Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 4
Allorché le espressioni, in ipotesi sconvenienti od offensive, contenute in un atto di causa (nella specie: in un ricorso per cassazione) siano indirizzate al difensore che svolse il proprio patrocinio in favore della parte nel pregresso grado di giudizio, l'attuale difensore della medesima parte, non essendo destinatario di alcuna offesa, non ha interesse a formulare la domanda di risarcimento, dovendo questa essere presentata necessariamente in proprio; essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
La disposizione dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ. sul potere del giudice di ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti od offensive, è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla corte di Cassazione. (Nella specie la S.C. ha peraltro rigettato l'istanza di cancellazione, in quanto le frasi riportate fra virgolette nel ricorso per cassazione, già esaminate e ritenute sconvenienti ed offensive dalla corte d'appello, erano state riprodotte dal ricorrente non con intento reiteratamente ingiurioso, ma per esigenze difensive, di autosufficienza del ricorso medesimo, contenente un motivo di censura dell'ordine di cancellazione disposto dal giudice "a quo").
L'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti della comparsa conclusione dell'appellante, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc. civ., ed incensurabile in sede di legittimità, essendo preclusa alla corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti.
In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, ne' sono elementi di per sè sufficienti ad escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il secondo comma dell'art. 179 cod. civ. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c), d) ed f) del primo comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) ed f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che, ove tale natura personale del bene manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 179 cod. civ.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL SS, domiciliata in Merano, C.so della Libertà, n. l84/A, presso l'Avvocato Eugenio Aprile, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
ER AN, domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, presso l'Avvocato Luigi Manzi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 58/2000 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, depositata il 29.4.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.11.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per il controricorrente, l'Avvocato Coglitore, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso al tribunale di Bolzano, depositato in data 12.8.1992, AN ER, premesso:
- che aveva contratto matrimonio, in data 2.3.1985, con SS EL, dalla quale non aveva avuto figli;
- che il regime patrimoniale della famiglia era costituito dalla comunione legale;
- che egli era proprietario esclusivo dell'appartamento in Merano, con annesso posto auto, acquistato in costanza di matrimonio con denaro proprio, avendo la moglie espressamente rinunciato all'acquisto in comune;
- che il fallimento del matrimonio era dipeso da una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie e dal conseguente abbandono del tetto coniugale da parte di costei;
tanto premesso, chiese la separazione personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, e l'assegnazione a sè medesimo della casa coniugale.
2.- Anche SS EL, con ricorso depositato in data 1.9.1992 e successiva domanda riconvenzionale, chiese la separazione personale dal coniuge, senza addebiti o, in subordine, con addebito al marito;
chiese inoltre il riconoscimento della proprietà sulla metà indivisa dell'appartamento sito in Merano, del posto macchina e dell'autovettura, l'assegnazione in godimento dello stesso appartamento, così come arredato, e la divisione dei beni in comunione, con accertamento della sua proprietà esclusiva su alcuni di essi;
la condanna del marito alla restituzione di somme;
in subordine, per il caso di mancato riconoscimento dei suoi diritti di comproprietà sull'immobile e sull'autovettura, il rimborso della somma di Lire 57.733.300 e della metà degli importi pagati a saldo del mutuo, con interessi e vittoria di spese del giudizio. 3.- All'udienza presidenziale del 2.11.1992, riuniti i procedimenti e fallito il tentativo di riconciliazione, il presidente autorizzò i coniugi a vivere separati, assegnò la casa coniugale al marito e rimise le parti davanti al giudice istruttore. Quindi la causa, istruita mediante prove orali e documentali, fu decisa con sentenza depositata il 7.4.1998 con cui il tribunale di Bolzano:
- dichiarò la separazione personale dei coniugi ER e EL, con addebito alla moglie;
