Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 1647
CASS
Sentenza 3 dicembre 2003

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In tema di cosiddetto travisamento del fatto, salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto. Costituisce infatti pur sempre vizio di legittimità, denunciabile a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quello che, mediante il solo esame del testo del provvedimento impugnato, possa essere riscontrato verificando se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente ovvero se le argomentazioni motivazionali siano sostenute da elementi fattuali acquisiti agli atti: in sostanza, se il giudice del merito abbia fotografato correttamente la realtà sulla scorta di quanto dalla stessa sentenza risulti accertato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio una pronuncia di condanna per omicidio volontario, rilevandone la mancata aderenza a risultanze probatorie emergenti dalla stessa sentenza impugnata ed indicative di una possibile configurabilità dello stato di legittima difesa addotto dall'imputato a sua giustificazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 1647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1647
    Data del deposito : 3 dicembre 2003

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