Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, pronunciata a seguito della convalida dell'arresto, l'omesso deposito prima dell'interrogatorio degli atti posti a fondamento della richiesta del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 34813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34813 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 09/07/2009
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1013
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 19398/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI EL, nato in [...] [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 5.05.2009 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza in data 21.04.2009 con cui il GIP del Tribunale di Genova gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 5.05.2009 il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di riesame proposta da AI EL avverso l'ordinanza in data 21.04.2009 con cui il GIP del Tribunale di Genova gli aveva imposto la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato del reato di concorso nella detenzione di grammi 99 circa di hascisc.
Riteneva il Tribunale infondata l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa con riguardo alla "mancata visione del fascicolo processuale" fino all'udienza di convalida dell'arresto. Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando inosservanza di norme processuali;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione per il disconoscimento del diritto del difensore di prendere visione degli atti prima e dopo l'udienza di convalida dell'arresto e di ricevere notifica dell'avviso di deposito degli atti a seguito dell'emissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La prima eccezione procedurale non è puntuale alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte Secondo cui "contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa all'esito di udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non possono essere dedotti vizi "in procedendo" afferenti alla regolarità dell'udienza:
ciò in quanto l'udienza di convalida è solo eventualmente lo sede in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di applicazione di una misura coercitiva, essendo invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell'arresto o del fermo. Ne consegue che la violazione di norme processuali riguardanti l'udienza non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento coercitivo, il quote ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida" (Cassazione Sezione 6^ n. 839/2000, Moktar, RV. 217121; n. 2624/1993 RV. 195887; n. 1800/1996 RV. 204680). Nella specie, peraltro, non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa (cfr. Cassazione Sezione 4, n. 20895/2005, Aouini, RV. 231824; Sezione 1, n. 32030/2007, Pinna, RV. 237269) perché, anche se il difensore non è stato autorizzato a visionare il fascicolo con gli atti trasmessi al GIP, quest'ultimo ha dato verbalmente lettura della richiesta introduttiva del P.M. con la descrizione degli indizi costituiti dal p.v. di arresto in flagranza;
dal p.v. del sequestro stupefacente;
dal comportamento tenuto e dalle dichiarazioni dell'indagato.
È infondata anche l'altra eccezione vertente sul mancato avviso al difensore del deposito degli atti in esito all'emissione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare avendo affermato questa Corte che "in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui la relativa ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida disciplinata dall'art. 391 e.p.p., sicché l'interrogatorio dell'indagato precede l'applicazione della misura, non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio. Ne consegue che la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza e degli atti di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3 rileva, nella specie, solo per la decorrenza del termine per la proposizione della richiesto di riesame e non ai fini del piano dispiegarsi della difesa" (Cassazione Sezione U n. 31113/2004, Cernica, RV. 229646).
In tal caso, infatti, remissione della misura è preceduta dall'enunciazione da parte del PM dei motivi dell'arresto o del fermo, dalle sue richieste in ordine alla libertà personale, dallo svolgimento dell'interrogatorio e dall'intervento del difensore in merito alla domanda cautelare.
Inoltre, il ricorrente non ha dedotto che nella procedura di riesame dell'ordinanza applicativa della misura non sia stato osservato l'obbligo di trasmissione al tribunale, a pena d'inefficacia dell'ordinanza, degli atti posti a fondamento della richiesta e di quelli sopravvenuti e favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009