Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
Nel caso in cui il P.M. non compaia all'udienza di convalida del fermo ed illustri per iscritto la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, l'interrogatorio di garanzia non è nullo, né vi è inefficacia della misura cautelare, qualora non sia stato dato avviso di deposito delle predette richieste e della documentazione ad essa allegata, ovvero ne sia stato negato l'accesso prima dell'espletamento dell'interrogatorio.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. A
2709 /09
Sentenza n.:2705
Registro Generale n.: 22904/08
Camera di consiglio del 27 novembre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai Signori:
dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere dott. Massimo Dogliotti Consigliere
dott. Lina Matera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NO GI il 2 settembre 1960 avverso l'ordinanza 23 maggio 2008 del G.I.P. presso il
Tribunale di Sulmona, con la quale è stato convalidato il fermo ed applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, con contestuale declaratoria di incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Napoli, per i reati di cui agli artt. 56-81 capoverso, 110 Cod. Pen. 629.2 in relazione all'art. 628 ultimo capoverso Cod. Pen. e 7 legge 203/91.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Meloni Vittorio Daniele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
considerato in fatto e in diritto
Con un primo motivo di impugnazione si deduce testualmente la nullità dell'interrogatorio, per violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità ed inefficacia dell'ordinanza di convalida del fermo emessa il 23 maggio 2008, e necessario annullamento della contestuale declaratoria di incompetenza territoriale, atteso il vizio di motivazione in relazione all'art. 178 lettera c) C.P.P., per difetto di notifica dell'udienza di convalida al difensore nominato (avv.
Granata) e per notifica a difensore incompatibile (avv. Galloro).
Sul punto il ricorrente rileva :
a) che il 12 dicembre 2007 è stata depositata nella segreteria del Pubblico ministero procedente, dr. Santulli, la nomina a difensore dell'avv. Giuseppe Granata (fg.43);
b) che l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del fermo, tenutasi il 23 maggio 2008 avanti al G.I.P. del Tribunale di
Sulmona, è stato notificato al solo avv. Carmine Galloro che è
indicato (fg.55) nello stesso avviso di udienza come difensore
"incompatibile" e comunque nominato (il 21 maggio 2008: fg.44) successivamente all'avv. Granata;
c) che l'avv. Galloro, giusta indicazione in data 22 maggio 2008
(fg.45) della D.D.A. presso il Tribunale di Napoli risulta indagato nel medesimo procedimento;
d) che peraltro la richiesta di convalida del fermo del Procuratore della Repubblica di Sulmona è del 21 maggio 2008 (fg.47);
e) che l'indagato, presente, nel corso dell'udienza di convalida, avanti al dr. De Cesare, assenti gli avv.ti Galloro e Granata, nonché assente il Pubblico ministero, è stato assistito dall'avv. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
Cucchiella difensore d'ufficio, nominato dal G.I.P., informato dell'incompatibilità del Galloro (fg.59 e segg.).
Il motivo è infondato.
E' ben vero che, per risalente e consolidata giurisprudenza, la presenza nel processo di un difensore incompatibile integra un sostanziale difetto di assistenza difensiva, che determina per l'imputato una condizione di nullità, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Penale sez. IV, 2794/1988
Rv. 180586; Conf mass n 153993; Conf mass n 154821; Conf mass n 165291; Conf mass n 172914), tuttavia, perché ciò si possa realizzare, è necessario che il difensore "incompatibile" abbia svolto anche un minimo ruolo attivo nel processo, con ciò mettendo a repentaglio la tutela professionale assicurata dal legislatore e dovuta all'imputato, evenienza questa assolutamente non verificatasi nel caso di specie. L'accusato, infatti, nel corso dell'udienza di convalida, preso atto della incompatibilità del secondo difensore da lui nominato (Galloro) nulla ha opposto in ordine alla nomina del difensore d'ufficio, in sostituzione dell'avv.
Galloro, incompatibile e da ultimo nominato, e nulla ha eccepito circa l'assenza del suo primo difensore designato (avv. Granata).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione ai disposti degli artt.
390.3 bis C.P.P., 293.3 C.P.P. e 178 C.P.P. ed avuto riguardo alla peculiarità della situazione processuale illustrata nel primo motivo di gravame. In ogni caso si rileva che, avendo il Pubblico ministero ritenuto di ricorrere ad un contraddittorio cartolare ex art. 390.3 bis
C.P.P. egli aveva l'obbligo ex art. 293.3 C.P.P. di depositare la documentazione a sostegno della richiesta presso la cancelleria del
G.I.P. e, contestualmente, dare avviso al difensore dell'avvenuto deposito: da ciò la causazione di una nullità a regime intermedio e Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 4
conseguente perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 302
C.P.P.
Il motivo è privo di fondamento. Ritiene il Collegio di aderire infatti a quell'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, a cui il pubblico ministero -come nella specie- non ha ritenuto di comparire, non è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa se non è dato avviso di deposito delle richieste e degli atti presentati dal pubblico ministero e se è negato l'accesso alla predetta documentazione prima dell'espletamento dell'interrogatorio (cfr. ex plurimis Cass. Penale sez. I, 32030/07,
Rv. 237269, Pinna;
Massime precedenti Conformi: N. 42185 del
2006 Rv. 235287, N. 26321 del 2007 Rv. 236855) Massime
precedenti Difformi: N. 10492 del 2006 Rv. 233736, N. 309 del
2007 Rv. 235362
Da ciò deriva che la scelta del P.M. di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto, anzichè oralmente, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di una misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può inficiare di nullità l'interrogatorio, nè essere causa di inefficacia della misura
(cfr. Cass. Penale sez. VI, 43614/2007, Rv. 238401, Guerrieri.
Massime precedenti Conformi: N. 31113 del 2004 Rv. 229646, N.
42185 del 2006 Rv. 235287, N. 26321 del 2007 Rv. 236855, N.
32030 del 2007 Rv. 237269, N. 36682 del 2007 Rv. 237283).
Il ricorso va quindi rigettato con spese a carico del ricorrente.
Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 5
dell'imputato, va disposta, ex art. 94.1 ter disp.att.C.P.P., la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, per gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94.1
ter disp.att.C.P.P..
osì deciso in Roma il giorno 27 novembre 2008 Gosì Il consigliere estensore
Luigi Lanza
Il Presidente Giovanni de RobertoRoberta G all DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 GEN 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia