Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 16420
CASS
Sentenza 7 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non determina la nullità dell'interrogatorio e l'inefficacia della misura cautelare applicata in sede di convalida dell'arresto in flagranza il mancato accesso dell'arrestato alla richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero per iscritto e agli atti posti a fondamento della stessa, non configurandosi in capo al pubblico ministero un obbligo di deposito di quanto appena indicato. (In applicazione di detto principio la Corte ha reputato legittima l'ordinanza del G.i.p. di reiezione della richiesta della difesa di prendere visione degli atti in questione).

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 16420
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16420
Data del deposito : 7 aprile 2010

Testo completo