Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 23525
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell'esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 23525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23525
    Data del deposito : 4 aprile 2013

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