Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2017, n. 10163
CASS
Sentenza 3 ottobre 2017

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L'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 544-ter cod. pen. e delle altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. all'attività di allevamento di animali destinati alla sperimentazione scientifica ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché svolte nel rispetto della normativa di settore. (In applicazione di suddetto principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto integrati i reati di cui agli art. 544-bis e 544-ter cod. pen. con riferimento al trattamento di cani di razza "beagle", attuato in violazione delle linee guida dettate dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116, con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, quali le riscontrate anomalie della temperatura intera ai capannoni, le precarie condizioni igieniche dei luoghi, l'inadeguatezza dell'alimentazione, la mancata somministrazione di farmaci e la provata deprivazione sensoriale degli animali).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544-ter cod. pen. in riferimento agli art. 3, 27, comma 3, 117 comma 1. Cost e all'art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, nella parte in cui punisce più gravemente chi sottopone un animale a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche rispetto a quanto previsto dall'art. 727 cod. pen., per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grave sofferenza, trovando giustificazione sul piano costituzionale la previsione di sanzioni proporzionate alla differente gravità della fattispecie, in quanto il delitto di cui all'rt. 544-ter cod. pen. a differenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., che assume natura residuale rispetto al primo, è punito solo a titolo di dolo ed è caratterizzato dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, nonché dalla causazione di lesioni o sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2017, n. 10163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10163
Data del deposito : 3 ottobre 2017

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