Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
La scelta del P.M. di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto, anziché oralmente al cospetto dell'arrestato e del suo difensore, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può né inficiare di nullità l'interrogatorio, né essere causa di inefficacia della misura. Ne deriva che qualora l'ordinanza cautelare sia adottata all'esito dell'udienza di convalida e, quindi, l'interrogatorio dell'indagato preceda l'applicazione della misura, non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio, attesa la contestualità dell'enunciazione, anche se cartolare, da parte del P.M., dei motivi dell'arresto o del fermo e delle richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio e infine dell'audizione del difensore abilitato a interloquire in merito alla domanda cautelare.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2007, n. 26321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26321 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 19/04/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 00956
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 044021/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AL TA, N. IL 01/01/1981;
avverso ORDINANZA del 03/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
sentite le conclusioni del S.P.G. Dott. CIAMPOLI L., di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Il Tribunale di Bologna, adito ex art. 309 c.p.p., con provvedimento del 3.10.2006, rigettava l'istanza di riesame proposta da EN AL AP, avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 11.9.2006 dal G.I.P. del Tribunale di Modena nei suoi confronti, in quanto gravemente indiziato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Con il proposto ricorso, il EN AL denuncia:
inosservanza di norma processuale prevista a pena di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3. Mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare ex art.302 c.p.p.: e ciò per omessa tempestiva conoscenza da parte del difensore di fiducia della richiesta di misura cautelare e degli atti posti a base della medesima, nella fattispecie verificatasi, non avendo il P.M. partecipato in sede di udienza di convalida dell'arresto (ex art. 390 c.p.p., comma 3 bis).
3. Il ricorso è da ritenere manifestamente infondato. Con specifico riferimento alla dedotta doglianza, si osserva che la scelta del pubblico ministero di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto, anziché oralmente al cospetto dell'arrestato e del suo difensore, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può ne' inficiare di nullità l'interrogatorio, ne' essere causa di inefficacia della misura (Cass., 27 novembre 2006, n. 42185, Parisi). Ne deriva che, nel caso in cui (come nella fattispecie) la relativa ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida disciplinata dall'art. 391 c.p.p., sicché l'interrogatorio dell'indagato precede l'applicazione della misura, non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio, attesa la contestualità della enunciazione, anche se cartolare, da parte del P.M. dei motivi dell'arresto o del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio ed infine dell'audizione del difensore abilitato ad interloquire in merito alla domanda cautelare. Ne deriva che la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza e degli atti di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3 rileva, nella specie, solo per la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi della difesa (Cass. Sez. n. 9 luglio 2004, Cernica n. 31113). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in Euro mille.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007