Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
È affetta da abnormità e pertanto è ricorribile per cassazione l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che, in dispositivo, rigetta l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, mentre in motivazione ritiene insussistente la competenza a provvedere, senza peraltro l'indicazione del giudice ritenuto competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2017, n. 20156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20156 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
20156-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01 2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO N.295/2017- - - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO SIANI N. 4547/2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA MOTIVAZOM ha pronunciato la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AL N. IL 13/05/1974 avverso l'ordinanza n. 47/2015 TRIBUNALE di FERMO, del 02/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESO MAURO LAGVIELLO IL QUALE HA CHIESTO L'ANNULLAMENTO CON RINVIO DELL'ORDINANZA IMPUGNATA ли Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 7 dicembre 2015, il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di LE IT di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato fra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Roma il 23 settembre 2011, irrevocabile il 15 marzo 2012, e dalla Corte di appello di Roma il 4 dicembre 2012, irrevocabile il 3 dicembre 2013, le pene irrogate dalle quali erano state entrambe computate insieme ad altre nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo in data 16 febbraio 2015. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del IT chiedendone l'annullamento ed affidando l'impugnazione ad unico motivo con cui ha sostenuto l'avvenuta violazione di legge e, nella sostanza, vizio di motivazione, in quanto: era principio consolidato quello per cui in sede esecutiva competente a decidere, ai sensi dell'art. 663 (recte 665) cod. proc. pen., era il giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, pure se la stessa non rientrasse nell'oggetto specifico del'incidente esecutivo;
nel caso in esame, delle رسد cinque sentenze in esecuzione l'ultima divenuta irrevocabile era stata emessa dal Tribunale di Fermo, come emergeva dal provvedimento di cumulo reso dal P.m. presso quel Tribunale;
il Tribunale nel provvedimento impugnato aveva reso una decisione impropria, o abnorme, di rigetto, con sostanziale declinatoria di competenza, senza peraltro l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale, pur avendo introdotto in motivazione la ratio della sua incompetenza, aveva poi reso un dispositivo di rigetto dell'istanza, contrastante con la citata ratio, per essere coerente con la quale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e indicare il giudice ritenuto competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione si profila fondata e deve essere accolta.
2. E' da rilevare che, nel provvedimento del 7 dicembre 2015, il Tribunale, a sostegno della decisione assunta, ha considerato che le due sentenze i reati relativi alle quali formavano oggetto dell'istanza di continuazione erano state rese dalle Autorità giudiziarie indicate in narrativa (Tribunale di Roma e Corte di 2 Appello di Roma), rispetto a cui «< chiaramente non si evince in alcun modo perché debba essere competente questo Giudice del Tribunale di Fermo ». Tuttavia, anziché adottare (come avrebbe dovuto, se avesse opinato per la competenza di altro giudice) la declaratoria di incompetenza con l'indicazione del giudice competente, il Tribunale ha pronunciato il rigetto del ricorso.
3. La Corte deve rilevare che lo iato fra motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato non è sanabile in via correttiva interpretando il rigetto come rituale declaratoria di incompetenza, data la mancata indicazione del giudice ritenuto competente, sicché il provvedimento si appalesa effettivamente privo del minimum necessario per produrre gli effetti a cui, quale che fosse la decisione adottata, esso doveva essere funzionalizzato. E' vero che si verte in tema di ordinanza e che, a differenza di quanto si verifica nel caso della sentenza (il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto), l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione, per cui non essendovi - momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo quelle parti del provvedimento nel loro insieme la decisione all'eventuale discrepanza esistente - رسد nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso (Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258050). Non è meno vero, tuttavia, che nel caso di specie la mancata indicazione, da parte del Tribunale nella motivazione, del giudice ritenuto competente ed il susseguente troncamento del procedimento, con rigetto dell'istanza, precludono la possibilità di interpretare in via correttiva il provvedimento stesso ed integrano l'esito di una contraddittorietà non colmabile fra motivazione e dispositivo.
4. Tanto premesso, deve a fronte della denegata (propria competenza) da parte del giudice a quo e in relazione al disposto di cui all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. che esclude la impugnabilità dei provvedimenti « sulla competenza » (pur se < adottati, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione », v. Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, Boubacar, Rv. 25628401) - positivamente scrutinarsi la ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal condannato. La clausola di esclusione contenuta dalla norma citata è, infatti, circoscritta ai (soli) provvedimenti sulla competenza «< che possono dar luogo a un conflitto [...] di competenza ». E in tale ambito non rientra la ordinanza impugnata, in quanto la rilevata omissione della indicazione del giudice ritenuto competente e della relativa 3 investitura preclude che il provvedimento possa dare luogo ad alcun conflitto di competenza, sicché è senz'altro esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 2442 del 28/06/1999, Pellegrini, Rv. 21407801 e, da ultimo, Sez. 5, n. 8121 del 01/12/2003, dep. 2004, Okely, Rv. 22746001).
5. Al di là del rilevato contrasto tra la parte motiva del provvedimento (nel senso della incompetenza) e il dispositivo (di rigetto) vizio che di per sé solo - comporta la nullità della ordinanza il giudice a quo è ulteriormente incorso in vero e proprio errore di diritto, laddove ha reputato di essere incompetente sotto il profilo che il suo ufficio non aveva deliberato nessuna delle due condanne inflitte per i reati oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, fissato il consolidato principio di diritto, secondo il quale, «< in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa » (Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, dep. 2012, Pasquale, Rv. 25168401; cui adde Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 26467901 e Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio, Rv. 26145901).
6. Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Fermo il quale si uniformerà al superiore principio che la Corte enuncia ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Fermo. Così deciso il 25 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Sssamins Vecchio Vincenzo Siani Massimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA