Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2954
CASS
Sentenza 27 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Allorché le espressioni, in ipotesi sconvenienti od offensive, contenute in un atto di causa (nella specie: in un ricorso per cassazione) siano indirizzate al difensore che svolse il proprio patrocinio in favore della parte nel pregresso grado di giudizio, l'attuale difensore della medesima parte, non essendo destinatario di alcuna offesa, non ha interesse a formulare la domanda di risarcimento, dovendo questa essere presentata necessariamente in proprio; essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

La disposizione dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ. sul potere del giudice di ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti od offensive, è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla corte di Cassazione. (Nella specie la S.C. ha peraltro rigettato l'istanza di cancellazione, in quanto le frasi riportate fra virgolette nel ricorso per cassazione, già esaminate e ritenute sconvenienti ed offensive dalla corte d'appello, erano state riprodotte dal ricorrente non con intento reiteratamente ingiurioso, ma per esigenze difensive, di autosufficienza del ricorso medesimo, contenente un motivo di censura dell'ordine di cancellazione disposto dal giudice "a quo").

L'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti della comparsa conclusione dell'appellante, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc. civ., ed incensurabile in sede di legittimità, essendo preclusa alla corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti.

In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, ne' sono elementi di per sè sufficienti ad escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il secondo comma dell'art. 179 cod. civ. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c), d) ed f) del primo comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) ed f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che, ove tale natura personale del bene manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 179 cod. civ.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4738 del 14
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 04/02/2022, dep. 14/02/2022), n.4738 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente – Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 21670/2017 r.g. proposto da: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., (già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.), con sede legale in (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale Avv. G.T., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce …

     Leggi di più…

  • 2Usucapione e comunione legale tra coniugi
    https://www.studiocataldi.it/

    Sei in: Home » Guide Legali » Regime patrimoniale della famiglia » Usucapione e comunione tra coniugi Usucapione e comunione tra coniugi I beni immobili acquistati per usucapione rientrano nella comunione legale tra coniugi? Vediamo Acquisti per usucapione in costanza di matrimonio Il dibattito in dottrina e in giurisprudenza Bene comune e termine utile per usucapione Regola della retroattività Acquisti per usucapione in costanza di matrimonio Gli acquisti di beni immobili per usucapione, che si verificano in costanza di matrimonio tra coniugi in regime di comunione legale, rientrano in quest'ultima anche se compiuti da uno solo dei coniugi, in virtù della disposizione di cui all'art. …

     Leggi di più…

  • 3Cenni sul regime patrimoniale dei coniugi ed il problema del c.d. rifiuto del coacquisto
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura della dott.ssa Francesca Caputo Per armonizzare i rapporti patrimoniali alle nuove esigenze della famiglia, queste ultime derivanti dai principi costituzionali vigenti (artt. 2, 3 e 29 Cost.), si è dovuto aspettare l'emanazione della l. 151/1975 con la quale fu riformato completamente il diritto di famiglia. Difatti, in questo contesto il legislatore ha equiparato la posizione dei coniugi anche sul piano patrimoniale, istituendo la comunione dei beni come regime patrimoniale ordinario dei rapporti coniugali. Il legislatore ha previsto però, anche la possibilità di dissentire dalla scelta della comunione legale, disciplinando diversamente i rapporti patrimoniali tramite convenzione …

     Leggi di più…

  • 4Regime patrimoniale dei beni immobili acquistati per usucapione
    Daniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 28 gennaio 2026

    PROFILI INTRODUTTIVI La dottrina, la giurisprudenza e la prassi notarile si sono interrogate su quale regime patrimoniale debba essere applicato ai beni immobili acquistati per usucapione (dichiarato con sentenza), che costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario contemplati nel codice civile. In particolare, tale problematica è riscontrabile con riferimento agli acquisti per usucapione in relazione ai quali il termine rilevante del possesso si compie in un momento in cui il possessore è coniugato in regime di comunione legale dei beni, ma non lo era quando il possesso ad usucapionem ha avuto inizio, in quanto ci si chiede se debbano o meno cadere in comunione …

     Leggi di più…

  • 5Acquisto del terzo in buona fede di un immobileAccesso limitato
    Marta Buffoni · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2009
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2954
Data del deposito : 27 febbraio 2003

Testo completo