Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di cosiddetto travisamento del fatto, salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto. Costituisce infatti pur sempre vizio di legittimità, denunciabile a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quello che, mediante il solo esame del testo del provvedimento impugnato, possa essere riscontrato verificando se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente ovvero se le argomentazioni motivazionali siano sostenute da elementi fattuali acquisiti agli atti: in sostanza, se il giudice del merito abbia fotografato correttamente la realtà sulla scorta di quanto dalla stessa sentenza risulti accertato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio una pronuncia di condanna per omicidio volontario, rilevandone la mancata aderenza a risultanze probatorie emergenti dalla stessa sentenza impugnata ed indicative di una possibile configurabilità dello stato di legittima difesa addotto dall'imputato a sua giustificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/12/2003
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1199
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 022214/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL CO, N. IL 04/01/1959;
avverso SENTENZA del 05/04/2002 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. TO MANAGÒ e Alfredo GAITO, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 5 aprile 2002 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria confermava quella in data 12 maggio 2001 della Corte di assise di Locri, con la quale OL RO - imputato dei reati di omicidio aggravato in danno del suocero PI TO (artt. 575 e 577 co. 2 c.p.), detenzione e porto illegali aggravati della pistola, clandestina, usata per il detto omicidio (artt 10-12-14 legge 497/1974, 23 legge 110/1975 e 61 n. 2 c.p.) e di detenzione illegale di un fucile cal. 12 con matricola illeggibile perché punzonata (artt. 10-14 legge 497/1974 e 23 legge 110/1975) - era stato condannato, applicate le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle ritenute aggravanti unificati per continuazione i reati di omicidio e di porto e detenzione di pistola clandestina e per concorso formale quelli di detenzione di fucile clandestino, alla pena complessiva di anni ventisette e mesi quattro di reclusione e lire un milione ottocentomila di multa, oltre a quelle accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili con assegnazione di provvisionale.
Sulla scorta delle emergenze probatorie in atti la corte territoriale ricostruiva i fatti nella seguente maniera.
In Cirella di Platì, contrada "Scorciatine", verso le ore 10 del 24 febbraio 1999 era insorto una violento diverbio tra il PO e il suocero PI TO, verosimilmente causato dai maltrattamenti cui l'imputato sottoponeva la propria moglie e che erano stati oggetto, la sera precedente, di altro diverbio tra i due.
Nel corso della lite il PI colpiva, con una delle due asce che aveva con sè, l'imputato, il quale coprendosi la testa con la mano, riportava gravi lesioni alla mano sinistra e, poi, esplodeva un colpo di pistola, andato a vuoto, contro il suocero, il quale, impauritosi, tentava di fuggire verso il pendio che portava alla strada. Il OL lo inseguiva e sparava un altro colpo di pistola, anch'esso andato a vuoto, e, raggiunto il suocero nella parte terminale della discesa, gli sbarrava la strada, attingendolo con sei colpi dell'arma da lui portata;
poi, allorquando il PI era già per terra, lo colpiva al capo con il manico di una delle due asce.
I giudici del merito escludevano, siccome incompatibile con gli elementi probatori presi in considerazione, la versione fornita dall'imputato - secondo cui egli, dopo che il suocero lo aveva colpito alla mano con l'ascia, si era dato alla fuga e, inseguito dal PI, era caduto per terra, esplodendo i colpi di arma da fuoco contro il suocero allorché questi, raggiuntolo, stava tentando di colpirlo a morte con l'ascia - ritenendo, di conseguenza, l'inesistenza dell'accampata legittima difesa.
Precisavano, inoltre, che nella specie non poteva configurarsi la circostanza attenuante della provocazione, escludendo che la condotta del PO fosse stata determinata da un fatto ingiusto del suocero, sia perché il diverbio era iniziato da parte dell'imputato, sia perché era macroscopica la sua reazione era stata del tutto sproporzionata.
Riguardo, poi, ai reati riguardanti la detenzione del fucile clandestino cal. 12, i giudici del merito rilevavano che, essendo stato rinvenuto dai Carabinieri nascosto sotto balle di fieno all'interno di un sacco di juta nel fienile annesso all'abitazione dell'imputato, trovato chiuso a chiave al momento della perquisizione, da tali elementi era provato che la disponibilità era da ascriversi esclusivamente al POLITTO.
Infine, la corte territoriale osservava che la pena complessivamente inflitta era adeguata alla gravità dei fatti, precisando che la efferatezza delle modalità dell'omicidio giustificavano la determinazione nel massimo edittale della pena-base riguardante tale reato.
