Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna sia fondata su di una sentenza definitiva di condanna, non è necessario che questa contenga l'attestazione di irrevocabilità, essendo sufficiente che nel mandato se ne dia conto, come si evince dall'art. 6, comma primo, lett. c) l. 22 aprile 2005 n. 69.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2017, n. 23695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23695 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
23695 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1056 Giovanni Conti -Presidente- Giorgio Fidelbo CC 11/05/2017- Orlando Villoni R.G.N. 15775/2017 Angelo Capozzi Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MB CA, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 23/03/2017 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 marzo 2017, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di CA MB all'Autorità giudiziaria romena in forza di mandato di arresto europeo emesso il 14 novembre 2016 su sentenza definitiva resa dalla Corte di appello di Costanta del 7 novembre 2016 che, ritenuto il consegnando colpevole di una serie di truffe, commesse in Romania, lo ha condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.
2. Ricorre per cassazione nell'interesse del MB l'avvocato Daniela Cultrera con quattro motivi in annullamento.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale nazionale disposto la consegna in assenza, agli atti, del titolo da porsi in esecuzione e quindi della sentenza della Corte di appello di Costanza che, riformando quella di primo grado, aveva ridotto la pena al MB. A detta mancanza era seguita l'impossibilità di verifica dell'esecutività ed irrevocabilità del titolo ai fini della consegna (ai sensi degli artt. 1, comma 3, 17, comma 4, legge n. 69 cit.) e l'impossibilità per la difesa e l'Autorità giudiziaria italiana di verificare la regolarità del processo condotto in Romania (art. 18 lett. g) legge n. 69 cit.).
2.2. Con il secondo motivo, oggetto di denuncia è la violazione dell'art. 16 e dell'art. 6, comma 6, I. n. 69 cit., per avere la Corte di appello di Milano disposto la consegna nonostante la mancata risposta da parte della Romania alla richiesta di acquisizione del titolo esecutivo avanzata dalla prima ed in ordine al ricorso per cassazione proposto dal MB avverso la sentenza della Corte di appello di Costanta. La Corte territoriale di Milano dopo aver adottato, nel corso delle udienze, un provvedimento ordinatorio diretto all'acquisizione di informazioni complementari sulle sorti del ricorso per cassazione proposto in Romania dal locale difensore del MB, avrebbe infatti, successivamente, per l'impugnata sentenza affermato la sufficienza dell'attestazione di definitività del titolo fornita con il M.A.E. dall'Autorità emittente. L'indicata omissione avrebbe precluso di verificare l'effettiva esecutività ed irrevocabilità delle sentenza di condanna.
2.3. Con il terzo motivo, è dedotta violazione degli artt. 1, comma, 3, 17, comma 4, 18, comma 1, lett. g) legge n. 69 del 2005 per avere la Corte di merito acconsentito alla consegna in mancanza di una decisione irrevocabile di condanna, nella pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Costanta.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h) legge n. 69 cit. per avere la Corte di Milano acconsentito alla consegna nonostante la permanente sussistenza di un serio pericolo di sottoposizione del condannato a trattamenti inumani e degradanti presso gli istituti di pena romeni. er La risposta fornita dalla Romania all'ordinanza istruttoria sul punto adottata dalla Corte di merito in ordine a struttura carceraria, condizioni e modalità di esecuzione della pena doveva intendersi solo in apparenza esaustiva poiché il carcere di Galati, istituto indicato nella nota delle Autorità rumene come quello di espiazione della pena, era struttura inadeguata e nota per il sovraffollamento. Tanto sarebbe valso in ragione delle attestazioni contenute in estratti di agenzia e di articoli giornalistici allegati al ricorso e del rapporto del 29 settembre 2015, pubblicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e ciò, a maggior ragione, per le condizioni di salute in cui versa il consegnando, affetto da 'meningioma intraduttale toracico in progressione'.
3. Con ricorso del 3 aprile 2017, l'avvocato Mario De Caprio propone due motivi di annullamento.
3.1. Con il primo motivo, la difesa fa valere il pericolo di un trattamento inumano e degradante riservato al consegnando presso le carceri rumene, nella dedotta genericità delle informazioni fornite dall'Autorità rumena prive di ogni indicazione sul numero dei detenuti ospitati presso la struttura carceraria e sulle effettive dimensioni di ogni cella al netto degli elementi di arredo.
3.2. Con il secondo motivo, si fa valere la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. r) legge n. 69 del 2005 come modificato dall'intervento della Corte costituzionale n. 227 del 2010 circa la possibilità per il consegnando, che abbia stabile ed effettiva residenza sul territorio nazionale, di scontare la pena in Italia. Sul punto viene dedotta l'esistenza di un contratto di lavoro regolare dal novembre 2016 sul territorio italiano ed un radicamento del consegnando sul territorio nazionale risalente a circa dieci anni prima rispetto ai fatti per cui è richiesta di consegna.
