Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 25257
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, pur essendo consentito, ai fini della valutazione dell'esito della prova, prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, non è possibile tener conto di comportamenti tenuti nel corso di vari anni successivi al termine naturale della prova, a causa del ritardo con cui il giudice decide sull'esito di essa. (Nella specie, in cui la dichiarazione del tribunale di sorveglianza di esito negativo della prova per la sua intera durata era intervenuta a distanza di oltre nove anni dall'inizio dell'affidamento, la Corte ha ritenuto che il giudizio del tribunale risultava condizionato in modo inammissibile dal ritardo della decisione, dal quale era scaturita la valutazione di una molteplicità di fatti - taluni successivi di vari anni alla fine del periodo di prova - che avevano assunto un esaustivo rilievo negativo, tale da superare e rendere insignificante il riferimento a detto periodo, durante il quale l'affidato aveva tenuto una condotta irreprensibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 25257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25257
    Data del deposito : 22 aprile 2004

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