Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Non determina la nullità dell'interrogatorio e l'inefficacia della misura cautelare applicata in sede di convalida dell'arresto in flagranza il mancato accesso dell'arrestato alla richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero per iscritto e agli atti posti a fondamento della stessa, non configurandosi in capo al pubblico ministero un obbligo di deposito di quanto appena indicato. (In applicazione di detto principio la Corte ha reputato legittima l'ordinanza del G.i.p. di reiezione della richiesta della difesa di prendere visione degli atti in questione).
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 16420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16420 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 07/04/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 546
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 353/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.S.;
avverso l'ordinanza del 9.12.2009 del Tribunale di Brescia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amoresano Silvio;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 9 dicembre 2009 il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Z. S., avverso l'ordinanza del 26.1.2009 del GIP del Tribunale di Brescia, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo Z. per i delitti di violenza sessuale e di lesioni personali in danno di L.L.. Ricordava il Tribunale che la L.,
nell'immediatezza dei fatti, aveva denunciato che nel pomeriggio del (OMISSIS), all'uscita dal centro psicosociale di (OMISSIS), dove era in cura per una depressione, era stata avvicinata da un individuo, alla guida di un'auto, il quale le aveva chiesto un'informazione stradale;
non comprendendo le sue indicazioni, l'uomo l'aveva invitata a salire in auto e ad accompagnarlo nella via indicata. Aveva acconsentito, salendo sul veicolo, ma l'uomo, improvvisamente, minacciandola con un coltello ed avendo sul sedile posteriore un cofanetto contenente altri coltelli, l'aveva costretta ad un rapporto orale, riaccompagnandola poi a casa. I Carabinieri, ai quali la L. si era immediatamente rivolta, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della Polizia locale, individuavano il veicolo, risalendo al proprietario, Z. S., che veniva riconosciuto dalla L.. La perquisizione eseguita nell'abitazione del predetto consentiva il rinvenimento di un cofanetto con alcuni coltelli (anch'esso riconosciuto dalla parte offesa). Lo Z. veniva, quindi, tratto in arresto e nel corso dell'udienza di convalida ammetteva solo di aver dato un passaggio ad una ragazza, che, nel corso del breve tragitto, gli aveva detto di essere in cura da uno psicologo dopo che era stata lasciata dal fidanzato. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che sussistesse un grave quadro indiziario a carico dello Z.. Le dichiarazioni, precise ed articolate, della L. erano pienamente attendibili ed erano confortate dalle dichiarazioni del fratello della predetta, il quale, vedendola arrivare a casa piangente, l'aveva immediatamente accompagnata a denunciare il fatto, e dal rinvenimento presso l'abitazione dell'indagato del cofanetto con i coltelli. Per contro la versione dei fatti dell'indagato era completamente incoerente, non avendo lo Z. fornito una convincente spiegazione in ordine alla presenza sull'auto del cofanetto con i coltelli;
ne' risultava credibile che nel breve tragitto percorso la ragazza gli avesse confidato le sue vicende personali. Il mancato rinvenimento di liquido seminale all'esito dell'esame al microscopio dei tamponi effettuati nel cavo orale della donna veniva spiegato dal Tribunale con il ritardo con cui era stato effettuato il prelievo (il fatto era avvenuto intorno alle ore 15 mentre il prelievo alle ore 18,54), per cui era ben possibile che si fosse dispersa ogni traccia del liquido seminale stesso. 2) Ricorre per cassazione Z.S., a mezzo del difensore, eccependo, con il primo motivo, la nullità dell'interrogatorio per violazione del diritto di difesa. Prima dell'interrogatorio era stata avanzata richiesta scritta per prendere visione degli atti, ma il GIP l'aveva rigettata "non essendo previsto il deposito degli atti prima della convalida dell'arresto". Tale decisione, in quanto lesiva dei diritti di difesa, determina la nullità dell'interrogatorio e conseguentemente la perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p.. Con il secondo motivo denuncia la illogicità della motivazione ed il travisamento della prova. Il mancato rinvenimento di tracce di liquido seminale (che contrasta apertamente con l'attendibilità della versione dei fatti fornita dalla parte offesa) è stato sminuito dal Tribunale ed è per di più fondato su un improprio allargamento della forbice temporale tra il momento del fatto e quello del prelievo. Con un vero e proprio travisamento degli atti di indagine il Tribunale colloca il fatto alle ore 15,00 area (dalle dichiarazioni della stessa L. e dal verbale di arresto risulta che va collocato in un momento successivo alle ore 16,35). In ogni caso è assolutamente arbitrario e non fondato su basi scientifiche ritenere che il lasso temporale trascorso abbia influito negativamente sull'accertamento.
Con note di udienza, depositate l'1.4.2010, si ribadisce che il Tribunale ha travisato la prova in ordine alla scansione temporale dei fatti e che, come risulta dall'allegato parere medico legale del consulente della difesa, gli spermatozoi sicuramente permangono per diverse ore nelle varie sedi anatomiche. 3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Quanto al primo motivo, secondo la giurisprudenza pressoché consolidata di questa Corte, "La scelta del P.M. di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto anziché oralmente al cospetto dell'arrestato e del suo difensore, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può ne' inficiare di nullità l'interrogatorio, ne' essere causa di inefficacia della misura. Ne deriva che qualora l'ordinanza cautelare sia adottata all'esito dell'udienza di convalida e, quindi, l'interrogatorio dell'indagato preceda l'applicazione della misura, non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio, attesa la contestualità dell'enunciazione, anche se cartolare, da parte del P.M., dei motivi dell'arresto o del fermo e delle richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio e infine dell'audizione del difensore abilitato a interloquire in merito alla domanda cautelare" (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n. 26321 del 19.4.2007; conf. Sez. 1 n. 32030 del 14.3.2007; Cass. sez. 6 n. 43614 dell'11.10.2007; sez. 6 n. 2709 del 27.11.2008; sez. 3 n. 34813 del 9.7.2009; contro ma isolata sez. 1 n. 19170 dell'1.4.2009). Più di recente è stato ribadito che "L'interrogatorio in sede di convalida, che sostituisce il cosiddetto interrogatorio di garanzia nel caso in cui all'esito sia applicata una misura cautelare, non deve essere preceduto dal deposito della richiesta di misura e degli atti su cui la stessa si fonda, secondo quanto disposto dall'art. 293 c.p.p., comma 3, pur quando l'applicazione della misura segua ad una richiesta scritta del P.M." (Cass. sez. 2 n. 24879 del 5.5.2009). 3.2) In relazione al secondo motivo va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 1769 del 23.3.1995). Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "...di verificare.... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez. 4 n. 22500 del 3.5.2007). 3.2.1) Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato in ordine agli indizi di colpevolezza che le dichiarazioni della parte offesa, estremamente articolate e dettagliate, trovavano riscontro, innanzitutto, nelle verifiche effettuate dagli inquirenti. Attraverso l'impianto di videosorveglianza del Comune di Orzinuovi si era, infatti, accertato che il veicolo descritto dalla L. effettivamente era transitato in quei luoghi ed apparteneva all'indagato Z.. La successiva perquisizione nell'abitazione del predetto consentiva di rinvenire la scatola di coltelli vista dalla donna all'interno dell'auto. La L. era rientrata, inoltre, a casa piangente e sconvolta (segno questo, sottolinea il Tribunale, che qualcosa di "sgradevole" era accaduto), come testimoniato dal fratello, il quale ne raccolse le confidenze e l'accompagnò a denunciare nell'immediatezza, fatto. Infine lo stesso Z. ammetteva di aver dato un passaggio in quelle circostanze di tempo e di luogo alla L.. Il Tribunale si è fatto carico, poi, di esaminare la tesi difensiva, rilevandone l'assoluta incoerenza "che è indicativa- ed assume essa stessa valenza di indizio a carico- del tentativo di immutazione della realtà così da rendere spiegabili, in favore dello Z., circostanze ad esso invero assai sfavorevoli". Correttamente il Tribunale, sulla base di tali elementi, ha ritenuto sussistente la gravità del quadro indiziario. Il ricorrente, senza neppure contestare gli elementi addotti dai giudici del riesame, assume che l'esito negativo degli accertamenti eseguiti sui tamponi effettuati nel cavo orale della vittima e sui campioni di rigurgito e vomito smentisce clamorosamente la versione dei fatti fornita dalla parte offesa.
È del tutto evidente che per "annullare" il solido quadro indiziario, come accertato ed evidenziato dal Tribunale, il risultato negativo dell'accertamento tecnico dovrebbe essere fondato su presupposti assolutamente certi e su altrettanto certe conclusioni di carattere scientifico.
L'assunto del ricorrente si basa, invece, su asserzioni che non hanno siffatte "caratteristiche". Si denuncia, invero, un preteso travisamento della prova in ordine al lasso temporale intercorso tra il fatto ed il prelievo dei campioni, senza, però, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, neppure allegare gli atti su cui viene fondata la diversa ricostruzione temporale dei fatti. Quanto alla ritenuta possibilità, sul piano scientifico, di rilevare la presenza di spermatozoi anche nel cavo orale, a distanza di ore, dallo stesso parere medico legale allegato al ricorso, non emergono, al di là delle conclusioni, assolute certezze.
Dopo aver sottolineato che "È di tutta evidenza che la casistiche criminalistiche, essenzialmente di tipo osservazionale, non possono essere di portata quantitativa tale da consentire conclusioni tassative", assume il consulente che "I dati di letteratura Medico Forense che è stato possibile acquisire ci dicono che, soprattutto laddove la repertazione della saliva o del tampone salivare sia possibile a distanza di poche ore dal rapporto orale, vi è la concreta possibilità di ottenere prove oggettive della presenza di spermatozoi umani". Tale possibilità, peraltro, è maggiore o minore ed è anche legata a mancati "interventi" nel cavo orale, come riconosce lo stesso consulente laddove afferma: "Altri dati di Letteratura ci dicono, tra l'altro, che l'eventuale lavaggio della cavità orale (prassi del tutto comprensibile dopo un atto di violenza di tal fatta) così come l'utilizzo di spazzolini da denti o la ricorrenza di vomito non è detto che annullino la possibilità di tale riscontro. Anzi sono descritti in Letteratura casi di riscontro di spermatozoi nonostante tali procedure". Il consulente, quindi, riconosce che, in presenza di tali "procedure", sono stati (ma solo in alcuni casi) riscontrati spermatozoi.
Ma non risulta che la parte offesa, dopo alcune ore dal fatto, abbia omesso di procedere a lavaggi della cavità orale.
L'accertamento negativo sulla presenza di spermatozoi non può pertanto, allo stato, inficiare il robusto quadro indiziario delineato dal Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010