Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 34813
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Massime1

Non è causa di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, pronunciata a seguito della convalida dell'arresto, l'omesso deposito prima dell'interrogatorio degli atti posti a fondamento della richiesta del pubblico ministero.

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 34813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34813
Data del deposito : 9 luglio 2009

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