- assegnò al marito, riconosciutane la di lui proprietà esclusiva, la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi, ad eccezione degli effetti personali della moglie;
- accertò la sussistenza di un diritto di comproprietà in capo a EL SS, in ragione di metà, su tutti i mobili e sull'autovettura;
- condannò il marito a versare alla moglie una somma stabilita in via equitativa;
- escluse il pagamento di qualsiasi assegno, a titolo di mantenimento, da parte di un coniuge nei confronti dell'alt :o;
- autorizzò i coniugi ad ottenere o rinnovare documenti validi par l'espatrio;
- pose le spese di giudizio a totale carico della EL. 4.- EL SS propose appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma sui punti concernenti l'addebito a lei medesima della separazione, l'esclusione del suo diritto di comproprietà sull'appartamento coniugale, la mancata condanna del marito alla restituzione delle somme da lei asseritamente sborsate per bisogni del medesimo e per pagamento di ratei di mutuo, e la condanna alle spese del giudizio di primo grado. L'appellato ER AN, costituendosi in giudizio, chiese dichiararsi pregiudizialmente l'inammissibilità del gravame, perché proposto irritualmente con ricorso e tardivamente;
in subordine, chiese dichiararsi l'inammissibilità della prova documentale prodotta da controparte, già contenuta nel fascicolo di primo grado, ritirato e non più depositato;
nel merito, insistette per il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza del tribunale, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Chiese altresì la cancellazione, ai sensi dell'articolo 89 c.p.c, delle righe da 10 a 15 di pagina 6 della comparsa conclusionale avversaria.
Il procuratore generale concluse per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle ulteriori spese del grado. 5.- La corte d'appello di Trento - Sezione staccata di Bolzano, con sentenza depositata il 29.4.2000, disattesa ogni diversa istanza, rigettò l'appello e confermò integralmente la decisione del tribunale, compensando fra le parti un quinto delle spese del grado e ponendo gli ulteriori quattro quinti a carico dell'appellante EL. Ordinò, inoltre, in motivazione, la cancellazione di alcune righe della comparsa conclusionale dell'appellante, avendo ritenuto offensive le espressioni in esse contenute. 6.- Per la cassazione di tale sentenza SS EL propone ricorso, ritualmente notificato e deposita :o, articolato in quattro motivi, cui resiste AN ER mediante controricorso, pure notificato e depositato in termini, con cui chiede, fra l'altro, la cancellazione di espressioni ritenute offensive, contenute nel ricorso per cassazione, e la condanna del difensore della ricorrente al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. - Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., c.p.c., per difetto di motivazione dell'ordine di cancellazione delle righe da 10 a 15 di pagina 6 della comparsa conclusionale in data 13.3.2000 di essa appellante, contenenti espressioni rivolte al difensore di controparte, ritenute dalla corte d'appello sconvenienti ed offensive.
7.1.- Il motivo è inammissibile.
In conformità alla prevalente giurisprudenza di questa corte, condivisa dal collegio, il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, contenute negli scritti difensivi, ha carattere di ordinanza, ai sensi dell'articolo 89, 2^ co., c.p.c. e non incide sul merito della causa;
pertanto è insuscettibile d'impugnazione con ricorso per cassazione (Cass. nn. 6660/2001, 5710/1998, 6121/1994); analogamente devesi ritenere quando, come nel caso, il giudice d'appello, accogliendo la suddetta istanza,, abbia ordinato la cancellazione. L'ordine di cancellazione costituisce, comunque, esercizio di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche d'ufficio in presenza delle condizioni che lo giustificano, ed è perciò incensurabile in cassazione, essendo preclusa nel giudizio di legittimità una nuova valutazione dei fatti (Cass. nn. 4742/2001, 14139/2000, 10801/2000, 4651/1990, 4237/1987). D'altra parte, anche le decisioni - citate dalla ricorrente - che ammettono, in alcuni specifici casi, la censurabilità per vizio di motivazione (Cass. n. 2188/1992, con riferimento alla pronunzia di risarcimento del danno per frasi offensive eccedenti le esigenze di difesa) o per omessa pronunzia (Cass. n. 12134/1991), non si attagliano al caso di specie, avendo la corte d'appello ampiamente e correttamente motivate la propria decisione in merito. 7.2.- Si ritiene opportuno, per evidenti ragioni di connessione logica, trattare a questo punto le richieste, avanzate col controricorso, di cancellazione delle (ulteriori) espressioni considerate gratuitamente offensive, contenute nel ricorso, e di risarcimento equitativo del danno.
Per le ragioni di seguito esposte, la prima di tali richieste risulta infondata e la seconda inammissibile. Si deve premettere che l'ammissibilità, in astratto, dell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive nel giudizio di cassazione è riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. nn. 9946/2001, 3032/1999) ;
con preclusione di quella di risarcimento del danno, se successiva al deposito del controricorso, per esigenze di garanzia del diritto di difesa (Cass. n. 9946/2001 cit.). Nel caso di specie, l'istanza di cancellazione è infondata, giacché le frasi riportate fra virgolette nel ricorso, già esaminate e ritenute sconvenienti ed offensive dalla corte d'appello (righe 10-15 a pagina 6 della comparsa conclusionale dell'appellante), sono evidentemente riprodotte non con intento reiteratamente ingiurioso, ma per esigenze difensive, di autosufficienza del ricorso in cassazione.
L'espressione "mendace condotta", inserita al penultimo rigo di pagina 6 dello stesso atto, letta nel contesto dell'esposizione del motivo, non rivela peraltro intenzioni offensive, non eccede dai limiti propri del diritto di difesa ne' può definirsi "sconveniente", in quanto rappresenta solo la sintesi del seguente concetto, espresso nelle righe immediatamente precedenti: l'avvocato Barbara De Cristofaro sapeva che il mancato deposito del fascicolo dell'appellante non significava l'intenzione di sottrarlo all'esame del magistrato;
quindi mentiva (mendace condotta) affermando il contrario.
L'esame di questa istanza di cancellazione - ritenuta peraltro infondata - è resa possibile dalle considerazioni che precedono circa la sussistenza di un potere officioso del giudice in materia, dipendente dall'oggettiva necessità di assicurare il decoro del procedimento e la serenità del giudizio (Cass. n. 4237/1987). Diversamente devesi giudicare relativamente all'istanza di risarcimento del danno, da ritenere inammissibile - prima ancora che infondata, per mancanza del necessario presupposto - perché proveniente da soggetto privo d'interesse. Invero, essendo destinatario delle frasi denunciate il legale che assistette il controricorrente nel precedente grado di giudizio, l'attuale difensore, non avendo personalmente ricevuto alcuna gratuita offesa, e perciò non aver do risentito alcun danno, non ha interesse a formulare - necessariamente "in proprio" (Cass. n. 12134/1991, cit.) - la domanda di risarcimento.
8.- Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 179, 2^ co., c.c., in relazione all'articolo 360, 1^ co., n. 3, c.p.c.), la ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la proprietà comune fra essi coniugi sull'appartamento ed annesso posto auto, acquistati in costanza di matrimonio.
8.1.- Sostiene che un'attenta analisi dell'articolo 179 c.c. dovrebbe portare a concludere che i beni sottratti alla comunione incidentale, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del primo comma, sono esclusivamente mobili;
ai beni immobili e mobili registrati sarebbe invece applicabile la disciplina più rigorosa prevista dal secondo comma. Stante questa differenza, la possibilità di escludere dalla comunione un bene immobile acquistato in costanza di matrimonio rimarrebbe pur sempre condizionata alla sussistenza delle caratteristiche sostanziali cui si riferiscono le predette lettere c), d) ed f) (beni di uso strettamente personale o destinati all'esercizio della professione o surrogati ad altro bene personale);
ma l'intervento del coniuge non acquirente al contratto di compravendita e la sua dichiarazione - di carattere meramente ricognitivo - dell'esclusione del bene dalla comunione, sarebbero richiesti dal secondo comma dell'articolo 179 c.c. allo scopo di confermare la sussistenza dei presupposti dell'esclusione. Nel caso concreto, essendo pacifico che l'immobile acquistato fu adibito ad abitazione coniugale - non ad uso personale del ER nè all'esercizio della sua professione - e che non fu comprato con denaro proveniente dalla vendita, ovvero mediante lo scambio, di altro bene personale del ER, mancavano ab origine,. secondo la ricorrente, i presupposti per ritenere l'immobile in questione come bene "personale" del marito, ostandovi il disposto dell'articolo 177, 1^ co., lett. a), c.c.; a nulla rileverebbe, pertanto, la diversa dichiarazione, di carattere meramente ricognitivo, da lei stessa resa all'atto della stipula del contratto d'acquisto, allo scopo - confessato dal marito nella risposta all'interrogatorio formale - di ottenere benefici fiscali e creditizi. Dovendo ritenersi di proprietà comune la casa coniugale, mancando figli minorenni ed avendo ciascuno dei coniugi adeguati redditi propri, il giudice della separazione avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, respingere le domande di assegnazione dell'appartamento, lasciando che la divisione dei beni fosse regolata nei modi ordinari, dopo lo scioglimento della comunione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione (articolo 191, c.c.). 8.2.- Annota, in merito, la corte d'appello che il menzionato contratto di compravendita immobiliare, stipulato il 30.11.1989, reca le dichiarazioni dell'acquirente ER, di essere coniugato in regime di comunione dei beni, ma di acquistare quanto oggetto del contratto con denaro suo proprio;
e quella della EL, intervenuta nella stipula, di assenso e consenso alì iscrizione dei beni acquistati, esclusivamente a nome del marito, nei registri tavolari. Da questa premessa, la sentenza impugnata deduce che l'esclusione dell'immobile dalla comunione coniugale siasi determinata ai sensi dell'articolo 179, ult. co., e. e, essendo stato effettuato l'acquisto con denaro proprio del ER, non risultando alcuna controdichiarazione fra le parti (circa l'assenso prestato dalla donna all'intestazione al solo marito), e non avendo la EL adempiuto all'onere della prova della simulazione, a norma dell'articolo 1417 c. c., essendo la domanda di costei diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (illiceità consistente, dichiaratamente, nel fatto che l'intestazione dell'immobile al solo marito era fatta al fine di ottenere indebite agevolazioni fiscali e creditizie). Aggiunge che l'assunto della EL - di avere concorso al pagamento del prezzo dell'immobile con denaro proprio - non è provato dal fatto di avere ella emesso degli assegni bancari, incassati dal venditore, sul conto corrente a sè intestato, giacché non è provato che il denaro depositato su tale conto appartenesse interamente a lei.
8.3.- La censura è fondata, nei termini di ragione di seguito esposti.
Si deve premettere che, in regime di comunione legale dei beni fra coniugi, i beni acquistati con proventi dell'attività separata - cioè anche con denaro proprio - di uno di loro, entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione, in base alla regola generale stabilita dall'articolo 177, 1^ co., lett. a), c.c., per cui gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio fanno parte della comunione incidentale, salvo che si tratti di beni "personali", le cui categorie sono tassativamente indicate dal successivo articolo 179.
Pertanto, la qualità di bene "personale" e la conseguente esclusione dalla comunione, nel caso preveduto dall'articolo 179, 1^ co., lett. f ), e. e, non conseguono per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio di uno dei coniugi;
essendo invece necessario, affinché tale esclusione si verifichi, che l'acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dalla vendita di beni personali (Cass. n. 9355/1997) o mediante la permuta con altri beni personali (Cass. n. 1556/1993). 8.3.1.- La circostanza dell'appartenenza esclusiva al marito del denaro necessario per l'acquisto non costituisce, dunque, elemento sufficiente, ai sensi del combinato disposto delle norme sopra citate, per escludere l'immobile acquistato, e destinato ad abitazione familiare, dalla comunione legale fra coniugi. 8.4.- I giudici di merito, tuttavia, hanno ritenuto che l'esclusione del bene dalla comunione coniugale dipenda anche dal fatto che la EL, intervenuta nella stipula del contratto, espressamente confermò la dichiarazione del marito di acquistare con denari suoi propri e dichiarò, a sua volta, di prestare ogni opportuno assenso e consenso a che l'acquisto fosse intavolato a nome esclusivo del compratore ER.
Hanno quindi assegnato alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 179 c.c. il valore e l'efficacia di deroga delle disposizioni precedenti, nel senso che l'acquisto, effettuato durante il matrimonio, di beni immobili o mobili registrati, sarebbe escluso dalla comunione allorché il coniuge non acquirente abbia partecipato alla stipula del contratto ed abbia eventualmente prestato esplicito consenso all'intestazione personali del bene all'altro coniuge.
8.5.- La suddetta tesi non può essere seguita, essendo fondata su un duplice errore interpretativo della norma indicata (articolo 179, 2 co., c.c.).
In primo luogo, come sopra precisato, l'acquisto in esame non rientra nella categoria di esclusione prevista dalla lettera f) del primo comma (beni acquisiti col prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio), richiamata anche dal secondo comma, assieme ad altre categorie (lett. c, e lett. d). In secondo luogo, la partecipazione al contratto del coniuge (formalmente) non acquirente, ed il suo eventuale assenso esplicito all'acquisto personale da parte dell'altro, non sono considerati dalla legge, rettamente interpretata, elementi sufficienti, di per sè, ad escludere l'acquisto dalla comunione coniugale.
8.6.- L'articolo 179, 2^ co., c.c., letto in connessione con la regola generale della comunione incidentale dei beni fra coniugi (articolo 177, 1^ co., lett. a, c.c.) e con la conseguente tassatività delle ipotesi di esclusione (articolo 179, 1^ co., c.c.), deve essere interpretato, infatti, nel senso che l'ipotesi in esso prevista è limitativa dei casi di esclusione dalla comunione previsti dalle lettere c), d) ed f) del primo comma, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto: in questo caso, perché il bene acquistato (mobile o immobile) sia escluso dalla comunione, occorre che la causa di esclusione (lettere c, d, e, cit.), oltre a sussistere effettivamente, risulti anche dall'atto. E ciò per un'evidente ragione di tutela dell'affidamento da parte dei terzi. 8.6.1.- Il collegio condivide, pertanto, la più recente giurisprudenza di questa corte (Cass. nn. 1917/2000, 1556/ 1993), con la quale concorda la prevalente dottrina, nel ritenere che la partecipazione alla stipula e l'eventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinunzia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo (in questo senso, invece, Cass. n. 2688/1989), bensì hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa il carattere personale del bene. Se tale carattere personale manca, l'incidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniugi.
8.7.- A conferma del giudizio espresso al punto precedente, si osserva che, in regime di comunione legale dei beni fra coniugi, il consenso di uno di loro all'intestazione esclusiva dello specifico bene acquisendo all'altro coniuge, ossia la rinunzia alla comunione su di esso, non è valida, in termini generali, ad escluderlo effettivamente dalla comunione legale. Pertanto, il consenso non può costituire efficace rinunzia alla comunione neppure nel caso dell'articolo 179, 2^ co., c.c., allorché l'esclusione dipende non dalla rinunzia del coniuge, ma dal carattere "personale" del bene (1^ co.) e dal fatto (2^ co.) che detto carattere risulti espressamente dall'atto di acquisto, quando abbia partecipato alla stipula anche il coniuge non acquirente.
Invero, l'articolo 177 c.c., stabilendo, per regola generale, che costituiscono oggetto della comunione legale dei beni fra coniugi, innanzitutto, quelli da loro acquistati, insieme o separatamente, durante il matrimonio, contempla poche eccezioni, relative ai beni cc.dd. "personali", le cui categorie sono tassativamente elencate nel successivo articolo 179. Nè è fatta alcuna menzione espressa circa la possibilità che, in regime di comunione legale (regime assunto come tipico dalla legge, in mancanza di diversa convenzione:
art. 159 c.c.), un coniuge rinunzi efficacemente alla contitolarità di un singolo bene. I coniugi possono bensì convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c., regime di separazione dei beni) od anche instaurare fra loro un regime di comunione convenzionale, modificando quello tipico (art. 210 c.c.); ma tali convenzioni, oltre a soggiacere a determinate forme (art. 162 c.c.), riguardano sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non possono essere limitate a beni specifici, compresi nella comunione legale. Un argomento testuale, in questo senso, è ricavabile dall'articolo 210, 3^ co., c.c., a mente del quale le norme della comunione legale non sono derogabili relativamente, fra l'altro, all'uguaglianza delle quote di comproprietà sui beni che formerebbero oggetto della comunione legale. A maggior ragione, devesi ritenere che un coniuge, in regime di comunione legale, non possa rinunziare all'intera quota a lui spettante su un bene che ne forma oggetto, non rientrando nelle categorie elencate dall'articolo 179 c.c.. La ratio essenziale di questa disciplina consiste nella considerazione degli obblighi gravanti sui beni della comunione, come il mantenimento della famiglia, l'istruzione e l'educazione dei figli ed il soddisfacimento di ogni altra obbligazione contratta nell'interesse della famiglia (art. 186, lett. c, c.c.); obblighi di natura pubblicistica, non derogabili dai coniugi (articolo 160, c.c.). La corte costituzionale (sentenza n. 311/1988) ha avuto, peraltro, occasione di avvertire che la struttura normativa della comunione legale fra coniugi è difficilmente riconducibile a quella della comunione ordinaria (artt. 1100 e ss., c.c.), anche perché i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (conservando le quote la residua funzione di delimitare l'aggressione del bene comune da parte dei creditori particolari di ciascuno dei coniugi e di determinare la ripartizione dei beni fra gli aventi diritto, all'atto dello scioglimento della comunione).
Se ne deve concludere, come premesso, che, in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può validamente rinunziare alla comproprietà di singoli beni (non appartenenti alle categorie elencate dall'art. 179 c.c.) acquistati durante il matrimonio;
salvo che venga previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia. In diversa ipotesi, il regime di comunione legale, assunto come normale dalla legge (in mancanza di diversa convenzione) sarebbe, in realtà, modificabile ad nutum, secondo l'opzione estemporanea di ciascuno dei coniugi in relazione all'acquisto di singoli beni. Ciò sarebbe in contrasto con la funzione pubblicistica dell'istituto. 8.8.- Per le ragioni dette, la dichiarazione della EL, inserita nell'atto di acquisto dell'immobile, non può essere ritenuta come valida rinunzia alla comunione sul bene. Questa conclusione esime dall'analisi delle altre questioni prospettate, non influenti sulla decisione della controversia, concernenti la dedotta simulazione del consenso, asseritamente prestato all'unico scopo di ottenere indebite agevolazioni fiscali o creditizie. Esonera altresì dall'esame del terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli articoli 177, lett. a, 186, lett. c, c.c., per mancato riconoscimento del credito della ricorrente, per il pagamento di parte del prezzo dell'appartamento), espressamente subordinato al mancato accoglimento del secondo, e quindi assorbito.
9.- Il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'articolo 151 e. e. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c.) è inammissibile.
La ricorrente lamenta che l'addebito della separazione, posto a suo carico dal tribunale con pronunzia confermata dalla corte d'appello, sia ingiusto ed immotivato, tanto con riguardo alla sua consapevolezza, nelle dedotte circostanze, di tenere un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (infedeltà) quanto con riguardo alla dipendenza causale dell'intollerabilità della convivenza da tale comportamento. Trattasi di questioni puramente di merito, fondate su elementi di fatto insindacabili in sede di legittimità, essendo stati compiutamente e correttamente analizzati dalla corte di merito sotto entrambi i profili (consapevole violazione del dovere di fedeltà, come causa o almeno concausa della frattura del rapporto coniugale). Anche un ulteriore profilo - di concorrenza del comportamento del marito nella produzione della crisi coniugale - è stato preso in esame dalla corte d'appello, che tuttavia non ha ritenuto di poter pronunziare in merito per mancanza di domanda, avendo l'appellante (odierna ricorrente) concluso per una pronunzia senza addebiti, non con addebito (anche) al marito. 10.- Per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, relativamente al secondo motivo, essendo assorbito il terzo e inammissibili gli altri. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d'appello di Trento, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato (punti 8.3.1 e 8.6.1) e pronunzierà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il terzo e inammissibili gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile, il giorno 11 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003