Sentenza 28 giugno 1999
Massime • 1
Le sentenze di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione, a meno che, a seguito della dichiarazione di incompetenza, non sia neppure ipotizzabile il conflitto previsto dagli artt. 28 e segg. cod. proc. pen.. Il che si verifica nei casi di abnormità del provvedimento negativo sulla competenza entro il cui ambito vanno ricondotti i provvedimenti con i quali l'incompetenza sia dichiarata senza designazione - neppure implicita - del giudice competente ovvero di designazione di un'autorità straniera ovvero inesistente. (Fattispecie in cui il giudice del dibattimento che dichiara la propria incompetenza, trasmette gli atti, anziché al pubblico ministero presso al giudice competente, direttamente a tale giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/1999, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 28/6/1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 2442
3. Dott. Ugo Candela Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 46565/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PE IO, avverso la sentenza 21 ottobre 1998 del Pretore di Trento, Sezione distaccata di Borgo Valsugana. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. PE IO ricorre per cassazione contro la sentenza 21 ottobre 1998 con la quale il Pretore di Trento, Sezione distaccata di Borgo Valsugana, dichiarava la propria incompetenza per materia, per essere stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 390 c.p., disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento.
Il ricorrente lamenta violazione della legge processuale penale e conseguente abnormità del provvedimento impugnato, per avere il giudice a quo omesso di osservare l'art. 23 c.p.p., quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 76 del 1993, che 11 ha dichiarato illegittimo nella parte in cui dispone che quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.
2. Il ricorso è fondato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte nelle sue requisitorie scritte, ha richiesto che venga dichiarata 101 inammissibilità del ricorso considerato che i provvedimenti sulla competenza non sono impugnabili.
La tesi non può essere condivisa.
Occorre ricordare che il nuovo codice (art. 568, comma 2) ha riaffermato la regola della inoppugnabilità delle pronunce sulla incompetenza. Una regola scaturente dalla necessità di devolvere tali tipologie di pronunce alla Corte di cassazione, attraverso il ricorso a quella disciplina conflittuale che - come è stato rilevato - fa della Corte di cassazione l'unica autorità cui è attribuito il compito di verificare la correttezza dei provvedimenti sulla competenza e che, dunque, determina la sottrazione del regime cosi disciplinato al rispetto di tutte quelle formalità che, previste in sede di prescrizione dei termini e delle modalità dell'impugnazione, avrebbero potuto comportare, a causa della loro inosservanza, la sanzione dell'inammissibilità, con l'effetto di compromettere le garanzie fondamentali, collegate al rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, che la disciplina conflittuale ha, invece, proprio la funzione di assicurare.
In tale quadro la regola generale è che le sentenze di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione, a meno che, a seguito della dichiarazione di incompetenza, non sia neppure ipotizzabile il conflitto previsto dagli artt. 28 e segg. c.p.p. Il che si verifica nei casi di abnormità del provvedimento negativo sulla competenza entro il cui ambito vanno ricondotti i provvedimenti con i quali l'incompetenza sia dichiarata senza designazione - neppure implicita - del giudice competente ovvero di designazione di un'autorità straniera ovvero inesistente. Vale a dire, in tutti quei casi in cui il contenuto del provvedimento che dichiara l'incompetenza presenti un simile tasso di estraneità ed incompatibilità rispetto al sistema processuale che se ne imponga l'immediata eliminazione dall'ordinamento non prevedendo la legge alcuno strumento diretto a rimuoverlo. Ed è quanto avviene, appunto, nel caso in cui il giudice del dibattimento che dichiari la propria incompetenza, trasmetta gli atti, anziché al pubblico ministero presso al giudice competente, direttamente a tale giudice, ponendosi il contenuto di tale provvedimento del tutto al di fuori del sistema processuale per quanto concerne sia il diritto della difesa sia l'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente, a norma dell'art. 51 c.p.p. (cfr., analogamente, Sez. II, 19 dicembre 1996, Vecchi); così da determinare una stasi processuale non rimuovibile se non con l'annullamento della sentenza dichiarativa della incompetenza.
3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999