Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
È abnorme il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari non luogo a provvedere; ciò in quanto l'art. 409, secondo comma cod. proc. pen., non consente, ove la richiesta predetta non sia accolta, altra alternativa che quella di fissare la data dell'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere all'archiviazione, ovvero ad indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/1999, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 20/9/99
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 4082
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 40689/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara
avverso l'ordinanza emessa in data 8 luglio 1998 del G.i.p. presso il Tribunale di Novara sulla notizia di reato proveniente da SO EL e GO UE;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica ricorre avverso il provvedimento del G.i.p. di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione di fatto originariamente iscritto non a mod.21, ma a mod.45, concernente gli atti non costituenti notizia di reato.
L'obbligo della richiesta di archiviazione e l'osservanza delle forme del relativo procedimento sono prescritti anche per i fatti che dal pubblico ministero siano ritenuti come non previsti dalla legge quali reati. Ne consegue che, dinanzi alla richiesta di archiviazione, il giudice delle indagini preliminari non può restituire puramente e semplicemente gli atti al pubblico ministero sul rilievo che al suo vaglio andrebbero sottoposti solo i fatti suscettibili di valutazione penale e non anche quelli penalmente irrilevanti, ma - qualora condivida la richiesta - provvedere in conformità. È abnorme, quindi, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiara non luogo a provvedere, in quanto l'art.409,secondo comma cod. proc. pen., non consente, ove la richiesta predetta non sia accolta, altra alternativa che quella di fissare la data dell'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere nei modi di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 409 cit., ossia all'archiviazione ovvero ad indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie. Invero, l'esigenza, ricavabile - oltre che dal punto 50 della legge delega, anche dalla stessa norma contenuta nell'art. 411 cpp, che fa riferimento ai "Fatti non previsti dalla legge come reato" - che su di essi possa essere esercitata un efficace funzione di controllo, spettante al giudice attraverso il provvedimento di archiviazione, impone di ritenere che al pubblico ministero non spetti un autonomo potere di selezione del fatti portati a sua conoscenza e un corrispondente potere di archiviazione diretta. Al contrario, dal complesso della normativa che regola il processo, si ricava il principio inverso, in base al quale al pubblico ministero, ove si ritenga "ad initio" che un fatto sia "ictu oculi" del tutto irrilevante per il sistema penale, non è attribuito il potere di archiviazione neppure delle cosiddette pseudonotizie di reato, in relazione alle quali egli è tenuto ugualmente a richiedere al giudice l'archiviazione(Cass. 10/12/96, mass. 206379; conf 186875, 195867 ).
Il g.i.p., peraltro, può conoscere del fatti penali unicamente nei limiti della investitura ricevuta dal pubblico ministero. Il principio dell'esclusiva titolarità della pretesa punitiva, riservata al pubblico ministero, va coniugato, comunque, con quello dell'obbligatorietà della azione penale, il cui puntuale rispetto postula l'ineludibile esigenza, giuridica e ontologica, che l'organo controllato sia di verso dall'organo controllante. Il potere del pubblico ministero, infatti, non è senza limiti e senza controlli, perché non è mai svincolato dalla verifica giuridica e dal controllo del giudice che deve verificare, anche nella fase procedimentale, la correttezza giuridica e la fondatezza di merito della richiesta di archiviazione. Diversamente, il fatto interno e burocratico dell'iscrizione della notizia nell'uno o nell'altro registro, da parte del pubblico ministero, con il successivo inoltro diretto degli atti in archivio, si tradurrebbe nell'esercizio sostanziale e surrettizio di un autonomo potere di archiviazione, lasciato alla discrezionalità, se non all'arbitrio, della parte pubblica, senza alcun controllo giurisdizionale rispetto ad una notizia che, pur se iscritta originariamente nel registro degli atti non costituenti reato, potrebbe essere diversamente apprezzata dal giudice.
Ciò posto, poiché il contrasto tra il pubblico ministero che chiede l'archiviazione e il Gip. che ritiene di non dover interloquire su una pseudonotizia di reato investe il dato formale del provvedimento da adottare e non quello sostanziale della infondatezza della notizia criminis, il provvedimento di non luogo a provvedere, emesso dal giudice e non impugnato dalla parte offesa, va interpretato come decreto di archiviazione e in tal senso deve essere corretto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e rettifica il provvedimento impugnato nel senso che si tratta di decreto di archiviazione.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 20 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 1999