condannato prima e dopo l'espletamento della prova, perché solo così è possibile stabilire se la prova in questione abbia prodotto degli effetti benefici sull'atteggiamento del soggetto verso la società, che non si esauriscono nel ristretto ambito della medesima, rivelando la possibile natura strumentale della condotta osservante, non si proiettino oltre e appaiono destinati a durare e a consolidarsi nel tempo.
Non v'ha dubbio, quindi, che l'organo di sorveglianza è autorizzato dalla legge a prendere in considerazione anche fatti posteriori all'espletamento della misura, i quali, però, proprio perché non ricadenti nell'ambito della medesima devono essere ancor più rigorosamente vagliati e posti in relazione con il comportamento tenuto in generale dall'interessato durante l'affidamento. Nel caso che ne occupa, il tribunale, dopo avere vagamente accennato al "pochissimo significato" della prova sostenuta dal QU, omettendo di specificare i problemi" creati dallo stesso, si è limitato, in effetti, a descrivere l'episodio ritenuto ostativo a produrre l'estinzione della pena, senz'alcun approfondimento critico. Si appalesa, dunque, necessaria una revisione della decisione, che tenga conto dei parametri normativi di giudizio sopra enunciati.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 611, 623, cpp., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998