Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 23525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23525 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1168
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 30221/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
BOUBACAR DIAGNE N. IL 04/11/1973;
avverso l'ordinanza n. 354/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 04/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4.5.2012 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a Boubacar Diane con le sentenze specificamente indicate. In specie, riteneva la competenza, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 2, del Tribunale di Castrovillari che aveva emesso la sentenza in data 6.3.2006, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 9.6.2011, divenuta irrevocabile per ultima.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la suddetta Corte di appello denunciando la violazione dell'art. 665 c.p.p., comma 3, e deducendo la competenza funzionale, quale giudice dell'esecuzione, della Corte di appello di Catanzaro che ha emesso la sentenza che, pur avendo confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Castrovillari, era stata pronunciata a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione. Rileva, a ragione, che la competenza per l'esecuzione si radica nel giudice del rinvio quale che sia il contenuto della decisione adottata ed anche quando, l'esito del giudizio di rinvio, la stessa non comporta riforme sostanziali della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, le sentenze di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione, a meno che, a seguito della dichiarazione di incompetenza, non sia neppure ipotizzabile il conflitto previsto dall'art. 28 c.p.p. e segg., il che si verifica nei casi di abnormità del provvedimento negativo sulla competenza entro il cui ambito vanno ricondotti i provvedimenti con i quali l'incompetenza sia dichiarata senza designazione - neppure implicita - del giudice competente ovvero di designazione di un'autorità straniera ovvero inesistente (Sez. 6, n. 2442 del 28/06/1999 - dep. 28/07/1999, Pellegrini, rv. 214078).
Deve essere ribadito, altresì, che la regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza nel procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 19746 del 07/04/2005 - dep. 24/05/2005, Ancler, Rv. 231797).
Pertanto, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice non può essere impugnato, potendo formare oggetto di conflitto di competenza che il Procuratore generale presso la Corte di appello può denunciare ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013