2. Ricorre per Cassazione il POLITTO, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) C.P.P. in relazione agli artt. 192 co. 2^ stesso codice e 52, 55, 575 e 577 C.P. e alla legge sulle armi), asserendo che le argomentazioni usate dalla corte territoriale, poste a giustificazione della soluzione adottata riguardo alla vicenda omicidiaria, risultavano manifestamente illogiche e fondate su affermazioni apodittiche e congetturali, atteso che non erano state valutate circostanze acquisite agli atti (dettagliatamente indicate), dalle quali emergeva una diversa ricostruzione dei fatti di causa compatibile con la configurazione dell'invocata legittima difesa ovvero dell'eccesso colposo nella medesima;
b) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) C.P.P. in relazione agli artt. 500 co. TV stesso codice e 26 co. 3^ legge 1.3.2001 n. 63), in quanto la testimonianza di PI RB era utilizzabile soltanto per accertare l'attendibilità della teste e non come prova, poiché il verbale delle dichiarazioni, rese dalla medesima in sede di indagini preliminari e costituente oggetto di contestazioni dibattimentali, era stato acquisito agli atti del processo oltre i termini indicati dal terzo comma dell'art. 26 legge 63/2001;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 530 co. 3^ stesso codice), rilevando che, versandosi in una situazione probatoria di incertezza sulla sussistenza o meno della legittima difesa, era necessario procedere a una accurata indagine sulla probabilità di sussistenza della invocata esimente, di guisa che, nella persistenza di un dubbio sul punto, l'imputato andava assolto;
d) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett e) C.P.P. in relazione agli artt. 62 n. 1 e 62 n. 2 C.P.), osservando che, ritenutosi provato che era stata la vittima ad usare per prima l'ascia per colpire l'imputato, erroneamente era stata esclusa la circostanza attenuante della provocazione, anche in relazione all'atteggiamento (attesa, armato di fucile, proditoria del genero) tenuto dal PI la sera precedente il giorno dell'omicidio e proseguito l'indomani (incontro con il genero armato da due asce);
e) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) in relazione agli artt. 192 co. 2^ stesso codice, 10 e 14 legge 497/1974 e 23 legge 110/1975), perché illogicamente e senza una precisa spiegazione,
nonostante una serie di testimonianze secondo cui la porta del fienile, ove era stata ritrovata l'arma, rimaneva sempre aperta, era stata affermata la responsabilità dell'imputato in merito alla detenzione del fucile cal. 12;
f) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) C.P.P. in relazione agli artt. 62-bis e 69 C.P.), affermando che erroneamente non era stata ritenuta la prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche su quelle di segno opposto, nonostante l'evidente contraddizione tra l'eliminazione dell'aggravante ex art. 61 n. 4 C.P. e l'affermazione relativa all'azione bestiale realizzata dall'imputato;
g) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) C.P.P. in relazione all'art. 133 C.P.), in quanto era stata determinata una pena base nel massimo edittale senza alcuna logica spiegazione.
Nelle more dell'odierna udienza i difensori del ricorrente depositavano motivi nuovi e note di udienze.
Con i primi si rilevava che nel corso di separato processo, relativo all'imputazione di ricettazione del succitato fucile cal. 12 contestata al POLITTO, era emerso che il fienile, ove tale arma era stata sequestrata, era stato trovato aperto dai carabinieri operanti, allegando a tale fine il verbale della testimonianza resa dal m.llo Telese.
Con le seconde si illustravano, con ulteriori argomentazioni, le censure rivolte alla sentenza impugnata riguardanti la ricostruzione del fatto.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che non possono essere presi in considerazione elementi fattuali prospettati dal ricorrente per la prima volta in sede di legittimità e non sottoposti all'esame del giudice del merito (art. 606 co. 3^ C.P.P.), di tal che a questa Corte è inibita qualsivoglia valutazione delle considerazioni aventi ad oggetto il contenuto della testimonianza, cui fanno riferimento i sopra indicati motivi nuovi.
Riguardo al motivo principale del ricorso è opportuno precisare che questa Corte in tema di vizio di motivazione - pur escludendo la sopravvivenza, in vigenza del codice di rito del 1988, del cd. travisamento del fatto, inteso come contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, che non possono essere consultati dal giudice di legittimità (SS.UU., Dessimone, Cass. pen., 1997, 3327) - ha più volte affermato (Sez. 3^, 13.11.1997, Panati, Dir. pen. e proc., 1998, 65; Sez. 4^, 2.6.2000, Attaglile, rv. n. 216.734) che il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice del merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta e salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice del merito in presenza di elementi di significato non univoco, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice del merito ne abbia tratto.
Costituisce, infatti, pur sempre vizio di legittimità, a norma dell'art. 606 co. 1^ lett. e) C.P.P., verificare, sempre mediante il solo esame del testo del provvedimento impugnato, se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente ovvero se le argomentazioni motivazionali siano supportate da elementi fattuali acquisiti agli atti: in sostanza se il giudice del merito abbia fotografato correttamente la realtà sulla scorta di quanto accertato così come esposto in sentenza.
