Sentenza 9 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini del divieto di utilizzazione in "procedimenti diversi" dei risultati delle intercettazioni previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., la diversità del procedimento, da intendersi in senso sostanziale, non può essere ricollegata al dato puramente formale dell'iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi uffici di Procura in relazione all'ipotesi di concorso nello stesso reato di maggiorenni e minorenni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2012, n. 29473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29473 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 09/05/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1298
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 43808/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.C. , n. (omesso) ;
avverso la sentenza del 5 maggio 2011 della Corte d'appello di Messina;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per l'imputato, l'avv. Stroscio Salvatore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. G.C. era imputato: a) del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 commi 2 e 3 e art. 4 e succ. modif.
per avere partecipato tra l'altro in concorso con i minori imputabili P.E. , A.G. , M.D. , N.A. e
B.R. e con i maggiorenni Ro.Gi.Vi. , Bo.Do.
, Bo.An. , Am.Al. , C.A. , O.P.
e T.M. ad una associazione finalizzata all'acquisizione ed allo smercio continuato di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, ecstasi, hashish, marijuana e shunk, con l'ulteriore aggravante dell'essere essa associazione armata, disponendo, tra l'altro di pistole, fucili e materiale esplodente;
b) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e art. 73, cit. D.P.R. e succ. modif. per avere costantemente nel tempo, a più riprese e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sempre in concorso con taluni maggiorenni indicati al capo a) e in particolare con Bo.Do. nonché talvolta con alcuni minorenni indagati nello stesso procedimento, illecitamente detenuto e messo in commercio svariate dosi di sostanza stupefacente del tipo già indicato al capo che precede (in XXXXXXX, in epoca antecedente e prossima all'(omesso) data di arresto del maggiorenne Bo.Do. per altri reati). Con sentenza del 16/11/2010 n. 143 il GUP del Tribunale per i Minorenni di Messina dichiarava l'imputato G.C.
colpevole dei reati ascrittigli, e, con la diminuente della minore età e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e la riduzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione.
2. Il difensore ha proposto appello. Anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina ha impugnato la sentenza.
La corte d'appello di Messina, sezione minorenni con sentenza del 5 maggio 2011 - 6 giugno 2011 ha rigettato gli appelli confermando la sentenza di primo grado.
3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in quattro motivi, il ricorrente deduce in particolare che l'unico elemento posto a base dell'impugnata sentenza è costituito dalle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte sull'utenza e sull'autovettura di Bo. finalizzati alla cattura di Mu.Gi. . Il ricorrente richiama il disposto dell'art. 270 c.p.p. che prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi salvo che non risultino indispensabili per l'accertamento di diritti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Inoltre deduce che immotivatamente ed illegittimamente il tribunale ha rifiutato di acquisire i decreti autorizzativi delle intercettazioni.
La difesa lamenta poi che all'imputato è stato attribuito la responsabilità di eventi ai quali egli non ha preso parte o comunque non vi è la prova che li abbia voluti. In sostanza mancava la prova della compartecipazione dell'imputato all'attività di spaccio organizzato.
Infine il ricorrente deduce la modica quantità di droga per il cui spaccio l'imputato avrebbe aderito a un'organizzazione criminale.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. L'art. 270 c.p.p. prevede sì - come deduce il ricorrente - che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Ma nella specie all'evidenza non ricorre il "diverso procedimento", non potendo considerarsi tale quello nei confronti degli imputati maggiorenni che hanno concorso nei medesimi reati con l'imputato minorenne giudicato separatamente con il rito speciale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); ma si tratta dello stesso procedimento. Cfr.
Cass., sez. 1, 9 maggio 2006, Arena, rv. 235104, secondo cui, ai fini del divieto di utilizzazione in "procedimenti diversi" dei risultati di intercettazioni previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e non può essere ricollegata al dato puramente formale dell'iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi uffici di procura in conseguenza di una distinta competenza funzionale fissata dalla legge in relazione all'ipotesi di concorso nello stesso reato di maggiorenni e minorenni.
4. Nel merito deve considerarsi che la Corte d'appello, confermando la valutazione del materiale probatorio quale fatta dal giudice di primo grado, ha rilevato che l'associazione a delinquere finalizzato allo spaccio di stupefacenti era composta da numerosi soggetti, alcuni dei quali maggiorenni, altri minorenni. In particolare è risultato che il G. fosse in più stretto contatto con alcuni degli associati, segnatamente il Bo. e l'Am. .
È parimenti risultata la libera e volontaria adesione del minore alla vita associativa dell'organizzazione criminale. Nessun dubbio poi sussisteva circa l'esattezza dell'identificazione dell'imputato, agevolata dal rapporto di parentela tra lui e uno dei principali coimputati, Ro.Gi. , essendo G.C. , detto "C. ", fratello di Gi.Ca. , convivente di Ro. e quindi suo "cognato". Infatti, da numerosi dialoghi intercettati emergeva che "C. " era il "cognato" di Gi. , identificato dagli inquirenti in Ro.Gi.Vi. .
La Corte d'appello ha poi motivatamente esclusa l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. I considerevoli quantitativi di stupefacente di diversa tipologia detenuti e/o ceduti, i rilevanti importi di denaro ricavati dall'attività illecita o impiegati per l'acquisto della droga, le modalità dello spaccio svolto su larga scala anche presso le scuole o altri focali frequentati da giovanissimi e il durevole sodalizio del G. con soggetti maggiorenni di elevata caratura criminale non consentivano di riconoscere l'ipotesi "lieve" disciplinata dalla disposizione sopra indicata.
5. Nel complesso il ricorrente muove alla sentenza impugnata censure prevalentemente di merito sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012