4. Il consegnando, ristretto in carcere per misura cautelare in via incidentale applicata nel presente giudizio, ha fatto pervenire personale ricorso in lingua rumena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso proposti dall'avvocato Cultrera, di cui può darsi congiunta trattazione risultando tutti relativi alla corretta formazione del titolo esecutivo, sono infondati. 3 In tema di mandato di arresto europeo quando la richiesta di consegna sia fondata su di una sentenza definitiva di condanna non è necessario che questa contenga l'attestazione di irrevocabilità, essendo sufficiente che nel mandato se ne dia conto, come si evince dall'art. 6, comma primo, lett. c) L. n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 28806 del 09/07/2008, Mihai, Rv. 240329). In materia di controllo demandato alle Corti territoriali richieste della consegna di un cittadino nell'ambito dello spazio europeo definito da rapporti tra Stati ispirati alla collaborazione giudiziaria, la 'irrevocabilità' della sentenza che costituisce il titolo in esecuzione del quale è emesso il mandato di arresto europeo (art. 17, comma 4, legge cit.) non vale ad individuare una diversa nozione rispetto a quella della 'definitività' richiamata dalla norma descrittiva dei contenuti del mandato (art. 6, comma 1, lett. c) I. n. 69 cit.) e come tale non legittima lo Stato richiesto ad effettuare ulteriori accertamenti, fermo restando sul punto quanto attestato nel mandato di arresto europeo sulla definitività del titolo.
2. Le ulteriori censure proposte sul regime carcerario al quale il consegnando verrà sottoposto in Romania, oggetto del quarto motivo di ricorso dell'avvocato Daniela Cultrera e del primo motivo del ricorso dell'avvocato Mario De Caprio, sono infondate. In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti impone all'autorità giudiziaria dello Stato di - esecuzione, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), di verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicché a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296). In applicazione dell'indicato principio e nell'osservanza del correlato protocollo istruttorio diretto a fissare i contenuti dell'informativa complementare, la Corte di appello di Milano ha inoltrato richiesta all'Autorità romena che per nota redatta dal Commissario dei penitenziari in data 21 marzo 2017, ha garantito al consegnando una superficie di detenzione non inferiore ai tre metri quadri, in regime chiuso, e non 4 да inferiore ai due quadri in caso di regime semiaperto, definendo le condizioni igienico-sanitarie, l'accesso alle ore d'aria in conformità alle pronunce della Corte Edu. Le contestazioni ulteriori portate dalle difese del consegnando quanto al serio e permanente pericolo che questi venga sottoposto ad un trattamento inumano e degradante nel carcere di Galati ove verrà ristretto, secondo informazioni complementari, non valgono ad infirmare le garanzie offerte dallo Stato romeno nel rispetto di procedure e contenuti fissati da questa Corte nella sentenza Barbu, nell'osservanza dei principi fissati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e prima ancora dalle sentenze della Corte Edu sono infondate. Resta infatti soddisfatto per il flusso di informazioni ricevuto dalla Corte di appello di Milano il definito canale ufficiale di informazioni e di conoscibilità delle stesse come definito dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza Barbu, nell'equilibrato contemperamento delle esigenze di collaborazione in spazi giudiziari condivisi, come espresse dalla legge n. 69 del 2005 contenente "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e degli universali e insopprimibili diritti dell'individuo definiti da fonte convenzionale. Né il quadro di decisione risulta in alcun modo modificato dalla 'sentenza-pilota' recentemente adottata nei confronti della Romania dalla Corte di Strasburgo (IV sezione, 25 aprile 2017, Rezmives ed altri c. Romania), sul divieto di tortura (art. 3 Cedu), in relazione alla detenzione carceraria. Si tratta invero di decisione diretta a sostenere quel composito indirizzo, a fonte plurima (Rapporti del Comitato per la Tortura;
Relazioni di organizzazione non governative internazionali;
sentenze della Cedu;
sentenze della CGUE), di accertamento delle violazioni in cui è incorso lo Stato rumeno in ragione delle condizioni delle proprie carceri, già vagliato da questa Corte nella sentenza Barbu per definire il successivo protocollo di verifica ed informazione complementare da osservarsi dall'Autorità giudiziaria nazionale nello spazio di collaborazione europea in materia di m.a.e.
3. L'ulteriore motivo proposto dall'avvocato De Caprio, sul radicamento maturato in capo al consegnando in territorio italiano in relazione all' art. 18, lett. r), legge n. 69 del 2005, così come integrato dalla Corte 5 да costituzionale con la sentenza n. 227 del 2010, è stata debitamente escluso nella sua fondatezza per l'impugnata sentenza. Come questa Corte ha affermato, il necessario radicamento territoriale rinviene la propria fonte in una pluralità e concorrenza di indici sistematici tra i quali, la legalità della presenza del condannato in Italia, requisito da leggersi anche per la distanza temporale tra detta presenza e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, e, ancora, la fissazione in Italia degli interessi anche lavorativi del consegnando (Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas;
Id., n. 9767 del 26/02/2014, Echim). In sostanziale applicazione dell'indicato principio, la Corte milanese ha sottolineato la recente presenza del MB sul territorio italiano a far data solo dal 7 novembre 2016, nella evidenziata coeva risalenza dell'inizio dell'attività lavorativa del primo alle dipendenze di ditta operante in territorio fiorentino, e ancora di una richiesta di residenza presso il Comune di Pomezia avanzata solo il 2 dicembre 2016. Per siffatta riportata cronologia, debitamente la Corte di merito ha escluso l'esistenza di indici di reale e non estemporaneo radicamento, saggiati per il condotto apprezzamento su continuità, stabilità della presenza in territorio italiano del consegnando. Resta assorbito per i ricorsi proposta dai difensori quello personale del consegnando.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso, il 11/05/2017 feucheln DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Laura Scalia grubs 12 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiera Esposito