Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, pur essendo consentito, ai fini della valutazione dell'esito della prova, prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, non è possibile tener conto di comportamenti tenuti nel corso di vari anni successivi al termine naturale della prova, a causa del ritardo con cui il giudice decide sull'esito di essa. (Nella specie, in cui la dichiarazione del tribunale di sorveglianza di esito negativo della prova per la sua intera durata era intervenuta a distanza di oltre nove anni dall'inizio dell'affidamento, la Corte ha ritenuto che il giudizio del tribunale risultava condizionato in modo inammissibile dal ritardo della decisione, dal quale era scaturita la valutazione di una molteplicità di fatti - taluni successivi di vari anni alla fine del periodo di prova - che avevano assunto un esaustivo rilievo negativo, tale da superare e rendere insignificante il riferimento a detto periodo, durante il quale l'affidato aveva tenuto una condotta irreprensibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 25257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25257 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/04/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1980
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 039361/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA MAURIZIOA N. IL 21/11/1962;
Avverso ORDINANZA del 25/06/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 25 giugno 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Catania revocava la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in prova al servizio sociale, che era stata concessa ad Arena Maurizio con decorrenza dal 28 aprile 1994.
Osservava il Collegio che costui era stato arrestato il 10 maggio 1994 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, conseguentemente, il Magistrato di Sorveglianza di Catania, con provvedimento del 30 agosto 1994, aveva chiesto la revoca dell'affidamento. Lo stesso Arena, successivamente, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre con decreto della Corte di Appello di Catania del 21 novembre 1996 ed aveva commesso numerosissime violazioni delle prescrizioni imposte con tale provvedimento;
era stato, altresì, denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso e arrestato per tentata rapina aggravata, mentre altri procedimenti a suo carico erano pendenti dinanzi al Tribunale e alla Corbe di Appello di Catania.
Secondo il Tribunale di Sorveglianza, il comportamento tenuto dall'affidato successivamente al termine della misura alternativa era sintomatico della assoluta mancanza di volontà di risocializzazione, sicché doveva dichiararsi l'esito negativo delle prova per l'intera durata.
Ricorre per Cassazione l'Arena, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento, fondato sulla valutazione di una serie di fatti, tutti successivi al termine dell'affidamento in prova al servizio sociale e in assenza di ogni verifica circa l'esito giudiziale delle denunce menzionate.
Lamenta, inoltre, il ricorrente che il Tribunale non ha esplicitato con adeguata motivazione le ragioni della decorrenza "ex tunc" della disposta revoca.
Rileva la Corte che la possibilità di prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell'esito della prova, comportamenti del condannato successivi all'espletamento della stessa, è stata affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza del 27 febbraio 2002 (Mortola).
Rimane escluso, tuttavia, che tali comportamenti siano di per sè soli idonei a giustificare la revoca della misura alternativa, dovendo procedersi ad una valutazione globale, che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, della effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento con le modalità di espletamento dell'esperimento.
Nella specie l'intervallo di tempo, invero anomalo, intercorso tra la conclusione della prova e il giudizio sul suo esito, ha comportato la valutazione di una molteplicità di fatti, avvenuti successivamente - taluni a distanza di diversi anni - dalla fine del periodo di prova, che hanno assunto un esaustivo rilievo negativo, tale da superare e rendere insignificante il riferimento a detto periodo, durante il quale l'affidato aveva tenuto una condotta immune da censure. In un contesto siffatto il giudizio conclusivo del Tribunale di Sorveglianza risulta inammissibilmente condizionato dal ritardo con cui è intervenuta la decisione, poiché l'unico episodio preso in esame legittimanente, in ragione della sua collocazione cronologica prossima alla scadenza della prova, è quello per il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva chiesto la declaratoria di esito negativo dell'affidamento, cioè l'arresto dell'Arena avvenuto il 10 maggio 1994.
La riconosciuta sussistenza del vizio di legittimità denunciato con il motivo principale di ricorso impone l'annullamento dell'ordinanza gravata, con effetto assorbente sulla questione afferente alla determinazione del "quantum" di pena da espiare.
Il Giudice di merito procederà in sede di rinvio al nuovo esame adeguandosi al principio di diritto e tenendo conto dei rilievi suesposti.
In conformità alla richiesta del Procuratore Generale, va disposto l'invio di copia degli atti all'Ufficio requirente presso questa Corte per le determinazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Dispone che copia degli atti sia trasmessa al Procuratore Generale in sede come da sua richiesta.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004