Sentenza 22 maggio 2000
Massime • 1
L'esame della condotta del condannato affidato in prova al servizio sociale, ai fini sia della revoca della misura, sia dell'estinzione della pena conseguente all'esito positivo della prova, va limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito di essa. (Fattispecie nella quale, dopo la conclusione del periodo di prova, questo era proseguito in relazione ad altro titolo di detenzione "ex" art. 51-bis ord. pen., ma ancora successivamente, per ulteriore reato commesso dall'interessato, la misura era stata revocata per intero).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2000, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 22/05/2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 3712
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 01440/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER EN n. il 06.09.1965
avverso ordinanza del 09.11.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, limitatamente alla decorrenza alla revoca.
O S S E R V A
I. Con ordinanza del 9 novembre 1999, il tribunale di sorveglianza di Bologna disponeva la revoca per intero della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a ER RI con ordinanza dello stesso tribunale del 21 novembre 1996, fin dall'inizio della sua esecuzione, sul rilievo che il condannato si era reso responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura. Ricorre per cassazione il NI tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e del vizio di motivazione, che il reato di ricettazione era stato da lui commesso nell'ottobre 1999, e quindi dopo la scadenza dell'affidamento in prova concessogli (3 febbraio 1999), e che appariva del tutto priva di motivazione la disposta revoca per intero della misura alternativa concessagli a far data dal 4 gennaio 1997, data di inizio della sua esecuzione, senza tener conto del periodo in cui si era comportato in modo rispettoso delle prescrizioni e delle limitazioni proprie della stessa misura e senza valutare i condizionamenti esterni che potevano aver influito sull'esito negativo della prova.
II. Il ricorso è fondato.
Ai fini di una miglior comprensione della vicenda giudiziaria sottoposta all'esame del Collegio, appare opportuno premettere una breve ricostruzione cronologica delle sue varie fasi. Il NI, condannato dal pretore di Parma ad anni tre di reclusione, veniva ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale il 21 novembre 1996 e sottoposto alle relative prescrizioni a far data dal 14 gennaio 1997: per cui, avendo già espiato mesi 11 e giorni 10 di detenzione in stato di custodia cautelare in carcere, ammontando la pena residua ad anni due e giorni 20 di reclusione, il periodo di affidamento in prova scadeva il 3 febbraio 1999. Durante l'attuazione di tale misura diveniva esecutiva un'altra sentenza nei confronti del NI, quella emessa il 21 agosto 1998 dalla corte di appello di Bologna che lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, interamente espiabili. Della sopravvenienza di questo nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva teneva conto il tribunale di sorveglianza di Bologna, che, con ordinanza del 20 aprile 1999, disponeva la prosecuzione provvisoria della misura in corso, ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen.
Poiché il reato di ricettazione, cui fa riferimento l'ordinanza impugnata per revocare la misura alternativa concessa al NI il 26 novembre 1996 risulta essere stato commesso il 13 ottobre 1999, è di tutta evidenza che il tribunale di sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di un comportamento illecito posto in essere dall'interessato successivamente alla scadenza della misura originaria, avvenuta, come sì è detto, il 3 febbraio 1999. A parte ogni altra considerazione circa la legittimità di una prosecuzione disposta fuori termine (alla data del 20 aprile 1999 era già scaduto il termine di esecuzione dell'affidamento in prova, sicché il NI ha beneficiato di un illegittimo trattamento di favore), sta di fatto che, come questa Corte ha più volte affermato, l'esame della condotta del condannato affidato in prova al servizio sociale, sia ai fini della revoca della misura che ai fini dell'estinzione della pena a seguito dell'esito positivo della prova, va limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito di essa (Cass., Sez. I, 15 maggio 1998, Milan, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1356, p. 2676; Id., Sez. I, 15 maggio 1998, Allegrucci, ivi, 1999, n. 1354, p. 2676, dove viene specificato che, ai fini della valutazione dell'esito della prova, non si possono prendere in considerazione eventi, fatti o comportamenti successivi al trattamento, nemmeno nel caso in cui possano, per qualche verso, avere riflessi sulla valutazione della condotta pregressa del condannato).
Ne deriva che, poiché l'affidamento in prova al servizio sociale concesso con ordinanza del 21 novembre 1996 era già scaduto all'epoca in cui il NI si è reso responsabile del delitto di ricettazione, ritenuto incompatibile con la finalità della misura alternativa, la condotta illecita attribuita al NI non avrebbe dovuto comportare la revoca di quella misura. E soprattutto non avrebbe dovuto comportare la revoca per intero della stessa, a partire dalla data di inizio della sua esecuzione. E ciò indipendentemente dal fatto che, in caso di pluralità di condanne, debba aversi riguardo alla durata della intera pena cumulata, posto che la ratio della prosecuzione dell'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale quando sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, è quella di non interrompere automaticamente l'affidamento in considerazione della possibilità di estendere il regime alternativo alla nuova pena da eseguire (Cass., Sez. I, 23 settembre 1994, n. 3037, Platania;
Id., Sez. I, 23 novembre 1992, n. 3425, Santagata). L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio degli atti al tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame. Valuterà in quella sede il tribunale se ed in che termini di durata la misura alternativa dell'affidamento in prova è destinata a proseguire nei confronti del NI, in relazione al titolo esecutivo costituito dalla sentenza della corte di appello di Bologna del 21 gennaio 1998.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. a n n u l l a l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000