Applicando detti criteri valutativi nell'esame del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, la Corte osserva il giudice del merito, nel ricostruire la vicenda omicidiaria con particolare riguardo alla condotta, se meramente offensiva ovvero reattiva a quella della vittima, realizzata dal POLITTO si è discostato dagli elementi probatori di univoco significato, così come esposti nella sentenza gravata, privilegiando argomentazioni prive di riferimento certo con dette risultanze probatorie.
In particolare, è stato accertato dalla perizia medico-legale che la vittima venne attinta da sei colpi di pistola e che vennero rinvenuti sei bossoli (quattro presso il cadavere del PI;
uno nei pressi dell'autovettura sita nei pressi del luogo ove iniziò il diverbio tra genero e suocero;
l'ultimo, sulla direttrice dell'inseguimento tra i due, a circa quattro metri dal precedente e vicino a una delle asce portate dal PI) e non otto come affermatosi in sentenza. È provato testimonialmente e corroborato dagli accertamenti generici che, dopo il colpo di ascia inferto dal PI all'imputato, costui esplose un primo colpo di pistola;
che, poi, si iniziò l'inseguimento (su tale punto sussistono divergenti versioni, ciascuna delle quali priva di diretta certezza probatoria, su chi era l'inseguito e chi l'inseguitore) dirigendosi i due verso la strada, sita più in basso rispetto al luogo di partenza, con conseguente esplosione di altro colpo di pistola;
che, per ultimo, vennero sparati altri quattro colpì, laddove venne rinvenuto il cadavere del PI (con la testa rivolta verso la parte alta della scarpata e gli arti inferiori verso la strada che si trovava più in basso), che lo colpirono nella parte anteriore del corpo;
che gli ultimi spari furono esplosi, secondo il perito balistico, tra i 70-80 centimetri e il metro di distanza dal bersaglio, di guisa che sul corpo della vittima non vennero trovate le cd. tracce di tatuaggio da sparo individuabili soltanto con sparo effettuato a non più di 40 centimetri dal bersaglio.
Non v'è, invece, alcuna prova certa e oggettiva su chi, tra i due antagonisti, inseguì o fu inseguito e sulla circostanza, asserita dai giudici del merito, che l'imputato, raggiunta la vittima, la sorpassò e le si parò davanti esplodendo, poi, gli ultimi quattro colpi, risultando le affermazioni esistenti sul punto in sentenza slegate da qualsivoglia circostanza oggettiva o testimoniale. Detta carenza probatoria, che rende apodittiche e congetturali le conseguenze tratte dalla corte territoriale sulla ricostruzione di tutto l'episodio omicidiario, comporta, ai fini dell'accoglimento di una delle due opposte tesi - sussistenza o insussistenza dell'invocata legittima difesa - sottoposte alla valutazione dei giudici del merito, la permanenza di un evidente dubbio sul punto, che impone un nuovo accurato esame di tutte le emergenze probatorie sfociante in una valutazione complessiva della vicenda che ci occupa correlata a tutti gli elementi, oggettivamente e testimonialmente acquisiti agli atti del processo, ed esente da argomentazioni non direttamente e logicamente riferibili ai medesimi. Per completezza la Corte ritiene di precisare che, contrariamente all'avviso dei giudici del merito, costituiscono sia regola di comune esperienza che criterio di logica valutazione che, in presenza di una situazione di aggressione al bene supremo della vita, effettuata con mezzi idonei a porlo in effettivo pericolo, il giudizio di proporzionalità tra condotta di aggressione e reazione difensiva deve essere effettuato prendendo in considerazione la situazione concreta da valutare e riferendosi a criteri meramente astratti. Così come la mancanza di tracce di spari a bruciapelo sul corpo della vittima non sono, di per se soli, sintomatici di una intenzione soltanto omicidiaria e non pure difensiva da parte dell'agente, tanto più allorquando gli spari, come nella specie in esame, risultano essere stati esplosi a minima distanza (tra i 70 centimetri e il metro) dal bersaglio, trattandosi di circostanza neutra da valutare in relazione a tutti gli altri elementi probatori.
T vizi motivazionali sopra indicati riguardano, anche, il reato relativo alla detenzione illegale del fucile clandestino cal. 12, atteso che gli elementi probatori favorevoli all'imputato (dichiarazioni dei congiunti e dello stesso POLITTO) sono stati liquidati con una affermazione - ...prive di pregio appaiono alcune deposizioni testimoniali...finalizzate ad attestare che solitamente il luogo di ritrovamento dell'arma rimaneva aperto o...che detto fucile apparteneva alla vittima... - del tutto apodittica. Per le suesposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti alla Corte di assise di appello di Messina, che provvedere a nuovo giudizio attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Le altre doglianze avanzate dal ricorrente rimangono assorbite dalla decisione adottata, il cui contenuto risulta pregiudiziale per le questioni con esse prospettate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004